GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale” , che nella Parte prima “Finalità, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “Funzioni della Regione e degli Enti locali” prevede nell’art. 5 comma 3 lett. e) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 43 e seguenti della stessa legge regionale concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione;

Richiamata altresì la Parte terza della legge regionale “Interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative” ed in particolare il Titolo II ”Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione”;

Atteso che l’art. 43, comma 1, della legge regionale prevede che la Giunta Regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l’espansione dei livelli occupazionali e l’ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, in attuazione degli indirizzi programmatici dalla stessa adottati, agevola l’accesso al credito alle imprese artigiane;

Atteso che gli strumenti di intervento della Regione all’uopo disciplinati nell’art. 43 comma 2 della legge regionale citata comprendono:

a)   contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie ai sensi della Legge 21 maggio 1981, n. 240, integrati da un bonus una tantum per l’assunzione di nuovo personale e da un contributo una tantum a fondo perduto per operazioni della specie garantite da un confidi;

b)   contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dai confidi;

c)   contributi in conto canoni, per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing, per le quali non siano stati richiesti e/o ottenuti i contributi di cui alla lett. a);

Atteso che l’art. 43, rispettivamente prevede, nel comma 3, che i contributi di cui al comma 2 lettera a) del medesimo articolo 43 sono disposti a favore di Artigiancassa S.p.A., secondo quanto previsto nelle convenzioni già in essere tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A;

Atteso che l’art. 43 disciplina, nel comma 5, la fattispecie dei contributi in conto interessi, per crediti a medio termine, garantiti dai Confidi, finalizzati ad agevolare la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale, l’acquisto di macchine, impianti ed attrezzature anche usate, i quali sono concessi nella misura forfettaria del 7% dell’importo delle operazioni stesse, nella misura massima di € 15.000,00;

Atteso che l’art. 43 disciplina, nel comma 6, la fattispecie dei contributi in conto canoni di locazione finanziaria i quali sono concessi, forfettariamente e in un’unica soluzione, nella misura del 12% del valore originario dei beni oggetto della locazione, a parziale copertura dei canoni anticipati al momento della firma del contratto, o, comunque, del primo canone corrisposto, nella misura massima di € 10.000,00 per investimenti finalizzati ad agevolare l’acquisizione di laboratori, impianti, macchine ed attrezzature idonee all’aggiornamento tecnologico e al potenziamento delle attività delle imprese artigiane;

Atteso che l’art. 44 stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a)   termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b)   misure dei contributi e relativi importi e durate massime concedibili, a valere sui finanziamenti e sulle operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 43 comma 2 lett. a);

c)   modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

d)   tipologie di spese ammissibili;

e)   casi di revoca e decurtazione dei contributi;

f)    obblighi connessi alla gestione dei contributi di cui all’art. 43 comma 2 lett. a);

Atteso che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta disposizioni di attuazione seondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

Atteso, ai sensi dell’art. 44, dover dettare le disposizioni di attuazione del Titolo II ”Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione” della Parte terza della legge regionale;

Atteso che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)   di dettare le disposizioni di attuazione degli artt. 43 e 44 del Titolo II della Parte terza della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come ”legge regionale”, per gli “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione”, così come segue:

-    art. 43, comma 2, lett. a) “ Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52” - Allegato n. 1 in parte integrante e sostanziale;

-    art. 43, comma 2, lett. a) “Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 23 della legge 240/81 - Allegato n. 2 in parte integrante e sostanziale;

-    art. 43, comma 2, lett. b) “Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dai confidi” - Allegato n. 3 in parte integrante e sostanziale;

-    art. 43, comma 2, lett. c) “Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto canoni, per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing, per le quali non siano stati richiesti e/o ottenuti i contributi di cui alla lett. a)” - Allegato n. 4 in parte integrante e sostanziale;

2)   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BURA;

Seguono allegati