Il Commissario Delegato per
Presidente della Regione Abruzzo
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del
Visto l’art. 1 del decreto legge
Visto il decreto legge
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 12 bis del
citato decreto legge, che prevede che “i
comuni di cui all’articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il
presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell’articolo
4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d’intesa con quest’ultimo
nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale
definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa
socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo un’armonica
ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto
degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma
Visto, altresì, l’articolo 14, comma 5 bis del
medesimo decreto legge che prevede che “i
sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con
il presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, d’intesa con il presidente della provincia nelle
materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle
città, come determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del decreto del
Ministro dei lavori pubblici
Considerato che entrambe le disposizioni richiedono, sia per l’attività di ripianificazione del territorio comunale, sia per la predisposizione dei piani di ricostruzione dei centri storici, il raggiungimento di un’intesa tra il presidente della regione Abruzzo, nella sua qualità di Commissario delegato, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto legge n. 39 del 2009, e, rispettivamente, i comuni ed i sindaci cui spetta l’attività sopra detta, nonché il Presidente della provincia per quanto di competenza;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 del decreto
legge
Ritenuto che, ai fini dell’adozione dell’atto di
intesa del Commissario delegato con i comuni e con la provincia per le materie
di propria competenza, sia necessario definire le modalità di adozione e gli
obiettivi delle linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del
territorio comunale, di cui all’art. 2, comma 12 bis del decreto legge
Ritenuto che, ai fini dell’adozione dell’atto di
intesa del Commissario delegato con i sindaci e con la provincia per le materie
di propria competenza, sia necessario individuare e definire una disciplina
omogenea relativa all’adozione, agli obiettivi, ai contenuti e alle modalità
attuative dei piani di ricostruzione dei centri storici, di cui all’art. 2, comma 12 bis del decreto
legge
Considerato necessario apportare alcune modifiche al decreto n. 3 del 9 marzo 2010 di questo Commissario;
DECRETA
ARTICOLO
UNICO
1. All’art. 2, comma 1, del decreto 9 marzo 2010 n. 3 di questo Commissario, le parole “.., e a tal fine perimetrate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, …” sono soppresse.
2. Il termine di cui all’art. 3 del decreto 9 marzo 2010 n. 3 di questo Commissario decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.
Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.
L’Aquila, lì 7 aprile 2010
Il Commissario Delegato per
Presidente della Regione Abruzzo
Gianni Chiodi