IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante: “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004”, che ha abrogato e sostituito il precedente D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 432 recante: “Attuazione delle direttive 93/118/CE e 97/43/CE che modificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale”;

Rilevato che ai sensi dell’art. 8 del nuovo decreto le regioni e le province autonome sono tenute a pubblicare nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del decreto, nonché i costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni;

Preso atto che lo stesso art. 8 prevede  che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino ufficiale regionale sia trasmesso al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la valutazione dei dati e per la verifica degli adempimenti di cui al  decreto stesso;

Rilevato che l’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 194/2008 ha previsto l’emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le modalità tecniche di versamento delle tariffe;

Accertato che tale decreto non è stato mai emanato, per cui le regioni non dispongono della modulistica necessaria per la rendicontazione delle somme riscosse e del costo del servizio reso e non possono essere quindi a conoscenza dei dati da dover rendicontare e delle modalità di rendicontazione da adottare;

Considerato l’approssimarsi della data di pubblicazione dei dati suddetti sul B.U.R.A. consente a questo Servizio di procedere, in assenza di indicazioni in merito, ad una sola rendicontazione della tariffe riscosse e fatturate nell’anno di riferimento da parte delle AA.SS.LL. regionali, quali autorità competenti alla riscossione, procedendo così come per gli anni decorsi, in vigenza del D. Lgs. 19.11.1998, n. 432;

Precisato che a decorrere dal 01.01.2010 le Aziende sanitarie locali regionali sono state ridotte a n. 4, coincidenti con le quattro Province, ma la rendicontazione di che trattasi è riferita alle somme introitate dalle AA.SS.LL. regionali esistenti nell’anno 2009 (n. 6);

Dato atto che con nota prot. n. RA/30882/DG/11 del 19.02.2010 questo Servizio Veterinario ha espressamente invitato i Direttori Generali delle ASL abruzzesi, in qualità di autorità competenti alla riscossione delle tariffe in questione, a trasmettere la rendicontazione delle somme effettivamente riscosse e di quelle fatturate nell’anno 2009, separatamente per le tariffe di cui all’allegato A, Sezioni da 1 a 5 e per la Sezione 6 e relativamente ad ogni ASL esistente nell’anno di riferimento;

Rilevato che sono pervenute le note di riscontro da parte dei Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati delle Aziende Sanitarie Locali regionali, alcune delle quali non hanno distinto le riscossioni così come richiesto;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) dei dati definitivi, così come pervenuti, riferiti all’anno 2009:

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa –

1.   di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) dei dati  definitivi relativi alle somme effettivamente percepite nell’anno 2009 e dei costi del servizio prestato ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, recante: “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004, riportati nella seguente tabella:

 

 

 

2.   di trasmettere, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, copia del B.U.R.A. ove sarà pubblicata la presente Determinazione al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

3.   di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli