GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo la gestione dei rifiuti urbani presenta alcune criticità nell’ambito delle attività di smaltimento, in modo particolare nelle Province di L’Aquila e Teramo, criticità che si ripercuotono sulle altre realtà provinciali di Chieti e Pescara, ambiti territoriali che si sono assunti, ormai da tempo, l’onere di garantire la continuità dei conferimenti di RU negli impianti autorizzati e localizzati nei propri territori, al fine di evitare gravi emergenze ambientali; 

Considerato che la Regione Abruzzo, al fine di far fronte alle criticità ancora esistenti per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali suddetti (L’Aquila e Teramo), ha provveduto nel frattempo ad emanare provvedimenti ai sensi delle normative vigenti (ordinanze presidenziali, autorizzazioni temporanee al conferimento dei rifiuti tra ambiti territoriali diversi, accordi di programma e/o protocolli d’intesa, ..etc.), che hanno consentito, attraverso la collaborazione degli Enti pubblici e dei soggetti gestori di impianti di smaltimento e/o trattamento, di evitare gravi emergenze ambientali nel settore; 

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte quarta, che ha riformulato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, prevedendo all’art. 196 le competenze delle Regioni ed all’art. 197 le competenze delle Province;

Visto il D.Lgs 8.11.2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”, che ha previsto nuovi requisiti operativi e tecnici per le discariche, al fine di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente;

Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 che, a modifica e sostituzione del D.Lgs 372/99, recante: “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell’art. 1, comma 2;

Visto il D.M. 31 gennaio 2005, recante: “Emanazione di linee-guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs 4 agosto 1999, n. 372”;

Visto il D.M. 3.08.2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i.;

Visto il D.L. 30.12.2008, n. 208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, convertito in legge 27.02.2009, n. 13 recante, all’art. 5, comma 1 bis), disposizioni inerenti modalità e tempi di adeguamento delle discariche per rifiuti non pericolosi alle prescrizioni al D.Lgs 13.01.2003, n. 36;  

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Richiamata la DGR n. 30 del 23.01.2004 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83. Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti. Art. 3, comma 1, lett. n). Verifica di conformità dei piani provinciali di gestione dei rifiuti con il piano regionale di gestione dei rifiuti”, con la quale si è provveduto da parte della Regione ad approvare i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR), adottati dalle singole Province abruzzesi;

Visto l’art 65, commi 2 e 3 della L.R. 45/07 e s.m.i., avente per oggetto “Disposizioni transitorie e finali”, che prevede:

“2. I vigenti piani provinciali di gestione dei rifiuti, di cui alla L.R. 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti, salvo per le disposizioni in contrasto con il piano regionale di cui alla presente legge, sino all'approvazione dei relativi PdA di cui all'art. 18.

3. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti, restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione della presente legge”.

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 2.01.2008, con la quale il competente Servizio ha delineato una programmazione  generale di interventi al fine di superare le attuali criticità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione, individuando interventi sia su impianti esistenti che hanno ulteriori potenzialità di ampliamento sia ipotizzando la realizzazione di nuovi impianti in siti segnalati dalle Province e/o concordati tra gli Enti Locali interessati;

Richiamati i provvedimenti contingibili ed urgenti emanati nel corso degli anni dalla Regione Abruzzo, ai sensi delle normative vigenti, al fine di fronteggiare situazioni emergenziali nello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, creatisi in ambito regionale ed extraregionale, provvedimenti agli atti del servizio competente; 

Richiamati i seguenti provvedimenti con i quali sono stati programmati ulteriori interventi di sussidiarietà tra i diversi ambiti territoriali, per affrontare le diverse emergenze locali creatisi nelle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati:

-    DGR n. 1387 del 28.12.2007 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" – art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione al conferimento per un periodo limitato, in discariche per rifiuti non pericolosi, di rifiuti urbani provenienti da altre Province o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi”;

-    DGR n. 231 del 26.03.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti - art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione al conferimento per un periodo limitato, in discariche per rifiuti non pericolosi, di rifiuti urbani provenienti da altre Province o da Ambiti Territoriali Ottimali diversi. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1387 del 28/12/07”, pubblicata sul BURA n. 36 Speciale Ambiente del 02/05/2008;

Richiamata la DGR n. 464 del 26.05.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 – Art. 4, comma 1, lett. d) Delibere del Consiglio provinciale di Chieti (DCP) n. 73 del 24.07.2007 e n. 61 del 3.07.2007. Verifica di conformità con le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR). Approvazione”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 54 del 4.07.2008;

Considerato che alcuni impianti di smaltimento della Provincia di Chieti sono in fase di saturazione o già saturi, come è stato segnalato, più volte, dai titolari e gestori degli stessi agli organi competenti (Regione, Provincia, ..etc.) ed in riunioni pubbliche che hanno affrontato lo stato della pianificazione provinciale (riunioni della commissione provinciale consiliare per l’ambiente, riunioni presso gli uffici regionali, ..etc);

Preso atto dei contenuti del verbale della riunione convocata dal Servizio Gestione Rifiuti in data 12.09.2008 con nota prot.n. 21072/DN3 dell’1.09.2008, avente per oggetto: “DGR n. 231/08 – L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. e) ed art. 34, comma 4. Esame problematiche delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani”, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Richiamata in particolare, la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, prot.n. 2683 del 18.07.2008, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. DN3/18687 del 22.07.2008, con la quale lo stesso Consorzio “omissis … sollecita la restituzione della volumetria della discarica Consortile, normalmente consunta per fronteggiare le emergenze di cui alle varie ordinanze regionali e/o commissariali.”;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale di Chieti (DCP) n. 89 del 4.11.2008 avente per oggetto: “Piano Provinciale di gestione dei rifiuti – recupero delle volumetrie delle discariche”, Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale la Provincia di Chieti ha adottato integrazioni al PPGR, approvato con delibera n. 60 del 29.12.2003, riferite alla possibilità di realizzare ulteriori ampliamenti volumetrici negli impianti di smaltimento pubblici di rifiuti urbani che hanno impegnato volumetrie a soccorso delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dalla Regione Abruzzo e riferite alle varie emergenze creatisi negli anni per lo smaltimento dei rifiuti urbani in altre realtà provinciali;

Considerato che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che:

-    all’art. 182, comma 3: “Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra costi e benefici complessivi al fine di:

a)  realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

b)  omissis ..

-    all’art. 201, comma 5, lett. a): “In ogni ambito è raggiunta, nell’arco di cinque anni dalla sua costituzione, l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati”. 

Considerato che l’art. 18, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., demanda all’Autorità d’Ambito (AdA) l’adozione del Piano d’Ambito (PdA), costituente la pianificazione dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), definito ai sensi dell’art. 14, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Visto l’art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) ed in particolare, il comma 1, lett. c) relativo alla delimitazione dell’ATO n. 3, comprendente Comuni della Provincia di Chieti, come da piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

Preso atto pertanto, che continuano ad essere vigenti i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR) esistenti e, in assenza delle Autorità d’Ambito (AdA), le Province mantengono le relative competenze sulla pianificazione di area vasta e devono adeguarsi alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Rilevato che il PPGR della Provincia di Chieti, essendo uno strumento di settore influente sulle politiche locali di gestione del territorio, costituisce a tutti gli effetti un piano attuativo del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), strumento guida per tutte le politiche aventi per oggetto la trasformazione e la gestione del territorio;

Preso atto che il PPGR di Chieti è stato predisposto per un periodo di validità di 5 anni (2003 - 2007) e che le motivazioni richiamate dalla Provincia di Chieti, di carattere tecnico-gestionali e di programmazione delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, contenute nella DCP n. 89 del 4.11.2008, sono rapportate alle esigenze di dare continuità alle attività smaltimento dei rifiuti urbani su base provinciale, nonché per recuperare volumetrie negli impianti di smaltimento, utilizzate per interventi di sussidiarietà verso altri territori regionali e/o extra regionali (es. in occasione dell’emergenza Campania);

Considerato che l’art. 18, comma 3 della L.R. 45/07 e s.m.i., attribuisce sempre alla Regione la verifica di conformità della pianificazione intercomunale con il vigente PRGR e che, nelle more dell’istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA) e dell’approvazione da parte delle stesse, dei Piani d’Ambito (PdA), possono essere esaminate modifiche all’attuale pianificazione provinciale di settore, in particolare se le stesse sono ritenute urgenti per la soluzione di problematiche esistenti sul territorio che potrebbero rivestire anche un  carattere di emergenza ambientale (saturazione di discariche, impossibilità di garantire il corretto andamento delle attività smaltimento di rifiuti urbani, ..etc);

Considerate le motivazioni contenute nella DCP n. 89 del 4.11.2008, oggettive e verificabili in rapporto ai provvedimenti regionali emessi in occasioni di esigenze straordinarie di smaltimento per il conferimento di rifiuti urbani provenienti da altre realtà regionali ed extraregionali, sopra richiamati; 

Richiamati i dati sulla produzione dei rifiuti urbani ed assimilati in Provincia di Chieti (Tab. 1), in particolare riferiti agli ultimi n. 3 Rapporti Annuali del Servizio Gestione Rifiuti riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007, agli atti dello stesso e pubblicati anche in forma cartacea, che dimostrano un trend in aumento della produzione degli stessi; 

Preso atto che:

-    il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (T.U.A.), all’art. 205, fissa obiettivi minimi inderogabili per le percentuali di RD a livello ATO al 35% entro il 2006; al 45% entro il 2008 e al 65% entro il 2012;

-    la Legge n. 296/2006 (Finanziaria - 2007), all’art. 1, comma 1108, fissa obiettivi minimi inderogabili per le percentuali di RD a livello ATO al 40% entro il 2007, al 50% entro il 2009 ed al 60% entro il 2011;

-    gli obiettivi di RD fissati dal PRGR per la Provincia di Chieti risultano disattesi, il dato medio provinciale RD 2007 è pari al 19% (Tab. 2) e si presume ancora un prevalente utilizzo degli impianti di smaltimento, nelle more degli interventi che la Regione Abruzzo sta profondendo per la riorganizzazione dei servizi di RD (sistemi domiciliari “porta a porta” e/o “di prossimità”), per l’incremento delle percentuali di materiali da avviare a riciclo (sistema CONAI per gli imballaggi e rifiuti di imballaggio, attuazione delle attività di riuso-riciclo delle frazioni organiche per la produzione di ammendanti compostati, .. etc);

 

         Tab. 1

Provincia di Chieti - Produzione RU (t/a) 2002/2007

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Var.

2002/2007

Var.

2006/2007

Var.

2005/2007

CH

182.216

180.861

195.266

203.596

201.407

204.816

+12,40%

+1,69%

+0,59%

 

 

    Tab. 2

Provincia di Chieti  - % RD

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Var. 2006/2007

Var. 2005/2007

CH

9,75

9,71

17,80

15,79

17,50

19,00

+1,50

+3,21

 

 

-    il “Programma regionale per riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”, di cui alla L.R. 23.06.2006, n. 22 prevede la graduale riduzione dei quantitativi di RUB (Rifiuti Urbani Biodegradabili) da collocare in discarica, in Provincia di Chieti (obiettivo al 27.03.2008 pari a 173 kg/ag/a);

Preso atto che:

-    risulta necessario attuare, nell’ambito territoriale consortile, la diffusione capillare ed il potenziamento dei servizi di RD, prioritariamente secondo sistemi domiciliari (porta a porta e /o di prossimità);

Considerato che la situazione di insufficienza dei volumi disponibili degli impianti di smaltimento operanti nelle Province di L’Aquila e Teramo ed i tempi tecnici necessari per la realizzazione di impianti di smaltimento autorizzati e/o in corso di autorizzazione da parte della Regione Abruzzo (riferibili alle discariche di: Atri, Tortoreto, Notaresco/Loc. Grasciano, Gioia dei Marsi, Capistrello, S. Benedetto dei Marsi, Cupello, Pianella, Collecorvino, Cugnoli, ..etc), lascia presumere la necessità di un ulteriore ricorso allo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da altri territori (ATO), nelle discariche della Provincia di Chieti e/o Pescara;

Preso atto che il PRGR, approvato con L.R. 45/07 e s.m.i., prevede:

-    al Cap. 6.2.5 “Sistema impiantistico di trattamento/smaltimento”;

-    al cap. 7.5.5 “Smaltimento in discarica”, gli scenari relativi al fabbisogno di discarica sino al 2011, nel qual caso si attuino i programmi previsti per le raccolte differenziate, il pre-trattamento dei rifiuti indifferenziati ed il trattamento termico;

-    al cap. 7.5.5.3 “Gli indirizzi della pianificazione per gli impianti di discarica”, in cui “omissis .. il soddisfacimento dei fabbisogni di discarica nel transitorio di messa in regime del sistema, così come dei fabbisogni comunque presenti negli anni a venire, deve essere perseguito attraverso il reperimento di volumetrie di discarica aggiuntive rispetto a quelle oggi disponibili, in modo tale da poter garantire l’autosufficienza sia sul complesso della Regione che a livello di singoli ATO”;

Preso atto del ruolo di sussidiarietà ricoperto negli anni da alcuni impianti di smaltimento e/o trttamento della Provincia di Chieti (discarica di “Casoni” di Chieti, discarica di “Cerratina” di Lanciano, dell’impianto di compostaggio “Civeta” di Cupello, ..etc.) ed in particolare dall’impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicato in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH); 

Dato atto che la DCP n. 89 del 4.11.2008  trasmessa dalla Provincia di Chieti, è conforme ai principi ed alle finalità riportate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) vigente, approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e che, pertanto, la variante allo strumento di programmazione provinciale, interessante gli impianti di smaltimento già autorizzati, risulta predisposta in aderenza ai vincoli ed alle prescrizioni della stessa;

Preso atto dei limiti e delle condizioni previste nella DCP n. 89 del 4.11.2008 della Provincia di Chieti, fatto salve le disposizioni regionali di settore, che di seguito si riportano:

“1.di integrare il PPGR, approvato con DCP n. 60 del 29.12.2003 con la possibilità, da parte di impianti pubblici di discarica degli RSU, interessate dalle Ordinanze contingibili ed urgenti emanate dalla Regione Abruzzo in ordine alle varie emergenze per lo smaltimento dei rifiuti verificatesi nelle altre tre Province abruzzesi e fuori Regione a poter recuperare le volumetrie di sconfinamento impegnate a soccorso di tali Ordinanze rispetto alla potenzialità autorizzata;

2. di subordinare tale possibilità, per gli eventuali impianti interessati, alla fattibilità tecnica ed ambientale del recupero di dette volumetrie nel rispetto di tutte le condizioni di sostenibilità tecnico-ambientali in ordine ai criteri costruttivi e gestionali dettate da tutte le normative nazionali e regionali di settore, nonché alle procedure amministrative di specie;

3. di stabilire che detti recuperi di volumetrie non possono essere reimpiegate a soccorso di ulteriori   Ordinanze contingibili ed urgenti per rifiuti RSU prodotti al di fuori del territorio della Provincia di  Chieti”.

Ritenuto che gli ampliamenti volumetrici previsti con DCP n. 89 del 4.11.2008, siano proposti all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti condizioni:

a.   il complesso delle volumetrie sviluppabili, oggetto della ipotesi di ampliamento volumetrico dell’impianto di smaltimento interessato, sia preliminarmente documentato con apposita relazione tecnica, da inviare all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, validata dalla Provincia di Chieti, che contenga in dettaglio i riferimenti dei provvedimenti emergenziali adottati dall’Autorità competente, con i quali sono stati conferiti rifiuti extraregionali e/o extraprovinciali e/o extraconsortili e le relative volumetrie e/o quantità di rifiuti abbancati;

b.   il complesso delle volumetrie sviluppabili non potrà essere superiore a quello utilizzato per interventi di sussidiarietà, a seguito dell’adozione di provvedimenti regionali emergenziali, entro la data di scadenza degli stessi;

c.   il complesso delle volumetrie sviluppabili potrà essere realizzato esclusivamente per “lotti funzionali”, rispondenti alle effettive esigenze di smaltimento su base almeno quinquennale e riferite all’ambito provinciale e/o ambito territoriale ottimale (ATO), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/03 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.Lgs. 59/05 e s.m.i., nonché della L.R. 45/07 e s.m.i.;

d.   le volumetrie eventualmente autorizzate sono sottoposte al rispetto dell’art. 53, comma 5 della L.R. 45/07 e s.m.i. (riserva del 5% delle volumetrie complessivamente autorizzate);

e.   i servizi di raccolta differenziata, attualmente esistenti nell’ambito consortile, dovranno essere verificati dalla Provincia di Chieti e dall’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di PRGR e potenziati; a tal fine alla richiesta di ulteriori capacità volumetriche dell’impianto di smaltimento, dovrà essere allegato uno specifico “programma” di rafforzamento delle raccolte differenziate (RD), ove necessario, con particolare riguardo alla realizzazione di stazioni ecologiche (SE) ed all’attivazione diffusa delle RD delle frazioni organiche (umido e verde), da avviare a compostaggio in impianti autorizzati; in caso di valutazione positiva del competente Servizio regionale, il soggetto interessato potrà avanzare l’apposita richiesta di ampliamento volumetrico ai sensi della normativa vigente.

Visto l’art. 53, comma 5 della L.R. 45/07 e s.m.i. che prevede: “Il soggetto che realizza una discarica o un impianto di trattamento con discarica di servizio deve riservare alla Regione, ove occorra, una quota pari al 5% della volumetria complessiva autorizzata; la Regione può utilizzare la stessa, definendone le modalità, per far fronte a provvedimenti con tingibili ed urgenti di cui all’art. 52”;

Considerato che, pertanto, al fine di scongiurare eventuali emergenze ambientali in relazione all’insufficiente disponibilità di volumetrie per le attività di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, nelle more dell’istituzione di Autorità d’Ambito (AdA) e dell’approvazione di Piani d’Ambito (PdA), ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e/o altre ipotesi di riforma dell’architettura gestionale, è possibile procedere alla favorevole “verifica di conformità” al vigente PRGR, da parte del competente Servizio della Regione Abruzzo, delle disposizioni integrative al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) di Chieti, come da DGP n. 89 del 4.11.2008 ed ai sensi dell’art. 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

il D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista

la L.R.14.09.1999, n. 77, recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata dal competente Servizio Gestione Rifiuti, la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   DICHIARARE la positiva “verifica di conformità” al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), ai sensi della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. della variante al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), adottata dalla Provincia di Chieti, con DCP n. 89 del 4.11.2008, nei limiti e condizioni fissate dalla stessa, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   PRESCRIVERE inoltre che:

a.   il complesso delle volumetrie sviluppabili, oggetto della ipotesi di ampliamento volumetrico dell’impianto di smaltimento interessato, sia preliminarmente documentato con apposita relazione tecnica, da inviare all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, validata dalla Provincia di Chieti, che contenga in dettaglio i riferimenti dei provvedimenti emergenziali adottati dall’Autorità competente, con i quali sono stati conferiti rifiuti extraregionali e/o extraprovinciali e/o extraconsortili e le relative volumetrie e/o quantità di rifiuti abbancati;

b.   il complesso delle volumetrie sviluppabili non potrà essere superiore a quello utilizzato per interventi di sussidiarietà, a seguito dell’adozione di provvedimenti regionali emergenziali, entro la data di scadenza degli stessi;

c.   il complesso delle volumetrie sviluppabili potrà essere realizzato esclusivamente per “lotti funzionali”, rispondenti alle effettive esigenze di smaltimento su base almeno quinquennale e riferite all’ambito provinciale e/o ambito territoriale ottimale (ATO), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/03 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.Lgs. 59/05 e s.m.i., nonché della L.R. 45/07 e s.m.i.;

d.   le volumetrie eventualmente autorizzate sono sottoposte al rispetto dell’art. 53, comma 5 della L.R. 45/07 e s.m.i. (riserva del 5% delle volumetrie complessivamente autorizzate);

e.   i servizi di raccolta differenziata, attualmente esistenti nell’ambito consortile, dovranno essere verificati dalla Provincia di Chieti e dall’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di PRGR e potenziati; a tal fine alla richiesta di ulteriori capacità volumetriche dell’impianto di smaltimento, dovrà essere allegato uno specifico “programma” di rafforzamento delle raccolte differenziate (RD), ove necessario, con particolare riguardo alla realizzazione di stazioni ecologiche (SE) ed all’attivazione diffusa delle RD delle frazioni organiche (umido e verde), da avviare a compostaggio in impianti autorizzati; in caso di valutazione positiva del competente Servizio regionale, il soggetto interessato potrà avanzare l’apposita richiesta di ampliamento volumetrico ai sensi della normativa vigente.

3.   DEMANDARE al competente Servizio Gestione Rifiuti i necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

4.   INVIARE il presente atto alla Provincia di Chieti, all’ARTA - Direzione centrale, all’ARTA - Dipartimento Provinciale e di Chieti e Sub-provinciale di San Salvo, al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), al Comune di Lanciano (CH);

5.   PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue allegato