Il dirigente del servizio

Visto il Reg. (CE) 14 luglio 2006, n. 1013 “Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità Europea”, che ha sostituito il Reg. (CE) 259/1993- in particolare - l’art. 2 che stabilisce che le autorità competenti per la zona di partenza di spedizione, siano designate dagli Stati membri ai sensi dell’art. 53;

Richiamata la richiesta inviata dalla Società Ecotransfer S.a.s. con nota del 04/02/2009, pervenuta a questo Servizio il 4/02/2009 prot. 2785/DN3, la cui procedura attivata con il Reg. (CE) 1013/06 si intende confermata e con la quale la società stessa ha richiesto il documento di notifica per movimento e il documento di movimento per movimenti, per l’avvio a recupero, di 2000 tonnellate, di rifiuti pericolosi codice CER 16.06.01*;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale e s.m.i”, che, all’art. 194 affida alle Regioni le competenze relative alle attività di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

Visto il D.M. 3 settembre 1998, n. 370 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di presentazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”, che - in particolare - all’art. 1 stabilisce che la Regione di partenza del trasporto transfrontaliero dei rifiuti verifichi la corrispondenza della garanzia prestata agli schemi contrattuali previsti ed agli importi di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del D.M. 370/1998, e svolga le relative attività di sorveglianza;

Dato atto che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 805 del 12 aprile 2000 concernente il “D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e il D.M. 3 settembre 1998, n°370” ha determinato le procedure per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, nel rispetto degli all. 1, 2, 3 e 4 del citato D.M. 370/98, stabilendo - tra l’altro - che la Regione si avvalga delle Province per le attività di controllo su tutte le attività di gestione, d’intermediazioni e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni;

Dato atto che con nota No. 35474-12/2009 del 12.06.09 è stata accordata dall’autorità di destino l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti destinati al recupero e che il modello di notifica per movimenti e quello di movimento per movimenti sono stati debitamente timbrati ed acquisiti agli atti dell’Ufficio;

Vista la Determinazione Dirigenziale N° DR4/11 del 24 feb. 2010 con la quale è stata rinnovata l’autorizzazione alla Ditta ECOTRANSFER s.a.s. sede operativa in Via Pozzali,3 Spoltore (PE), relativa all’impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune diSpoltore (PE), autorizzato con Determinazione dirigenziale n. DN3/1083 del 27/11/06. inerente l’incremento del recupero del quantitativo di batterie esauste (codice 16.06.01*) messe in riserva e destinate al riciclaggio e la diminuzione del corrispondente quantitativo di filtri dell’olio di motori, fermo restando il quantitativo totale previsto nell’autorizzazione;

Vista la relativa polizza fidejussoria n.6501302, prot. 22906/DR4, del 17.12.2009 emessa dalla filiale di Trieste della Nova Ljubjanska Banka d.d. Ljubljana – Piazza Oberdan, 4 - 34133 Trieste Italia – con l’ appendice n.1 in cui si precisa che la fideiussione copre le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero, lo smaltimento, e le spese di deposito per 90 giorni dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/06, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di n. 13 spedizioni da Italia – Spoltore (PE) all’impianto MPI –RECIKLAZA d.o.o, Zerjav 79, 2393 Crna na Koroskem, Slovenia di cui ai documenti di accompagnamento, modulo di movimenti per movimenti notifica N.IT009042, dal n. 27 al n. 39 per un totale di 343 tonnellate di rifiuti (accumulatori al piombo esausti CER 16 06 01*), con la prescrizione di presentare una nuova polizza fidejussoria al superamento di tale quantitativo;

Considerato che l’istruttoria del Competente Servizio Gestione Rifiuti ha verificato la corrispondenza della suddetta garanzia finanziaria agli schemi contrattuali ed agli importi di cui All. 1, 2, 3 e 4 del D.M. 370/98 per il trasporto di 343 tonnellate;

Dato atto che il Reg. (CE) 1013/2006 stabilisce che venga rilasciato il documento di movimento per movimenti in sostituzione del mod. 54B previsto nella DGR 805 del 12 Aprile 2000 che rimane, pertanto, valida a tutti gli effetti;

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere nel merito autorizzando la consegna dei documenti movimenti, secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta Regionale n. 805 del 12 Aprile 2000, allegato 1 punto 2;

Vista la L.R. 77/99;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate; quanto segue:

-    che l’attività di verifica circa la corrispondenza della garanzia presentata dalla Ditta Ecotransfer. S.a.s (Notificatore)– sede operativa in Via Pozzali, 3 – 65010 Spoltore (PE) relativa alla notifica n. IT 009042, con nota del 9.12.2009 si è conclusa con esito favorevole;

-    di autorizzare, pertanto, la consegna dei documenti di movimenti per movimenti dal n. 27 al n. 39 (che sostituiscono i mod. 54B previsto dal Reg. (CEE) 259/93) secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta Regionale n. 805 del 12 Aprile 2000, allegato 1 punto 2;

-    che il notificatore, identificato nella Ditta Ecotransfer. Sa.s. (Notificatore) Spoltore (PE) per l’avvio a recupero di rifiuti contrassegnati come pericolosi, codice CER 16.06.01*:

1- comunichi la data di inizio del trasporto e invia copia del documento di movimento compilato e firmato alle autorità competenti interessate, al destinatario, alla Provincia di Pescara territorialmente competente e al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, almeno 3 gg lavorativi prima dell’effettuazione della spedizione;

2- che ogni trasporto venga accompagnato dal documento di movimenti per movimenti, da consegnare all’impianto di destinazione, e dalla copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni aggiuntive;

3- che il soggetto destinatario del rifiuto deve far pervenire entro 3 gg dal ricevimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Reg. CE 1013/06, il documento di movimento compilato e firmato nella casella n. 18 al notificatore e a tutte le Autorità competenti interessate;

-    che il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, ricevuto dal destinatario della spedizione, il documento di movimento timbrato nella casella 18 e 19, comunichi alla Provincia di Pescara l’avvenuto smaltimento;

-    di riservarsi di provvedere, con apposito atto, alla restituzione della garanzia fidejussoria ai fini dello svincolo della stessa al ricevimento della dichiarazione del gestore dell’impianto di smaltimento o recupero, comprovante l’effettivo e corretto recupero relativo al trasporto dei rifiuti, come previsto dall’art. 16 del Reg. 1013/2006, espressamente richiamato dal D.M. 3/09/1998, n. 370;

-    di notificare il presente atto alla Ditta Ecotransfer S.a.s. (Notificatore) con sede operativa in Via Pozzali, 3 Spoltore (PE) nonché alla Provincia di Pescara territorialmente competente;

Di trasmettere il presente atto:

-    al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente-NOE di Pescara;

-    all’autorità di destinazione – Republic of Slovenia Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608;

-    alla sede Centrale dell’ARTA e al Dipartimento dell’ARTA di Pescara territorialmente competente.

-    Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini