L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Vista la Determinazione Dirigenziale DA13/23 del 26/05/2009 di Autorizzazione Unica n° 37 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa – olio vegetale - di potenza pari a 1 MW da ubicarsi nel comune di Controguerra (TE)” alla SO.CA.BI. s.r.l. di Colonnella che all’art. 2 stabilisce quanto segue: “L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi e allegato al presente provvedimento, depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, pubblicata sul B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007, che all’art. 6 dell’Allegato A stabilisce quanto segue: “Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni valutata la sostanzialità delle modifiche ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale o aggiorna l’autorizzazione unica e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale”;                                             

Vista la nota del 06/10/2009 acquisita agli atti del servizio competente con nota prot. n. 18065/ENau del 12/10/2009, con la quale la SO.CA.BI. s.r.l. con sede legale in Colonnella C.da San Giovanni n°64 chiede, ai sensi dell’art. 6 sopra citato, la modifica al progetto così come descritto dalla documentazione di seguito elencata:

-    Elaborato 1-V2: Relazione tecnica generale del 02/10/2009,

-    Tav. 4-V1 Stato autorizzato, Stato di variante – Planimetrie e Prospetti del 01/10/2009,

      agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA nonché allegati al presente provvedimento;

PRESO ATTO della nota inviata dalla SO.CA.BI. s.r.l. il 02/11/2009 e acquisita agli atti del servizio competente con nota prot. 19694/ENau del 03/11/2009, allegata al presente provvedimento:

-    Elaborato 1-V3: Relazione tecnica integrativa  del 02/11/2009;

Considerato che il Servizio Competente ha ritenuto tale modifica non sostanziale inoltrando la richiesta anche al Comune di Controguerra e al Comando Provinciale dei VVF con nota prot. 19714/ENau del 03/11/2009;

Preso atto della nota prot. 7149/10.9 del 11/11/2009 con la quale il Comune di Controguerra esprime, ai soli fini urbanistici, parere favorevole alla richiesta di modifica non sostanziale per la costruzione dell’impianto di produzione di energia elettrica da biomassa in c.da Piane Tronto di Controguerra (TE);

Preso atto della nota prot. 0011780 del 20/11/2009 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo esprime parere preventivo di conformità antincendio con prescrizioni;

Considerato pertanto necessario modificare l’Autorizzazione Unica n° 37 rilasciata con Determinazione Dirigenziale DA13/23 del 26/05/2009 con la documentazione allegata e sopra riportata;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

MODIFICA

La Determinazione Dirigenziale DA13/23 del 26/05/2009 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa – olio vegetale - di potenza pari a 1 MW da ubicarsi nel comune di Controguerra (TE)” della Società SO.CA.BI. s.r.l. con sede legale in Colonnella C.da San Giovanni n°64 come di seguito:

Art. 1

L’art. 2 della determinazione DA13/23 del 26/05/2009 è così sostituito:

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi così come modificato dalla documentazione di seguito elencata:

-    Elaborato 1-V2: Relazione tecnica generale del 02/10/2009,

-    Tav. 4-V1: Stato autorizzato, Stato di variante – Planimetrie e Prospetti del 01/10/2009,

-    Elaborato 1-V3: Relazione tecnica integrativa  del 02/11/2009;

      agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA nonché allegati al presente provvedimento.

Art. 2

L’art. 3 della determinazione DA13/23 del 26/05/2009 è così integrato:

      punto 3.7: deve essere rispetta la normativa di sicurezza in vigore (D.M. 22/10/2007) e/o i criteri generali di prevenzione incendi, inoltre devono essere rispettate le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi;

      punto 3.8: i serbatoi di stoccaggio dell’olio vegetale devono essere dotati di bacino di contenimento ad uso esclusivo (separato rispetto al bacino di contenimento dei serbatoi esistenti);

      punto 3.9:  i serbatoi di stoccaggio dell’olio vegetale devono essere dotati di idonei sensori per il rilevamento della temperatura del combustibile stesso.

Art. 3

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società SO.CA.BI. s.r.l. con sede legale in Colonnella C.da San Giovanni n°64 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Iris Flacco