IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto
il D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante: “Disciplina delle modalità di
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n.
882/2004”, che ha abrogato e sostituito il precedente D. Lgs. 19 novembre 1998,
n. 432 recante: “Attuazione delle direttive 93/118/CE e 97/43/CE che modificano
la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei
controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale”;
Rilevato
che ai sensi dell’art. 8 del nuovo decreto le regioni e le province autonome
sono tenute a pubblicare nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo
di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi
del decreto, nonché i costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto
degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione
e delle spese amministrative connesse all’esecuzione dei controlli e delle
ispezioni;
Preso
atto che lo stesso art. 8 prevede che,
entro 30 giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino ufficiale regionale
sia trasmesso al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per la valutazione dei dati e per la verifica degli adempimenti di cui
al decreto stesso;
Rilevato
che l’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 194/2008 ha previsto l’emanazione di un
decreto interministeriale per stabilire le modalità tecniche di versamento
delle tariffe;
Accertato
che tale decreto non è stato mai emanato, per cui le regioni non dispongono
della modulistica necessaria per la rendicontazione delle somme riscosse e del
costo del servizio reso e non possono essere quindi a conoscenza dei dati da
dover rendicontare e delle modalità di rendicontazione da adottare;
Considerato
l’approssimarsi della data di pubblicazione dei dati suddetti sul B.U.R.A.
consente a questo Servizio di procedere, in assenza di indicazioni in merito,
ad una sola rendicontazione della tariffe riscosse e fatturate nell’anno di
riferimento da parte delle AA.SS.LL. regionali, quali autorità competenti alla
riscossione, procedendo così come per gli anni decorsi, in vigenza del D. Lgs.
19.11.1998, n. 432;
Precisato
che a decorrere dal 01.01.2010 le Aziende sanitarie locali regionali sono state
ridotte a n. 4, coincidenti con le quattro Province, ma la rendicontazione di
che trattasi è riferita alle somme introitate dalle AA.SS.LL. regionali
esistenti nell’anno 2009 (n. 6);
Dato
atto che con nota prot. n. RA/30882/DG/11 del 19.02.2010 questo Servizio
Veterinario ha espressamente invitato i Direttori Generali delle ASL abruzzesi,
in qualità di autorità competenti alla riscossione delle tariffe in questione,
a trasmettere la rendicontazione delle somme effettivamente riscosse e di
quelle fatturate nell’anno 2009, separatamente per le tariffe di cui
all’allegato A, Sezioni da 1 a 5 e per la Sezione 6 e relativamente ad ogni ASL
esistente nell’anno di riferimento;
Rilevato
che sono pervenute le note di riscontro da parte dei Servizi Veterinari di
Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati delle Aziende
Sanitarie Locali regionali, alcune delle quali non hanno distinto le
riscossioni così come richiesto;
Ritenuto
di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
dei dati definitivi, così come pervenuti, riferiti all’anno 2009:
Ritenuta
la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente
provvedimento;
Vista
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
-
per le ragioni e le finalità espresse in narrativa –
1. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.) dei dati definitivi relativi alle somme effettivamente
percepite nell’anno 2009 e dei costi del servizio prestato ai sensi dell’art. 8
del D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante: “Disciplina delle modalità di
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n.
882/2004, riportati nella seguente tabella:
2. di trasmettere, entro 30 giorni dalla sua
pubblicazione, copia del B.U.R.A. ove
sarà pubblicata la presente Determinazione al Ministero della Salute ed al
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
3. di trasmettere copia della presente
determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.
Giuseppe Bucciarelli