1 - di integrare lo Statuto comunale con l'introduzione del seguente comma 5 all’art. 3
5) Il Comune, visti gli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni cuturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant'altro riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente interesse generale.
Riconosce l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.