Al vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 giugno 2007, č apportata la seguente modifica:
Introduzione art. 52-bis
Definizione
dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica
Il Comune, visti gli articoli 1,2,3,5,43,114,118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant'altro riconoscerą il Consiglio Comunale, di preminente interesse generale.
Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utlizzare secondo criteri di solidarietą; nonchč il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute le proprietą delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli articoli 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua e pari dignitą umana a tutti i cittadini.