Vista
la Legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente “Nuove disposizioni per le zone montane”, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;
altresì,
Visto in particolare, l’articolo 5 della predetta legge, relativo al “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” il quale, al comma 3, prevede che le dotazioni del Fondo sono costituite, tra l’altro, da una quota di competenza regionale del Fondo Nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 97/’94;
Tenuto conto che, ai sensi del successivo comma 4, lettera b) come modificato dall’articolo 16 della L.R. 08.11.2006, n. 32, il 10% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato al finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della legge medesima;
Richiamata
Atteso che il precitato articolo 48 prevede che “
Considerato che i progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione, dagli Enti pubblici ovvero presentati da una o più Amministrazioni provinciali, oppure da almeno due Comunità montane o da almeno due Comuni appartenenti a due diverse Comunità montane o da aziende ed enti regionali che operano nelle zone montane;
Ravvisata l’opportunità di favorire e sostenere la realizzazione di progetti pilota tendenti al miglioramento ed alla diversificazione dell’offerta turistica locale, in un’ottica di interconnessione tra la fruizione turistico - sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storico-artistiche e della tradizione locale dei territori dei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, appartenenti alle Comunità Montane della Regione;
Ritenuto pertanto, di disciplinare i criteri e le modalità per la presentazione e valutazione dei progetti pilota de quo, così come indicato nell’allegato “A” alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa;
Ritenuto altresì, di destinare una quota delle risorse disponibili, pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00), al finanziamento dei suddetti progetti pilota, riservandosi l’adozione di ulteriori provvedimenti per l’utilizzo delle restanti risorse;
Dato atto che nella seduta della Conferenza Regione – Enti Locali svoltasi il 5.03.2010, ove l’adottando provvedimento è stato illustrato al fine di acquisire il previsto parere di competenza, è stato espresso all’unanimità parere favorevole allo stesso con le modifiche apportate, come risultante dal verbale che si allega in copia conforme all’originale (All.1);
Ritenuto di incaricare il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza, secondo quanto disposto nell’ “Allegato A” alla presente deliberazione, nonché dell’assunzione dell’impegno delle risorse predette;
Vista la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;
Considerato che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali – Bilancio – Attività Sportive ed il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano hanno espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa
1. di
dare atto che le risorse statali
complessivamente disponibili sul
capitolo 122343, denominato “Fondo regionale per la montagna di cui all’art.
2. di stabilire che i progetti pilota da realizzare ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 18.05.2000, n.95, tendano al miglioramento ed alla diversificazione dell’offerta turistica locale, in un’ottica di interconnessione tra la fruizione turistico - sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storico-artistiche e della tradizione locale dei territori dei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, appartenenti alle Comunità Montane della Regione;
3. di approvare i criteri e le modalità per la presentazione e valutazione dei suddetti progetti pilota, così come indicati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di
destinare al finanziamento degli stessi una quota delle risorse
complessivamente disponibili sul capitolo 122343, denominato “Fondo regionale
per la montagna di cui all’art.
5. di incaricare il Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza secondo quanto disposto nell’“Allegato A” alla presente deliberazione, nonché dell’assunzione dell’impegno delle risorse predette;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito INTERNET della medesima.
Segue allegato