DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO
(
Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Pescara, 8 Aprile 2010 N. 24/2010 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo e le competenze ivi stabilite;

Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, con cui, tra l’altro, è stata nominata Subcommissario la dr.ssa Giovanna Baraldi con il compito di affiancare il Commissario ad acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui l’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 06/2010 del 20-01-2010 con la quale, anche ai sensi dell’art. 7 e 7 bis L.R. n. 32/2009, si é disposta la sospensione dell’accreditamento predefinitivo della struttura privata “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, per non avere la proprietà assolto agli obblighi retributivi e contributivi in favore del proprio personale dipendente;

Preso atto che Villa Pini d’Abruzzo s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Chieti pubblicata il 16-02-2010, la quale ha anche ammesso l’impresa del fallito all’esercizio provvisorio;

Vista la nota in data 19.02.2010 con cui il Curatore fallimentare ha richiesto di ripristinare l’accreditamento predefinitivo della struttura in argomento;

Dato atto della natura di strumento conservativo del patrimonio dell’impresa o di ramo di essa che riveste l’esercizio provvisorio;

Tenuto conto della terzietà della curatela rispetto agli atti compiuti dal fallito prima dell’apertura della procedura fallimentare;

Rilevato che, alla luce dell’introduzione dell’esercizio provvisorio non vi è, alla stato, più ragione di riservare al ramo d’azienda “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, già di proprietà della fallita Villa Pini d’Abruzzo s.r.l. un trattamento diverso da quello riservato, per l’anno 2010, alle altre strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliera ex art. 26 della Legge 833/78, con deliberazione Commissariale n. 15 del 18.02.2010;

Dato atto che con la surrichiamata deliberazione si è provveduto, nei confronti di tutte le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliera ex art. 26 della Legge 833/78 provvisoriamente accreditate, ad autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all’anno 2010 per i servizi di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

Considerato che da tale deliberazione Commissariale n. 15/2010 veniva escluso, tra l’altro, il “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” per il quale, in ragione dello stato di sospensione dall’accreditamento in cui si trovava anche ai sensi degli artt. 7 e 7 bis L.R. n. 32/2009, del conclamato stato prefallimentare nel quale versava la società proprietaria e della incertezza esistente in ordine al permanere del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento si demandava ogni provvedimento a successive verifiche;

Dato atto che può sciogliersi, allo stato, nei confronti dell’esercizio provvisorio, la riserva contenuta nella suddetta deliberazione commissariale relativamente al “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, a condizione che, all’atto della sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92 testo vigente, sussistano e comunque siano stati ripristinati gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l’accreditamento;

Atteso che occorre quindi applicare anche nei confronti del “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” tutta la parte regolamentare della deliberazione commissariale n. 15 del 18.02.2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e che unitamente alla presente deliberazione viene comunicata al Curatore del fallimento;

Considerato che dall’applicazione dei criteri e della metodologia contenuti nella suddetta deliberazione n. 15/2010 deriva, in favore del “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” un tetto di spesa per l’anno 2010 pari ad Euro € 5.117.951,00 per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

Premesso che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto nell’art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità e, pertanto, da esso vanno detratte le mensilità da gennaio 2010 relative al periodo in cui il “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” è stato parzialmente inattivo e fino alla ripresa della suddetta attività a seguito della sottoscrizione del contratto da parte della Curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo srl, o comunque

secondo le modalità interinali nelle more del procedimento di interlocuzione previste dalla deliberazione commissariale n. 15/2010;

Rilevato, altresì, che con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato bisogna far fronte anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dal Centro in parola a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di dimissione dei pazienti a seguito dell’adozione del provvedimento commissariale n. 6/2010 del 20.01.2010 con il quale si è provveduto, ai sensi degli artt. 7 e 7 bis della Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 32, e s.m.i., alla sospensione dell’accreditamento predefinitivo al “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”;

Dato atto che è quindi necessario proporre anche al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 15/2010 relativamente all’esercizio provvisorio del ramo d’azienda “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, secondo la procedura prevista nella suddetta deliberazione;

Tenuto conto che la presente deliberazione con i suoi allegati 1) deliberazione commissariale n. 15/2010, 2) tetti di spesa, 3) schema di contratto viene comunicata, a mezzo racc. a r. al Curatore del fallimento Villa Pini d’Abruzzo s.r.l. entro il termine di sette giorni dall’adozione, fissando altresì la data di sottoscrizione del contratto che dev’essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

Considerato che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dal Curatore ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dal tetto assegnato e che in tal caso il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

Atteso che, in ogni caso, viene fissata la data del 28 maggio 2010 come termine massimo per la sottoscrizione del contratto afferente le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della L. 833/78 erogate dal “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, anche a seguito dell’eventuale procedura di interlocuzione;

Dato atto che la presente deliberazione riveste carattere d’urgenza;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

-    di sciogliere, allo stato, nei confronti dell’esercizio provvisorio del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo s.r.l., relativamente al ramo d’azienda “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, la riserva contenuta nella deliberazione Commissariale n. 15/2010 a condizione che, all’atto della sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92 testo vigente, sussistano e comunque siano stati ripristinati gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l’accreditamento;

-    conseguentemente, di applicare anche nei confronti del “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” tutta la parte regolamentare della deliberazione commissariale n. 15 del 18.02.2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e che unitamente alla presente deliberazione viene comunicata al Curatore del fallimento;

-    in applicazione della suddetta deliberazione di individuare, in favore del “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” un tetto di spesa per l’anno 2010 pari ad Euro 5.117.951,00 per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

-    di precisare che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto nell’art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità e, pertanto, da esso vanno detratte le mensilità da gennaio 2010 relative al periodo in cui il “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” è stato parzialmente inattivo e fino alla ripresa della suddetta attività a seguito della sottoscrizione del contratto da parte della Curatela del Fallimento Villa Pini d’Abruzzo srl, o comunque secondo le modalità interinali nelle more del procedimento di interlocuzione previste dalla deliberazione commissariale n. 15/2010;

-    di far fronte con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dal “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.” a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di dimissione dei pazienti a seguito dell’adozione del provvedimento commissariale n. 6/2010 del 20.01.2010;

-    di proporre al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 15/2010 relativamente all’esercizio provvisorio del ramo d’azienda “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, secondo la procedura prevista nella suddetta deliberazione;

-    di comunicare la presente deliberazione con i suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale -1) deliberazione commissariale n. 15/2010, 2) tetti di spesa, 3) schema di contratto - a mezzo racc. a r. al Curatore del fallimento Villa Pini d’Abruzzo s.r.l. entro il termine di sette giorni dall’adozione, fissando la data del 28 maggio 2010 come termine massimo per la sottoscrizione del contratto afferente le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della L. 833/78 erogate dal “Centro di Alta Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo s.r.l.”, anche a seguito dell’eventuale procedura di interlocuzione di cui in narrativa;

-    di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute e dell’Economia e Finanze, al fine dell’emanazione del parere previsto nell’Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Subcommissario

Dott.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad acta

Dr. Giovanni Chiodi

Seguono allegati