Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1.   di autorizzare la Soc. Intermodale s.r.l. quale concessionaria della realizzazione dei lavori citati in premessa e per essa la soc. ARABONA S.c.r.l., costituita giusta art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 e art. 156 del D.Lgs. 163/2006, a subappaltare alla Soc. Tiefbau S.r.l.. con sede legale in via Miorita n. 10, 1990 Timisoara (Romania), parte dei suddetti lavori di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara e opere esterne di collegamento alla viabilità principale” e precisamente la esecuzione di parte delle opere in conglomerato cementizio armato occorrenti per la realizzazione delle fondazioni dei magazzini “T1”, “T2” e edificio “Direzionale”, classificando tali opere nella categoria OG1 per l’importo di € 330.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui € 15.000,00 per oneri relativi all’applicazione dei piani di sicurezza, come da stipulato contratto Rep n. 87/09 del 03/09/2009;

2.   atteso che la indicata ditta subappaltatrice Tiefbau ha sede legale in Romania, di disporre che la indicata Soc. Arabona S.c.a r.l., resta individuato quale soggetto responsabile per ogni comunicazione ed interlocuzione documentale tra la stazione appaltante e l’indicata ditta subappaltatrice, con ciò intendendo che eventuali ritardi o non adempimento di evasione di richieste avanzate, nelle forme di legge, dalla stazione appaltante, addebitabili alla ditta Tiefbau (esecutrice) e/o alla soc. Arabona (affidataria) costituiranno motivo di rivisitazione della presente autorizzazione;

3.   che:

-    ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

-    l’impresa subappaltatrice, per il tramite dell’affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali competenti, inclusa quella dell’organismo  equivalente alla Cassa Edile italiana nonché assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 stesso articolo 118;

-    ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

-    l’impresa subappaltatrice, per il tramite dell’affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali competenti, inclusa quella dell’organismo  equivalente alla Cassa Edile italiana nonché assicurativi e antinfortunistici e copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 stesso articolo 118;

-    l’affidatario e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice, non in possesso del DURC (in quanto in base alla vigente normativa previdenziale ed assicurativa, sia risultata non soggetta all’obbligo di aprire una posizione contributiva in Italia), in esecuzione dei disposti di cui alla circolare n. 46 del 23/02/2007 dell’INPS e circolare dell’INAIL del 03/04/2009, deve trasmettere periodicamente, e nel rispetto della durata di validità della stessa, alla stazione appaltante:

-    copia della documentazione comprovante la regolarità contributiva atta a dimostrare l’integrale assolvimento ed esatto adempimento degli obblighi previdenziali, prodotta secondo la normativa vigente nel paese di origine;

-    in ossequio alle disposizioni concernenti la materia del distacco dei lavoratori ed in realzione a quanto dispone la circolare n. 46 del 23/02/2007 dell’INPS, copia dei Mod. E101 emesso dall’Autorità competente del paese di origine;

-    ove non già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente In Italia, è necessario produrre iscrizione e regolarità presso la Cassa Edile Italiana (altrimenti documentazione di regolarità da rilascire da parte del paese di orgine) secondo quanto disposto da interpello n. 24/2007, prot. n. 25/1/0001028 del 3/09/2007, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

-    l’affidatario, Soc. Arabona S.r.l., in ossequio all’indicato D.Lgs. n. 72/2000 che per evitare fenomeni di dumping sociale applica il principio della “lex loci”, assume responsabilità solidale, quale imprenditore che ha appaltato il servizio all’appaltatore transnazionale (Tiefbau), per i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori distaccati che possono agire direttamente contro l’appaltante (Soc. Arabona) per i diritti loro spettanti;

-    l’affidatario, Soc. Arabona S.r.l., quale interlocutore diretto, oltre che sottoscrittore del contratto di subappalto n. 87/2009, con l’impresa comunitaria subappaltatrice Tiefbau S.r.l, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui ai citati <interpello n. 6/2009 del Ministero del Lavoro; circolare n. 46 del 23/02/2007, dell’INPS; disposizione del 03/04/2009 dell’INAIL> resta individuato quale soggetto responsabile solidarmente con il concessionario Soc. Intermodale, ai fini di acquisizione e trasmissione alla stazione appaltante della prevista documentazione di regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale, rilasciata dai  competenti Organismi alla Tifbau e, ove prodotti in romania, tradotti in italiano nelle forme di legge;

4.   che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle imprese subappaltatrici;

5.   di precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e gli artt. 72, 73, 74 e 141 del D.P.R. n. 554/99, nonché in materia di LL.PP;

6.   di demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di legge;

7.   di precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausule e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

8.   disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

9.   di trasmettere  copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

-    al Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;

-    al Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coodinatore per la sicurezza  in fase esecuzione Geom. F. Antonucci, per quanto di competenza, con recapito c/o Soc. Proger S.p.a. S. Giovanni Teatino;

-    alla Impresa Soc. Tiefbau S.r.l., con sede in via Mioriti n. 10, 1900 Timisoara (Romania) che per la fattispecie viene considerata con domicilio c/o la stessa Soc. Arabona che provvederà in tal senso nei confronti della indicata Tiefbau, interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90;

-    alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

-    al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

Pescara li, 22/10/2009

Il Dirigente del Servizio-rup

Dott. Franco Costantini