GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, il Consorzio Comprensoriale Rifiuti denominato C.I.V.E.T.A., in collaborazione con l’ARTA Abruzzo, hanno valutato comunemente la complessa e difficile situazione creatasi presso il polo impiantistico ubicato in località “Valle Cena” di Cupello (CH), al fine di individuare le necessarie iniziative utili al superamento delle attuali criticità gestionali ed ambientali;

Vista la nota prot.n. 5187 del 12.11.2009 del Consorzio C.I.V.E.T.A., avente per oggetto: “Trasmissione bozza dell’Accordo di programma”, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. DR4/20307 del 12.11.2009., con la quale lo stesso Consorzio ha proposto alla Regione Abruzzo, la sottoscrizione di uno specifico accordo finalizzato ad una reciproca collaborazione tra le parti necessaria per il superamento delle attuali criticità gestionali ed ambientali;  

Visto l’art. 206, comma 1, lett. f) del DLgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte Quarta “Accordi, contratti di programma, incentivi”, che prevede la possibilità di stipulare da parte degli Enti appositi accordi e contratti di programma con imprese di settore per “la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”;

Considerato che gli accordi di programma possono avere ad oggetto:

a)   l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

b)   la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;

c)   lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;

d)   le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

e)   la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

f)   la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

g)   l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;

h)   lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

i)    l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

j)   l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

Considerato che il medesimo comma 4 dell’art. 206, stabilisce altresì che, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie e con l’eventuale ricorso a strumenti economici;

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/Ce e 2003/87/Ce;

Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell’art. 1, comma 2;

Visto il D.Lgs 13.01.03, n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica”, pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;

Visto la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

-    l’art. 4 “Competenze della Regione”, comma 1, lett. v);

-    l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;

Preso atto che il C.I.V.E.T.A. attraversa da tempo una propria rilevante criticità riferita a problematiche di carattere finanziario ed ambientale, che ha determinato il mancato conseguimento dell’ autorizzazione integrata ambientale (AIA), per tutto il polo impiantistico. Detta situazione si è ulteriormente aggravata con la saturazione della discarica di servizio e con l’attuale indisponibilità dell’attuale “nuova” discarica;

Considerato che la Regione Abruzzo, ha provveduto, peraltro, a finanziare diversi interventi di potenziamento del polo impiantistico esistente, in relazione ai seguenti programmi:

-     DOCUP 2000 – 2006;

-     PRTTRA 2006 – 2008.

che attualmente sono oggetto di procedimenti di potenziale revoca per le somme già assegnate dalla Regione Abruzzo, a causa del mancato rispetto di termini e condizioni previsti dalle norme di attuazione, con riguardo all’assenza di regolare autorizzazione regionale, carenze progettuali nonché il mancato rispetto sulla normativa sugli appalti pubblici, e che, pertanto, non hanno prodotto positive ricadute sulla gestione complessiva del polo tecnologico (segmenti impiantistica complessa e discarica di servizio);

Considerato che, alla luce delle criticità sopra richiamate, è stata approvata la DGR n. 213 del 4.05.2009 inerente “Applicazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione Abruzzo. Nomina commissario “ad acta” e con DPGR n. 29 del 5.05.2009 il Presidente della Giunta Regionale ha decretato la nomina di un commissario “ad acta”, nella persona del responsabile dell’Ufficio Attività Amministrative del Servizio Gestione Rifiuti della Regione, con la finalità di provvedere all’esecuzione di tutti gli adempimenti riguardanti la gestione del polo tecnologico secondo i poteri elencati al punto 2) dello stesso Decreto, che qui si intendono interamente richiamati;

Considerato necessario, in accoglimento della proposta di Accordo di programma avanzata dal C.I.V.E.TA., intervenire sui provvedimenti a suo tempo assunti in ordine all’adozione dei poteri sostitutivi nei confronti del C.I.V.E.T.A., a seguito dei quali, come sopradetto, è stato nominato un apposito commissario ad acta;

Rilevato che nell’ambito della gestione commissariale, come risulta dalle relazioni del commissario, per quanto previsto al punto 2 a), dell’atto di nomina presidenziale, risulta regolarmente acquisita da parte del C.I.V.E.T.A. l’autorizzazione integrata ambientale, mentre, per quanto riguarda le successive lettere b), c) e d) del medesimo punto, con particolare riguardo alle linee di finanziamento di cui al DOCUP 2000-2006 e PRTTRA 2006-2008, che rientrano nelle disposizioni del presente Accordo, si rende necessario procedere all’aggiornamento dell’incarico commissariale, predisponendo i necessari provvedimenti;

Ritenuto a tale proposito, al fine di monitorare costantemente gli adempimenti e gli effetti del presente Accordo, di dovere istituire, per l’intera durata dell’Accordo, un apposito gruppo di lavoro costituito dal Commissario “ad acta” e da rappresentanti della Provincia di Chieti e dell’ARTA, designati dai rispettivi Enti con il compito di:

-    verificare e controllare l’utilizzazione delle somme messe a disposizione del C.I.V.E.T.A

-    verificare e controllare l’esecuzione delle eventuali procedure di appalto, forniture, gare e quanto altro necessario alla realizzazione degli interventi;

-    verificare e controllare la corretta esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico previsti dal presente Accordo;

-    valutare l’eventuale rimodulazione del cronoprogramma in relazione agli obiettivi che saranno raggiunti, anche al fine di prevedere la conclusione del presente Accordo;

-    individuare tutte le ulteriori attività in relazione al raggiungimento delle finalità del presente Accordo;

-    valutare il coinvolgimento dei rappresentanti del C.I.V.E.T.A. (CdA, Direttore amministrativo, direttore tecnico, .. etc.), nelle attività di vigilanza e controllo degli interventi connessi all’attuazione del presente Accordo;

-    relazionare trimestralmente al Presidente della Giunta Regionale, al componente della Giunta regionale ed alla Direzione regionale Protezione Civile – Ambiente.

Richiamata l’AIA n. 125/112 del 30.06.2009, definita attraverso una concertazione tra i soggetti interessati e rilasciata sulla scorta del parere istruttorio conclusivo dell’ARTA relativo al procedimento di AIA, trasmesso con nota prot. n. 417 del 30.03.2009;

Visto in particolare, l’art. 4 dell’AIA n. 125/112 del 30.06.2009 che ha prescritto la rimozione dei rifiuti stoccati nelle aie di stabilizzazione/maturazione dell’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) entro il 31.07.2009;

Evidenziato che lo stoccaggio di detti rifiuti nelle aree suddette non permette un’adeguata gestione dell’impianto, comportando un intasamento dello stesso e l’ingenerarsi di possibili emergenze di carattere ambientale ed igienico-sanitario;

Dato atto che l’Autorità competente, non avendo completamente ottemperato il C.I.V.E.T.A. alle prescrizioni di cui al suddetto articolo 4), ha avviato un procedimento sanzionatorio a carico dello stesso, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i;

Considerato che il C.I.V.E.T.A., con nota prot. n. 3424 del 31.07.2009 e successive, ha più volte manifestato l’impossibilità di fronteggiare l’emergenza ambientale in atto presso il complesso impiantistico, a fronte di gravi difficoltà economiche che non permettono lo smaltimento di detti rifiuti in impianti di smaltimento esterni autorizzati;

Preso atto che detti rifiuti risultano per la gran parte ancora stoccati nelle aie di stabilizzazione/maturazione del complesso impiantistico;

Evidenziato che il permanere della situazione di cui sopra, comporta necessariamente l’adozione di interventi che mirino all’immediato ripristino della corretta gestione delle attività dell’impianto;

Dato atto che molti Comuni facenti parte del C.I.V.E.T.A. non hanno avviato iniziative tali da incrementare il livello di raccolta differenziata (RD), che risulta non in linea con gli obiettivi fissati dall’art. 23 della L.R. 45/2007 e s.m.i., come evidenziato anche dal rapporto sulle RD, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR);

Preso atto che la qualità merceologica della FORSU raccolta, come evidenziato più volte dai rappresentanti del CIVETA (vedi riunione del 2.10.2009) risulta non conforme agli standard necessari per il recupero in impianti di compostaggio (percentuali di impurezze >15%);

Evidenziato che alla luce dei suddetti livelli di raccolta differenziata e della bassa qualità della FORSU raccolta, la prescrizione di cui all’art. 6 dell’AIA n. 125/112 del 30.06.2009 (conversione ad impianto di compostaggio a partire dal 1.01.2010) risulta non praticabile da parte del Consorzio;

Considerato che l’art. 200, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha istituito la gestione dei rifiuti urbani sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);

Considerato che l’art. 14 della L.R. 45/2007 e s.m.i. prevede un’organizzazione della gestione integrata dei rifiuti della Regione Abruzzo in n. 4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuando i comuni facenti parte del C.I.V.E.T.A. nell’ATO n. 3;

Considerato che i comuni facenti parte l’ATO n. 3 non hanno ancora provveduto alla costituzione dell’Autorità d’Ambito (AdA);

Ritenuto necessario rimarcare che l’approvazione dell’AdA è obbligatoria ai sensi di legge e necessaria al fine di dotare il territorio di un’adeguata gestione integrata dei rifiuti urbani;

Evidenziato pertanto che, nelle more della costituzione dell’AdA, i Consorzi di gestione di rifiuti ricadenti nel medesimo ATO debbano avviare forme di collaborazione per la gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che dal 1.01.2010 è ad ogni effetto vietato lo smaltimento in discarica in difformità delle direttive del D.M 3.08.2005, fatte salve eventuali disposizioni in merito di carattere nazionale e/o regionale;

Considerato che l’ATO n. 3 non è dotato di un’impiantistica complessa sufficiente per soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui al D.M. 3.08.2005;

Evidenziato, a tal proposito, che è presente nell’ATO n. 3 un unico impianto di trattamento del flusso indifferenziato, identificato nell’impianto mobile di proprietà del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, di cui alla D.D. n. 82/2005, ubicato in località “Cerratina” a bocca della discarica consortile;

Dato atto che la campagna di attività avviata ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il suddetto sito, dal Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano è in scadenza a far data del 31.12.2009 e che lo stesso Consorzio non ha ancora avviato la procedura di rinnovo di detta campagna;

Preso atto del progetto preliminare trasmesso Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano con nota prot. n. 2933 del 17.07.2009 per la realizzazione di un impianto di biostabilizzazione per il trattamento del flusso indifferenziato dei RU;

Preso atto che, nelle more dell’approvazione e della realizzazione del suddetto impianto, è necessario trovare soluzioni urgenti per l’organizzazione del sistema di smaltimento del RU indifferenziato nell’ATO n. 3;

Evidenziato che, in esito all’accoglimento della richiesta di Accordo avanzata dal C.I.V.E.T.A. è, tuttavia, necessario sottolineare come la diversa utilizzazione dell’impianto in parola, per il periodo previsto di validità dell’Accordo, possa incidere sull’attuazione dei vigenti strumenti di pianificazione in materia sia regionale che provinciale nonché sull’applicazione del “Programma regionale per la gestione di rifiuti urbani biodegradabili (RUB)”; non di meno le diverse modalità gestionali previste nell’Accordo, andranno,altresì, ad influire sulla pianificazione futura da parte della costituente AdA dell’ATO n. 3. A tal fine risulta necessario che il C.I.V.E.T.A. e l’Amministrazione Provinciale di Chieti assicurino e coordinino i sistemi di raccolta differenziata, con l’impegno di implementarli, secondo modelli domiciliari previsti dal PRGR, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle normative vigenti, prevedendo la realizzazione di un idoneo sistema di gestione delle frazioni organiche (umido e verde), con il conferimento delle stesse in altri impianti di compostaggio autorizzati;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario;

Ritenuto il Consorzio C.I.V.E.T.A., unico consorzio regionale interamente pubblico e gestito da soli Comuni senza forme di partenariato con privati e che rappresenta un importante riferimento per il sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani, assolvendo il medesimo al servizio pubblico essenziale affidatogli senza finalità di lucro, ma nel perseguimento esclusivo dell’interesse pubblico;

Preso atto che proprio su tali basi, l’impianto C.I.V.E.T.A. è stato utilizzato anche per il conferimento di rifiuti urbani extra-consortili;

Considerata da parte della Regione Abruzzo, come altresì evidenziato in vari incontri, l’opportunità di erogare un contributo economico, mediante l’utilizzo di fondi disponibili nella programmazione regionale, per l’attuazione di interventi finalizzati al superamento delle criticità gestionali e di potenziamento impiantistico;

Preso atto che l’attuale mancanza di una discarica di servizio regolarmente autorizzata e gestita, ha determinato l’aggravarsi della situazione gestionale ed economica dell’impianto (aumento dei costi per lo smaltimento in impianti autorizzati esterni);

Ritenuto necessario per tutte le motivazioni sopra riportate, che di seguito si elencano sinteticamente:

-    difficoltà economiche/gestionali del C.I.V.E.T.A. per il rispetto delle prescrizioni di cui all’A.I.A. n. 125/112 del 30.06.2009;

-    rimozione delle criticità che caratterizzano il complesso impiantistico;

-    basse percentuali di raccolte differenziate (RD) raggiunte da molti Comuni;

-    bassa qualità merceologica della FORSU raccolta;

-    entrata in vigore delle disposizione del D.M. 3.08.2005 a partire dal 1.01.2010 per lo smaltimento dei rifiuti in discarica;

-    necessità di riorganizzare il sistema di gestione e smaltimento del RU indifferenziato nell’ATO n. 3, a fronte di un’ impiantistica di smaltimento non idonea a soddisfare le attuali esigenze normative in materia;

individuare un percorso tecnico/amministrativo ed economico tra le parti che consenta:

-    al Consorzio C.I.V.E.T.A. di:

1.   superare, anche tramite appositi finanziamenti regionali, la criticità in atto presso il complesso impiantistico;

2.   svolgere l’attività, per un periodo limitato, di gestione del flusso indifferenziato dei RU;

3.   organizzare un’adeguata gestione integrata, in particolare delle frazioni organiche dei rifiuti urbani, tramite un puntuale revamping impiantistico che renda il complesso in argomento un polo di eccellenza per la produzione di compost con marchio di qualità “Compost Abruzzo”, la valorizzazione della frazione secca riciclabile ed il trattamento dei fanghi, anche in riferimento agli indirizzi dell’AIA n. 125/112 del 30.06.2009 e delle normative nazionali e regionali in materia di compost;

-    alla Regione Abruzzo di:

1.   superare l’attuale difficoltà del sistema di gestione dei rifiuti nei territori interessati;

2.   delineare definitivamente un sistema di trattamento e gestione dei rifiuti provenienti dalla RD, finalizzato alla produzione di compost di qualità attraverso la capillare diffusione delle raccolte differenziate ed il potenziamento delle capacità impiantistiche per il trattamento della FORSU;

3.   organizzare un adeguato sistema di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato secondo le disposizioni regionali e nazionali in materia;

4.   preservare nel territorio identificato nell’ATO n. 3 l’autosufficienza territoriale relativamente al trattamento/smaltimento del RU indifferenziato, nelle more del completamento dell’impiantistica dedicata in conformità delle disposizioni di cui al Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) della Provincia di Chieti.

Considerato che per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati possono adottare ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, di soggetti pubblici e privati, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali;

Visto che l’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” prevede che: “Per la definizione e l’attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”;

Evidenziato che l’impianto di trattamento meccanico - biologico (TMB) in argomento è dotato di un’unica linea di lavorazione tale da consentire il trattamento di un unico flusso di rifiuti chiaramente individuato;

Ritenuto inoltre necessario, al fine di un celere ripristino di un’adeguata gestione dell’impianto che:

a)   il C.I.V.E.T.A. provveda ad eliminare le criticità gestionali degli impianto di TMB, causa di una non puntuale attuazione delle disposizioni di cui all’AIA n. 125/112 del 30.06.2009;

b)   l’Assemblea del C.I.V.E.T.A. provveda ad approvare il bilancio di previsione del Consorzio cosi come deliberato dal CdA, con impegno formale al ripiano dei debiti assunti nei confronti degli altri gestori;

c)   l’Assemblea del C.I.V.E.T.A. provveda all’adeguamento delle tariffe, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia ed eventuali disposizioni regionali in materia;

d)   rimuovere le criticità ambientali evidenziate dall’ARTA nel parere di cui alla nota prot.n. 1570 del 21.10.2009, relativamente alla “nuova” discarica di servizio;

e)   trasmettere un apposito progetto di revamping del complesso impiantistico che preveda:

-    il raddoppio della linea di trattamento della FORSU ai fini della produzione del compost di qualità a 60.000 t/a;

-    l’esercizio della linea trattamento fanghi.

Ritenuto necessario che, alla luce di tutte le criticità sopra evidenziate, per un periodo congruo, quantificabile in n. 3 anni, l’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) del C.I.V.E.T.A. sia utilizzato per il trattamento del solo flusso indifferenziato dei RU;

Considerato che nelle more del ripristino del corretto funzionamento dell’impianto TMB per la produzione di compost di qualità nella tempistica suddetta (n. 3 anni), il SGR della Regione provvederà ad una riformulazione dell’AIA n. 125/112 del 30.06.2009, prevedendo, altresì, una sospensione, alla luce delle motivazioni sopra espresse, del processo sanzionatorio, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, avviato a carico del C.I.V.E.T.A. ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i esclusivamente per le inadempienze di cui all’art. 4 di detta autorizzazione integrata ambientale;

Vista la relazione acquisita al SGR con nota prot.n. DR4/21369 del 25.11.2009, resa per gli effetti del punto 3b) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 29 del 05.05.2009, dal Commissario ad “acta”, relativa ai semestri 21.05.2009 – 21.08.2009 / 21.08.2009 – 21.11.2009, dal quale si evince in particolare:

“…omissis…la cosiddetta terza fase può delinearsi intorno alle ulteriori e gravi conseguenze derivanti dalla gestione, quasi senza regole, di un impianto pubblico di tale importanza e strategicità territoriale; a tal fine sia considerata attentamente la presenza di un numero cospicuo di maestranze e di dipendenti del Consorzio ( circa settanta ) e il peso degli effetti su tali posizioni lavorative che possono avere eventuali ed ulteriori provvedimenti a carico del CIVETA; inoltre sembra concretizzarsi un effetto boomerang assolutamente incontrollabile derivante dai suddetti effetti gestionali negativi sui servizi comunali di raccolta differenziata; essi infatti, gia attivati o da implementare, affetti da problematiche economiche non sempre sostenibili da parte di ogni singolo comune, diversificati per tipologia ed organizzazione proprio a causa dell’isolamento in cui spesso agiscono i Comuni stessi, possono essere gravati dell’ulteriore difficoltà di avere in zona un impianto di conferimento; sia per gli ulteriori costi derivanti da tale gravame che per l’effetto diseducativo presso le utenze domestiche ed è prevedibile che nelle aree interessate si verifichino pericolose inversioni di tendenza rispetto al tema della raccolta differenziata, in particolare dell’organico domestico.

La presente relazione non descrive dettagliatamente ogni singola fase della vertenza relativa al CIVETA, in quanto annosa e costellata di continui mancati appuntamenti dal parte del Consorzio interessato; per tutta risposta, recentemente, emerge una tesi secondo la quale i provvedimenti regionali sin qui assunti risulterebbero addirittura difformi rispetto al dettato pianificatorio, provinciale e regionale; risulta pertanto opportuno far risultare come l’impianto di Cupello sia stato sopravvalutato dalle autorità competenti  la necessità di valutare l’adozione di provvedimenti ad hoc per dare luogo ai necessari ed indifferibili interventi di risanamento; gli eventuali atti di sospensione delle attività, peraltro annunciati dalla Amministrazione regionale nell’ambito dei procedimenti sanzionatori a suo tempo avviati ex lege, potrebbero apparire come non più procrastinabili, con il risultato di dover gestire, di contro, una grave emergenza nella gestione dei rifiuti urbani.”.

Considerato che le risorse finanziarie che la Regione Abruzzo si impegna ad erogare per la realizzazione degli interventi da parte del Consorzio C.I.V.E.T.A. di Cupello (CH), previsti dall’Accordo di programma di cui all’Allegato alla presente deliberazione, saranno reperite nell’ambito dei programmi finanziari regionali di cui al PRTTRA 2006 – 2008;

Ritenuto di approvare integralmente il contenuto dell’Allegato “Programmazione attività del consorzio CIVETA e funzioni del polo tecnologico nel ciclo regionale di gestione dei rifiuti”, tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio C.I.V.E.T.A. di Cupello (CH), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di incaricare il Presidente della Giunta regionale, la Direzione regionale Protezione Civile Ambiente ed i Servizi regionali interessati (Servizio Gestione Rifiuti, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile), il Commissario “ad acta”, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti finalizzati all’attuazione del presente “Accordo di programma”;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

il D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di APPROVARE lo schema di Accordo di programma denominato: “Programmazione attività del consorzio CIVETA e funzioni del polo tecnologico nel ciclo regionale di gestione dei rifiuti”, tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio C.I.V.E.T.A. di Cupello (CH), Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

2.   di INCARICARE la Direzione Protezione Civile Ambiente ed i Servizi regionali interessati, per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

3.   di RINVIARE al Presidente della Giunta Regionale, avvalendosi della Direzione Protezione Civile Ambiente, la modifica del provvedimento di nomina del Commissario “ad acta” di cui al DPGR n. 29 del 5.05.2009;

4.   di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, al Consorzio C.I.V.E.T.A. di Cupello (CH), al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, al Commissario “ad acta” presso il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente ed all’ARTA Direzione centrale ed al Dipartimento Provinciale territorialmente competente;

5.   di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Segue allegato