IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1)   di concedere alla Ditta CIAF Ambiente S.r.l. C.da Piazzano 89 – 66041 Atessa (CH) -  Autorizzata con Determinazione n. DN3/26 del 28.02.2007 inerente “Piattaforma polifunzionale per il raggruppamento, deposito e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi – Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e proroga dei lavori per il completamento della piattaforma”,  il rinnovo dell’autorizzazione alla sola fase di completamento dell’evaporatore sottovuoto orizzontale e dell’impianto biologico;

2)   di stabilire che l’autorizzazione al completamento dei lavori delle sezioni 6 e 7 è concessa per un periodo di diciotto mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti – Via Passolanciano, 75 – 65100 Pescara;

3)   di confermare integralmente quanto altro contenuto nella precedente autorizzazione, rilasciata con provvedimento n. DN3/26 del 28.02.2007;

4)   di prescrivere  il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 45, co. 7 della L.R. n. 45/07 che per estratto recita:

omississ….

      “Il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, i lavori vengono iniziati e l’impianto non sia messo in esercizio, rispettivamente:

a)   entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso”.

omississ...

5)   di prescrivere, al termine dei lavori di costruzione, l’invio della comunicazione della data di avvio dell’impianto e di esercizio provvisorio dello stesso, con contestuale invio all’Autorità Competente di:

a.   della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;

b.   di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

-    l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato,

-    l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale,

-    il nominativo del responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche.

6)   di prescrivere, inoltre,  che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

8)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9)   di stabilire che il presente provvedimento è soggetto, ove risulti accertata la pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti  all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e  s.m.i. e dalla L.R.  19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale di Chieti ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

11) di redigere il presente provvedimento in numero due originali di cui uno notificato, ai sensi di legge, alla Ditta CIAF Ambiente S.r.l. – C.da Piazzano n° 89 – 66041 Atessa (CH);

12) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il DIRIGENTE del servizio

Dott. Franco Gerardini