La Regione Abruzzo, in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 - “Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all’amianto durante il lavoro” (G.U. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.), ed in osservanza del D.P.R. 8.08.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” (G.U. 26 ottobre 1994, n. 251, S.O.), con la L.R. 4.08.2009, n. 11 recante: “Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” (BURA Ordinario n. 44 del 26.08.2009), ha disposto l’adozione degli strumenti necessari per la tutela ed il risanamento dell’ambiente e per la tutela della salute in ordine alla bonifica ed allo smaltimento dell’amianto.

La L.R. 11/09, prevede che la Regione Abruzzo approvi un Piano Regionale per l’Amianto (P.R.A.), che definisca le azioni, gli strumenti e le risorse per perseguire le seguenti finalità ed obiettivi:

a)   la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;

b)   la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenti amianto;

c)   la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l’ambiente dall’amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;

d)   la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione.

Il P.R.A. basa la sua efficacia sulla conoscenza complessiva del rischio amianto sul territorio regionale. In particolare è previsto il censimento e il successivo aggiornamento continuo dei diversi contesti pubblici e privati, civili e produttivi, in cui è presente amianto.

La presente circolare viene emanata dal Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche d’Ingegneria, soprattutto per rammentare alcuni adempimenti obbligatori da parte di Enti e cittadini coinvolti e/o interessati.

A tal fine si configura l’obbligo per i soggetti pubblici e privati proprietari, di comunicare la presenza di amianto agli Enti individuati dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 11/09 (SIT c/o ARTA, AUSL e Provincia). Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la Giunta regionale deve stabilire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge regionale, la tipologia ed il dettaglio delle informazioni da fornire tramite le suddette comunicazioni.

I dati raccolti, georeferenziati ed ordinati secondo una graduatoria di rischio, sono tenuti presso il Sistema Informativo Territoriale (SIT), gestito dall’ARTA Abruzzo.

Il PRA nel rispetto della vigente normativa in materia, definita dal D.M. 06.09.94“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto” (G.U. 20 settembre 1994, n. 220, S.O.), indica le modalità di gestione dei materiali e rifiuti contenenti amianto, dalla bonifica fino allo smaltimento. Il PRA definisce altresì le linee di indirizzo e coordinamento alle Aziende USL ed all’ARTA, al fine di uniformare le attività di vigilanza e di definire le priorità sul territorio regionale.

La L.R. 11/09 prevede, inoltre, l’individuazione di specifiche procedure per la rimozione di piccoli quantitativi di materiali e rifiuti contenenti amianto, per i Comuni ed i soggetti privati, con la possibilità di erogare contributi, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri di ammissibilità e priorità pubblicati in appositi bandi. A tal fine, anche nell’ottica di concordare tariffe congrue, è previsto il convenzionamento da parte della Regione con Ditte abilitate.

Nel caso di presenza di materiali contenenti amianto ad elevata friabilità (D.M. 06.09.94 - Tab. 1), i proprietari sono tenuti a presentare, ai sensi dell’art. 6, comma 4, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, alla Azienda USL territorialmente competente, il piano di bonifica di tali materiali ed entro i successivi 90 giorni, ad adempiere agli obblighi di cui al D.M. 06.09.94 che riguardano, ad eccezione di quelli inerenti la bonifica, prevalentemente i seguenti punti:

-    valutazione del rischio;

-    programmazione dei controlli sui materiali contenenti amianto ancora in opera;

-    definizione di procedure per le attività di custodia e manutenzione.

Si sottolinea che il D.M. 06.09.94, detta norme di tipo prescrittivo e norme di tipo indicativo. Fra le prime, è inserito l’obbligo di valutare il rischio che comporta la presenza di amianto in un determinato sito e, conseguentemente, di definire la migliore modalità per gli interventi di bonifica. Solo nei casi in cui il materiale è danneggiato, dal quale, pertanto, deriva un pericolo di rilascio di fibre di amianto e di possibile esposizione, è necessaria “un'azione specifica da attuare in tempi brevi”.

Con DGR n. 211 del 04.05.2009, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17.07.2009, si è già provveduto (in anticipo rispetto alle disposizioni della L.R. 11/09), a definire le “Modalità di attuazione della normativa per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto”, che possono essere definiti “compatti” secondo la classificazione del D.M. 06.09.94 (punto 1a) e che non superano 30 mq o 450 kg, sia sotto forma di rifiuto che ancora in opera.

Al fine di poter avviare le attività previste dalla suddetta DGR n. 211/2009, occorre preliminarmente, definire i criteri per l’assegnazione del grado di priorità alle domande che perverranno dai Comuni e dai soggetti privati e pubblicare l’elenco delle Ditte convenzionate. A tal proposito è in corso da parte del Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche d’Ingegneria, l’attuazione dei previsti adempimenti.

La presente circolare è pubblicata sul BURA e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione rifiuti e bonifiche. L’ANCI e la Lega delle Autonomie Locali sono invitate a dare informazione della presente ai Comuni della Regione Abruzzo.

p. Ufficio Attività Tecniche d’Ingegneria

Ing. Andrea Veschi

Il Dirigente del Servizio

Dr. Franco Gerardini