IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo 09/02/06 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale;

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Considerato che con nota n. DGVA/25842/P del 12/07/2006 il Ministero della Salute ha indicato le modalità per il mantenimento dei numeri di riconoscimento già assegnati ai sensi della previdente normativa, le modalità di assegnazione dei numeri di riconoscimento nazionale degli stabilimenti a partire dal 1° settembre 2006 nonché la revoca dei rimanenti numeri;

Visto il provvedimento del Dirigente del servizio veterinario regionale n.  13646/11/IA5 del 20 luglio 2004 inerente l’assegnazione del numero di riconoscimento della Ditta “Del Monaco Andrea Attilio” – Chieti;

Vista la successiva determinazione Dirigenziale DG11/14 del 2 febbraio 2006 recante il cambio della ragione sociale dello stabilimento sopracitato dalla ditta “Del Monaco Andrea Attilio” in favore della ditta “Del Monaco srl” – stabilimento in strada dell’Acquedotto snc, comune di Chieti;

Acquisito in data 24/02/2010 il fascicolo, trasmesso dall’Az. A. S. L. di Lanciano / Vasto / Chieti contenente, tra gli altri documenti, l’istanza dell  Sig.ra Ballone Giovina legale rappresentante della Ditta “La Tradizione d’Abruzzo S.r.l.”, intesa ad ottenere il cambio della ragione sociale da “Del Monaco Srl” a “La Tradizione d’Abruzzo S.r.l.” per lo stabilimento sito in stada dell’Acquedotto snc, comune di Chieti;

Visto il parere favorevole del servizio veterinario della A.S.L. di di Lanciano / Vasto / Chieti espresso in data 23/02/2010;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;

Tutto ciò  premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –

1.   che la ragione sociale dello stabilimento, già iscritto negli speciali elenchi della precedente normativa di settore della ditta “De Monaco Srl” è variata a favore della ditta subentrante “La Tradizione d’Abruzzo S.r.l.” sede legale in

      via via Spezioli 16, comune di Chieti e stabilimento in strada dell’Acquedotto snc, comune di Chieti.;

2.   di confermare al sopracitato stabilimento il numero unico di riconoscimento definitivo:

 

 

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/ che raggruppa e riassume tutte le tipologie di riconoscimento e cioè:

 

 

La Sig.ra Ballone Giovina, C.F. BLLGVN47A41D690P, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuta a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

3.   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

4.   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Lanciano/Vasto/Chieti che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

5.   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

6.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n.7;

7.   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli