IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

DETERMINA

1)   di concedere al Comune di Palombaro (CH), ai sensi dell’art. 211, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e dell’art. 49, della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. il rinnovo dell’autorizzazione DF3/193 del  20.12.2007 concernente la realizzazione e l’esercizio di una stazione sperimentale di compostaggio di comunità, da ubicarsi in località Macchie dello stesso Comune e ricadente nelle particelle catastali n. 135 e n. 137 del foglio di mappa n. 10,  in conformità agli elaborati tecnici e progettuali precedentemente autorizzati;

2)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo pari ad anni 2 (due), dalla data di adozione di scadenza del provvedimento n. DN3/193 del 20.12.2007 (20 dicembre 2009); detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio, e comunque ai sensi dell’art. 211, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non possono essere concesse ulteriori proroghe;

3)   di confermare integralmente quanto altro contenuto nella precedente autorizzazione, per quanto   applicabile;

4)   di fare salve, altresì gli esiti delle conclusioni degli ulteriori procedimenti autorizzativi concernenti la realizzazione delle opere necessarie all’esercizio delle attività  di sperimentazione e  ricerca, di competenza di altri Enti, così come illustrato nel progetto richiamato al precedente punto 1);

5)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della  presente autorizzazione non possono  essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo e che, ai sensi dell’art. 211, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., l’attività di gestione dell’impianto non comporti utile economico;

6)   di subordinare l’autorizzazione, alla prescrizione di  far salve eventuali  ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché altre disposizioni e direttive specifiche nella materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

7)   di precisare che la presente  autorizzazione è subordinata  al  rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1.   deve essere  evitato  ogni  danno  o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza  della collettività  e  dei singoli;

2.   deve essere garantito il   rispetto   delle   esigenze   igienico sanitarie   ed  evitato ogni  rischio  di inquinamento dell'aria dell'acqua,  del suolo e del  sottosuolo, nonché ogni   inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.   devono essere  salvaguardate la  fauna e  la  flora  e  deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

4.   devono essere promossi,  con  l'osservanza   di  criteri di   economicità ed   efficienza, sistemi  tendenti  a  favorire  il riciclo,  il  riutilizzo ed il  recupero di materie prime ed   energia;

5.   le attrezzature ed i contenitori usati devono  essere  idonei  e rispondenti  ai  requisiti  tecnici  necessari  per  la  corretta esplicazione  dell'attività,  devono impedire la  dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni  moleste; dovranno altresì essere  tenuti in buona efficienza  e sottoposti  a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le  acque  di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

10) di  richiamare  il Comune autorizzato,  al  rispetto degli obblighi  previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)  del Decreto Legislativo 3 aprile n.152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza  semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A – Agenzia Reg.le Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti di una  comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

11) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito dei controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e s.m.i.;

12) di obbligare il Comune di Palombaro (CH):

-    a possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto;  terminata la fase di costruzione dell’impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti si procederà, su richiesta, allo svincolo della citata polizza assicurativa;

-    a comunicare all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale  di Chieti, e al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo - Direzione Protezione Civile –Ambiente, la data d’avvio e l’esercizio provvisorio dell’impianto in oggetto;

13) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, al Comune di Palombaro (CH);

14) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 211,  comma 5 del D.Lgs. n° 152/2006  e s.m.i., copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale  entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

dott. Franco Gerardini