Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 13 novembre 2002. Modifica.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 marzo 2010 allo Statuto comunale č stata apportata la seguente modifica con l'introduzione del seguente articolo:
Art. 48-
bis
Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica
Il Comune, visti gli articoli 1,2,3,5,43,114,118 della Costituzione, riconosce ai servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant'altro riconoscerą il Consiglio Comunale, di preminente interesse generale.
Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo sono pubbliche, e costituiscono una risorsa da utlizzare secondo criteri di solidarietą; nonchč il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute le proprietą delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli articoli 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua e pari dignitą umana a tutti i cittadini.
Il sindaco
Dott. Mauro Petrucci