Il presidente della giunta regionale

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista Determinazione Dirigenziale n. DH7/175/Usi Civici del 04/03/2010, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la richiesta di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Archi;

Visto l’allegato “A” datato 19/03/2002 rettificato il 02/03/2010 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Archi, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell’allegato “A” datato 19/02/2002 rettificato il 02/03/2010 sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;

Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più volte citato allegato “A” datato 19/03/2002 rettificato il 02/03/2010;

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi a favore della Ditta indicata nell’allegato “A”datato 19/03/2002 rettificato il 02/03/2010 formato da n. 1 facciata;

-    di fare obbligo al Comune di Archi a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” datato 19/03/2002 rettificato il 02/03/2010 nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Comune di Archi ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di fare obbligo al Comune di Archi a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98:

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila 29 Marzo 2010

Il Presidente

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato