deliberazione 10.03.2010, n. 19:
VERIFICHE DI APPROPRIATEZZA E LEGITTIMITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Pescara, 10 MARZO 2010 N. 19/2010 del Registro delle deliberazioni
IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni ;
Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi prioritari:
- razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
- interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
- definizione dei contratti con gi erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
- attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
- revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
- introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;
Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;
Vista la legge 23.12.2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2001) che, all’art. 88, commi 2 e 3, stabiliva che le Regioni dovessero assicurare, per ciascun soggetto erogatore, “un controllo analitico annuo di almeno il 2 %(due per cento) delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, selezionate con criteri di campionamento rigorosamente casuali, in conformità a specifici protocolli di valutazione”;
Vista la Legge L.6-8-2008n.133, “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria. che all’art 79 comma 1-septies nel modificare la norma sopra
richiamata, prevede “Al fine di realizzare
gli obiettivi di economicità nell’utilizzazione delle risorse e di verifica
della qualità dell’assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le
regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico
annuo di almeno il 10% (dieci per cento) delle cartelle cliniche e delle
corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di
valutazione. L’individuazione delle cartelle e delle schede deve essere
effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.
Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze”
Preso atto della deliberazione di Giunta Regionale n. 1438 del 18 dicembre 2006, in materia di Protocolli di Intesa per le “Verifiche Ispettive di appropriatezza e legittimità” delle prestazioni erogate da tutte le strutture sanitarie private nonché dai Presidi Ospedalieri della Regione Abruzzo;
Rilevato che le predette linee guida nel disciplinare analiticamente le modalità dei controlli da effettuare sulle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, già stabilivano verifiche “nella misura del 10% con l’obbligo di aumento …nei casi di inappropriatezza riscontrati”
Preso atto della Deliberazione 570/P del 23 giugno 2008, con la quale la Giunta Regionale, nel definire l’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e delle linee guida sulla stesura degli stessi, ai sensi dell’art. 8, LR 31.7.2007 n.32 , provvede anche a ripartire competenze tra Direzione Politiche della Salute e Aziende UUSSLL;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 13/09 del 5 marzo 2009 e n. 10/2010 del 1 febbraio 2010, con le quali, nel riformulare, parzialmente, la sopracitata deliberazione di GR 570/P, venivano confermate, tra le funzioni attribuite alla Regione – Direzione Politiche della Salute:
“La
formulazione del sistema dei controlli in termini di:
- coordinamento
Regionale
- criteri
- metodologia
- tempi
- competenze della
Regione Abruzzo
- competenze delle
ASL
- rispetto dei
tetti economici di spesa”
oltre che la
“definizione dei protocolli ispettivi di intesa con le
Aziende Sanitarie Locali”
Tenuto conto delle funzioni attribuite, con gli atti sopracitati, alla responsabilità delle Aziende UUSSLL tra cui,
- “L’attivazione di appositi organismi
Aziendali preposti alla verifica delle prestazioni acquisite secondo il
protocollo definito a livello regionale ai fini della remunerazione”;
- “La verifica delle prestazioni prodotte per
qualità, appropriatezza, correttezza e rispetto delle norme di autorizzazione e
di accreditamento e dei tetti economici”
“l’espletamento
delle procedure per il pagamento delle prestazioni riconosciute remunerabili”;
Considerato utile, ai fini di una uniforme interpretazione ed omogenea applicazione dei protocolli ispettivi, stabilire che alla verifica di appropriatezza delle prestazioni rese provvedano n. 3 gruppi di lavoro, denominati Nuclei Operativi di Controllo (NOC 01 – NOC 02 - NOC 03), composti da un membro effettivo ed un membro supplente designati da ciascuna Azienda USL della Regione;
Ritenuto funzionale, ai lavori di che trattasi, che ciascun Nucleo individui al proprio interno un componente che esplica il compito di coordinamento e proceda, rispettivamente, alle verifiche di competenza presso le strutture sanitarie come di seguito aggregate:
1) “Ospedalità pubblica e privata”
2) “RSA - RA - Psicoriabilitazione - Strutture ex art 26”
3) “Specialistica ambulatoriale, Branche a Visita - Terme”
Ritenuto, altresì, opportuno che i suddetti Nuclei procedano, nei confronti di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private provvisoriamente accreditate, con le modalità indicate nei “protocolli di intesa” già adottati con provvedimento di G.R. n. 1438 del 18 dicembre 2006, fino all’adozione di ulteriori provvedimenti in materia, e tenendo conto degli accordi negoziali sottoscritti con le strutture sanitarie private;
Stabilito che le risultanze dei lavori in argomento vengano elaborate in formato elettronico e direttamente trasmesse, per i successivi provvedimenti, alle competenti Aziende UUSSLL nonché all’Agenzia Sanitaria Regionale tenuta al monitoraggio della spesa sanitaria a norma della L.R. n.6/2009, art 25, e della L.R. n. 34/2007, art 16;
Considerato che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da rinviare la trasmissione al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009 - all’uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al
fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra - per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;
DELIBERA
TUTTO CIÒ
PREMESSO
per le
motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate
1. le Aziende sanitarie locali della Regione procedono alle verifiche in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni erogate, dalle strutture sanitarie pubbliche e private provvisoriamente accreditate, tramite n. 3 gruppi di lavoro denominati Nuclei Operativi di Controllo (NOC 01 – NOC 02 - NOC 03), composti ciascuno da un membro effettivo ed un membro supplente designati da ciascuna Azienda USL, gruppi rispettivamente impegnati presso le tipologie di strutture sanitarie come di seguito aggregate:
- Ospedalità pubblica e privata”
- “RSA - RA - Psicoriabilitazione - Strutture ex art 26”
- “Specialistica ambulatoriale, Branche a Visita - Terme”;
2. alla formalizzazione dei predetti Nuclei si provvede con determinazione del Dirigente del Servizio Controllo e Vigilanza;
3. i suddetti Nuclei, così come sopra definiti, provvedono ciascuno ad individuare al proprio interno un componente che esplica il compito di coordinamento, ed effettuano i lavori di competenza secondo le modalità indicate:
- nei “protocolli di intesa” già adottati con provvedimento di G.R. n. 1438 del 18 dicembre 2006 e fino all’adozione di ulteriori provvedimenti in materia;
- negli accordi negoziali sottoscritti con le strutture sanitarie private;
4. le risultanze dei lavori in argomento vengono elaborate in formato elettronico e direttamente trasmesse alle competenti Aziende Sanitarie Locali, nonché all’Agenzia Sanitaria Regionale per gli adempimenti in narrativa specificati;
5. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009 - costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - per la dovuta valutazione.
Il Commissario ad acta
Dr. Giovanni Chiodi