LA GIUNTA
REGIONALE
Viste le disposizioni
normative di cui all’oggetto;
Preso atto che in data 7
febbraio 2010 si sono svolte le elezioni consortili per il rinnovo degli organi
statutari e delle cariche elettive dei Consorzi di Bonifica di cui all’oggetto,
indette, rispettivamente:
- dal Consorzio di Bonifica CENTRO bacino Saline, Pescara,
Alento e Foro con sede in Chieti Scalo (CH) con Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 16 del 29 ottobre 2009
- dal Consorzio di Bonifica SUD bacino Moro,
Sangro, Sinello e Trigno con sede in Vasto (CH) con Deliberazione del Consiglio
dei Delegati n. 7 del 29 ottobre 2009;
- dal Consorzio di Bonifica OVEST bacino Liri
e Garigliano con sede in Avezzano (AQ) con Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 13 del 30 novembre 2009;
Constatato che a seguito
delle suddette elezioni consortili, svoltesi in data 7 febbraio 2010, i
Consorzi di Bonifica interessati ha trasmesso, ai sensi dell’art. 9 della L.R.
10 marzo 1983, n. 11, i verbali relativi alle operazioni elettorali come di
seguito distinto:
- nota prot. 950 del Consorzio di Bonifica
CENTRO bacino Saline, Pescara, Alento e Foro con sede in Chieti Scalo (CH),
acquisita agli atti della Giunta regionale al prot. RA25692 del 9 febbraio
2010;
- nota prot. 335 in data 10 febbraio 2010 del
Consorzio di Bonifica SUD bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno con sede in
Vasto (CH), acquisita agli atti della Giunta regionale al prot. RA25834 del 10
febbraio 2010;
- nota prot. 236 in data 10 febbraio 2010 del
Consorzio di Bonifica OVEST bacino Liri e Garigliano con sede in Avezzano (AQ),
acquisita agli atti della Giunta regionale al prot. RA29085 del 16 febbraio
2010;
Constatato che
dall’esame a campione sulla documentazione acquisita non si riscontra la
sussistenza di incongruenze di tipo numerico e procedurale;
Considerato che, ai
sensi dall’art. 8 commi 1 e 2 della L.R. 36/1996 (norme da considerarsi
reviviscenti a seguito dell’abrogazione dell’art. 3 della L.R. 41/’04 per
effetto dell’art. 51 della L.R. 34/’07), le “votazioni sono valide” quando il
numero dei consorziati partecipanti al voto in almeno due delle tre sezioni
previste dall’art. 8 della L.R. 11/83, sia almeno pari al:
- 10% degli aventi diritto al voto iscritti
nella prima sezione o della contribuenza della sezione;
- 15% degli aventi diritto al voto iscritti
nella seconda sezione o della contribuenza della sezione;
- 15% degli aventi diritto al voto iscritti
nella terza sezione o della contribuenza della sezione;
Considerato che dalla
lettura dei suddetti verbali emerge che il quorum previsto dalla succitata
norma è stato raggiunto;
Ritenuto pertanto di
poter accertare ai sensi dell’art. 8 della L.R. 36/1996 la validità delle
elezioni per il rinnovo degli Organi consortili dei Consorzio di Bonifica di
cui all’oggetto tenutesi in data 7 febbraio 2010;
Preso atto che non sono
pervenuti, alla Giunta regionale, ricorsi formulati ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 10 marzo 1983, n. 11 nei termini ivi previsti;
Vista la L.R. 77/’99;
Dato atto che il
Direttore della Direzione Agricoltura ed il Dirigente del Servizio Gestione del
Territorio, ognuno per quanto di propria competenza, apponendo la propria firma
in calce al presente provvedimento, hanno attestato la regolarità
tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione.
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni
riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto che le elezioni svoltesi in
data 7 febbraio 2010 per il rinnovo degli Organi consortili dei Consorzi di
Bonifica:
- CENTRO bacino Saline, Pescara, Alento e Foro
con sede in Chieti Scalo (CH) indette con Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 16 del 29 ottobre 2009;
- SUD bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno
con sede in Vasto (CH) indette con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.
7 del 29 ottobre 2009;
- OVEST bacino Liri e Garigliano con sede in
Avezzano (AQ) indette con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30
novembre 2009;
sono valide ai sensi dall’art. 8 commi 1 e
2 della L.R. 36/1996;
2) di prendere atto, altresì, che non sono
pervenuti, alla Giunta Regionale, ricorsi formulati ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 10 marzo 1983, n. 11 nei termini ivi previsti;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A..