Il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono interamente riportate, la ditta Inerti Valfino s.r.l., con sede legale in c.da Madonna degli Angeli, Elice (PE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Sant’Agnese” nel Comune di Città Sant’Angelo (PE) distinta in catasto al foglio n. 56 particelle nn. 10p, 12p, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00) è stato presentato con fidejussione bancaria n. 12/910 stipulata in data 02/11/2009 con la Banca di credito Cooperativo Castiglione M. Raimondo e Pianella, sede di Castiglione M. Raimondo;
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) L’area sottoposta ad attività estrattiva deve
essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto ed appositi
avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello
indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della
stessa;
2) La profondità di scavo deve comunque e sempre
salvaguardare il franco di 2,00 metri
sopra il livello della falda acquifera, mantenendo i due piezometri, precedentemente installati,
costantemente in efficienza;
3) Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente
accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione dello
strato superficiale finale;
4) Il ritombamento dello scavo deve avvenire
secondo gli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo n. 117/2008;
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 10.917 e complessivamente mc. 32.752 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati e in perfetta efficienza.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Ezio Faieta