Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 13 novembre 2002. Modifica.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 marzo 2010 allo Statuto comunale è stata apportata la seguente modifica con l'introduzione all'art. 10 del comma 7.

In conformità alle indicazioni dell'articolo 67 del D.Lgs. 267/2000 il consigliere comunale (o in alternativa il sindaco o l'assessore nominato al di fuori del consiglio) potrà essere nominato o designato quale componente, rappresentante, presidente o consigliere di amministrazione, procuratore speciale, preposto di Enti, società per azioni a capitale pubblico misto o costituiti in società per azioni comunque partecipati dall'Amministrazione comunale, a condizione che in essi la partecipazione del Comune sia inferiore al 20 per cento, e a condizione che nel caso in cui essi ricevano dal Comune, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, la parte facoltativa non superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.

Si fanno altresì salvi i diritti di rappresentanza delle minoranze ove i consiglieri siano più di uno.

Il sindaco

Dott. Mauro Petrucci