IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs 03.04.06 n. 152, la proroga della campagna di attività dell’impianto mobile di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi avente i seguenti identificativi: Trituratore Hammel mod. VB 750 D. Vaglio Doppstadt SM 518 Profi di proprietà della ditta ECOCONSUL S.U.r.l. nel Comune di Ancarano (TE) – Strada Provinciale Bonifica del Tronto fino alla data del 31/12/2010;

2)   di stabilire che dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni per la gestione dell’impianto, dettate dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo – con parere tecnico di cui alla nota prot. n.  1699/CA/DE del 17/02/2010 qui di seguito riportate:

      “Omissis… lo scrivente Dipartimento esprime parere tecnico favorevole in riferimento alla proroga della campagna di attività dell’impianto mobile di trattamento, autorizzato con Determinazione n. DN3/182 del 12/12/07, ubicato nel centro di trasferenza di Ancarano, di proprietà della Ditta ECO CONSUL S.U. r.l., autorizzato dalla Provincia di Teramo con Provvedimento Dirigenziale n. 808 del 01/04/2008, fino al 31/12/2010 per i seguenti codici CER:

 

Codice CER

Descrizione

Potenzialità annua

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

30.000 tonnellate/anno

 

      alle seguenti condizioni:

1.   durante il sopralluogo, come sopra descritto, si è verificato che la Ditta effettuava la triturazione del rifiuto indifferenziato. Il rifiuto trattato è conferito presso la discarica di Cerratina, ubicata nel Comune di Lanciano. Considerato che dal 01/01/2010 i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 03/08/2005 e dalla D.G.R. n. 809 del 31/12/2009, lo scrivente Dipartimento ritiene necessario che il rifiuto sia sottoposto anche ad operazioni di vagliatura. Le due frazioni del rifiuto ottenute, la frazione “secca” (sovvallo) e quella “umida” (sottovaglio) dovranno essere gestite separatamente (caratterizzazione del rifiuto, FIR, etc.). Ai fini di ridurre lo smaltimento in discarica, la frazione “secca” dovrà preferibilmente essere avviata presso impianti per la produzione di CDR, mentre la frazione “umida” dovrà essere sottoposta ad operazioni di stabilizzazione.

2.   Il rifiuto urbano indifferenziato, conferito all’impianto mobile di trattamento con il codice CER 20 03 01, è costituito sia dal residuo della raccolta differenziata porta a porta, il cosiddetto “secco”, che dal rifiuto indifferenziato raccolto con i cassonetti stradali. Poiché le caratteristiche merceologiche dei due flussi di rifiuti sono differenti, a parere di questo Dipartimento la raccolta dei due flussi, e il successivo trattamento nell’impianto, devono avvenire in modo separato e devono essere distinguibili nella documentazione in possesso della Ditta (registro di carico e scarico, FIR, etc.).

3.   Dalle dichiarazioni semestrali trasmesse dalla Ditta si evince che, oltre al rifiuto indifferenziato, sono stati gestititi nell’impianto anche i rifiuti ingombranti (CER 20 03 07). La Ditta ha chiarito che tali rifiuti, presenti nella raccolta stradale, sono stati separati dal resto del rifiuto e gestiti nell’impianto di trasferenza e quindi non sono stati sottoposti ad operazioni di triturazione. Si prescrive alla Ditta di effettuare la raccolta degli ingombranti e dei rifiuti urbani in  modo separato, qualora possibile e di assoggettare ogni carico dei rifiuti a una verifica di conformità. Nel caso in cui il carico di rifiuti non abbia le caratteristiche per essere accettato, dovrà essere respinto.

4.   Come prescritto nella nostra nota prot. n. 10945/BT/GR e nella Determinazione n. DN3/182 del 12/12/07, le operazioni di trattamento del rifiuto indifferenziato dovranno avvenire al di sotto della tettoia autorizzata dal Comune di Ancarano.

5.   Come previsto al punto 8.1 della Deliberazione n. 629 del 09/07/2008, la Ditta dovrà apporre, sulle diverse componenti impiantistiche, una targa metallica inamovibile che identifichi  le singole componenti dell’impianto.

6.   Ai sensi della D.G.R. n. 629 del 09/07/2008, si chiede alla Ditta di trasmettere la documentazione di impatto acustico dell’impianto e il certificato di prevenzione incendi, se dovuto;

3)   di diffidare la ditta ECOCONSUL S.U.r.l. ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i., a seguito della relazione dell’ARTA, Dipartimento di Teramo prot. n. 1699/CA/DE del 17/02/2010, nella quale si è constatato che il trituratore era posizionato esternamente alla tettoia amovibile in difformità a quanto  prescritto nella Determinazione n. DN3/182 del 12/12/07, intimando alla ditta stessa di provvedere alla eliminazione delle irregolarità segnalate dall’ARTA entro giorni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, dandone comunicazione allo scrivente entro il termine di giorni 20 (venti) dalla data di notifica del presente provvedimento; 

4)   di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento R4 e R5 di cui all’Allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il successivo trattamento dei rifiuti interessati in impianto di recupero autorizzato, con riferimento al test di cessione, si ricorda che il recupero dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 5/04/2006, n. 186; e le operazioni di smaltimento D 9 di cui all’Allegato  B del D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di conferire i rifiuti trattati ad un impianto di smaltimento autorizzato;

 

5)   di stabilire che nell’esecuzione delle singole campagne, devono essere rispettate le seguenti indicazioni ai  sensi della D.G.R.n. 629 del 09/07/08:

1.   Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 - Autorizzazione Regione Abruzzo”, accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

2.   Per l’esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs 4.09.2002, n. 262, “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla “G.U. n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

3.   Per quanto attiene all’attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.

4.   Per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), la documentazione di impatto acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

5.   Per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l’impianto è assoggettato all’esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982).

6)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

7)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

8)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

9)   di prescrivere il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17.12.2009 inerente: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di Ancarano (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo;

11) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lvo 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

12) di redigere il presente atto in n. 2 originali,  di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta ECOCONSUL S.U.r.l. – Strada Provinciale Bonifica del Tronto – km 14,050 – 64010 ANCARANO (TE);

13) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, limitatamente all’oggetto e al dispositivo.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini