GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che tra le priorità individuate dalla legislazione ambientale più recente figura la selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e comunque delle frazioni ad alto tasso di umidità e che la frazione organica, costituita da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde privato e pubblico, costituisce la principale componente merceologica dei rifiuti, oscilla tra il 30% ed il 40% dei rifiuti urbani ed assimilati;
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (di seguito: “D.Lgs. 152/06”), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
Considerato che ai sensi dell’art. 178, comma 3, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e nazionale;
Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” che ha previsto l’individuazione di obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:
- entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
- entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).
Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;
Considerato inoltre, che la L.R. 45/07 prevede al capo IV “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:
- all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all’art. 27 “Rifiuti Urbani Biodegradabili”, in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l’effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);
- all’art. 58 “Incentivi e premialità”, in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l’incentivazione delle attività di compostaggio domestico.
Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”, che prevede la promozione e diffusione delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;
Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i., che prevede all’articolo 5, comma 1, l’approvazione da parte della Regione di apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;
Richiamato il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, denominato “Programma RUB”, che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;
Preso atto che la Regione Abruzzo ha approvato definitivamente il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, cosiddetto “Programma RUB”, con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel BURA n. 37 del 7.07.2006 che stabilisce le azioni da attuare, su base regionale e di ATO, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;
Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;
Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al “Compostaggio domestico”;
Vista la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;
Ritenuto che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio domestico o autocompostaggio possa:
a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l’inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici.
Ribadito altresì, che il compostaggio domestico, consente delle economie gestionali, evitando al Comune l’acquisto di materiali e sostanze per la concimazione dei terreni ed, inoltre, l’attività è coerente con le finalità del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 45/07 e s.m.i. e del PRGR, per la realizzazione di iniziative tese a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti nella Regione Abruzzo;
Considerato altresì, che si rende necessario attivare iniziative che prevedano la diffusione del compostaggio domestico da parte dei Comuni, coinvolgendo in particolare le utenze familiari disponibili;
Ritenuto di prevedere la possibilità da parte dei Comuni e/o Consorzi comprensoriali e loro Società SpA, nell’ambito della promozione ed applicazione di una eco-fiscalità nella gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., alle utenze praticanti le attività del “compostaggio domestico”, agevolazioni fiscali, nell’ottica di premiare le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini-utenti, per la qual cosa la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti provvederà, in collaborazione con l’ANCI, a sensibilizzare ulteriormente i Comuni e tutti i diversi soggetti, a vario titolo, interessati (Enti, Istituzioni scolastiche, Associazioni ambientaliste e dei consumatori, ..etc.);
Ritenuto di approvare le “Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, elaborate dal Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), costituite dal seguente Allegato 1 e n. 7 Moduli, allegati allo stesso, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- ALLEGATO 1 – “Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, comprensive dei seguenti moduli:
- MODULO 1 - “Modulo di adesione al compostaggio domestico”;
- MODULO 2 - “Schema Regolamento per l’applicazione della riduzione TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche”;
- MODULO 3 - “Istanza per l’attribuzione della riduzione della TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche”;
- MODULO 4 - “Rinuncia alla riduzione della TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche”;
- MODULO 5 - “Verbale di sopralluogo di controllo di utenze domestiche del compostaggio domestico delle frazioni organiche”;
- MODULO 6 - “Schema di bando per l’assegnazione in comodato gratuito di n. .. compostiere per la diffusione del compostaggio domestico”;
- MODULO 7 - “Schema di autodichiarazione di svolgimento l’attività di compostaggio domestico”.
Ritenuto che le suddette “Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, siano applicate dai Comuni che, su base volontaria, intendano diffondere le attività di compostaggio domestico delle frazioni organiche e le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;
Visti
il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
la L.R.45/07 e s.m.i.;
Vista la L.R. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di APPROVARE le “Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, elaborate dal Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), costituite dal seguente Allegato 1 e da n. 7 Moduli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- ALLEGATO 1 – “Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, comprensive dei seguenti moduli:
- MODULO 1 - “Modulo di adesione al compostaggio domestico”;
- MODULO 2 - “Schema Regolamento per l’applicazione della riduzione TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche”;
- MODULO 3 - “Istanza per l’attribuzione della riduzione della TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche”;
- MODULO 4 - “Rinuncia alla riduzione della TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche”;
- MODULO 5 - “Verbale di sopralluogo di controllo di utenze domestiche del compostaggio domestico delle frazioni organiche”;
- MODULO 6 - “Schema di bando per l’assegnazione in comodato gratuito di n. .. compostiere per la diffusione del compostaggio domestico”;
- MODULO 7 - “Schema di autodichiarazione di svolgimento l’attività di compostaggio domestico”.
2. di DISPORRE che le “Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, siano applicate da parte dei Comuni e/o Consorzio comprensoriali rifiuti e loro Società SpA, che intendono avviare, su base volontaria, le attività di compostaggio domestico;
3. di INCARICARE il Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;
4. di INVIARE il presente provvedimento al Consorzio Italiano Compostatori (CIC), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA Direzione centrale (con invito a trasmettere il provvedimento ai vari Dipartimenti provinciali), all’ANCI Abruzzo, alla Lega delle Autonomie Abruzzo, all’UNCEM Abruzzo, agli Enti Parco nazionali e regionali, alle Associazioni agricole e florovivaistiche della Regione Abruzzo;
5. di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione comprensiva dell’Allegato 1 e dei n. 7 Moduli, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.
Seguono allegati