IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:

-    prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie,ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

-    istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

Vista la decisione in materia della Commissione della Comunità Europea n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 “misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE”;

Tenuto conto che, sulla base dei monitoraggi effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale in ottemperanza al sopracitato Decreto di lotta obbligatoria e delle segnalazioni pervenute allo stesso, è stata accertata la presenza del cinipide del castagno in aree del territorio regionale;

Ritenuto necessario fissare, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del D.M. 30 ottobre 2007, le zone delimitate del territorio regionale in cui adottare le misure ufficiali per il contenimento del fitofago previste all'articolo 10 del medesimo decreto;

Ritenuto improponibile la individuazione di zone focolaio in quanto, alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, non risulta possibile eradicare l’organismo nocivo dall’area infestata anche a causa dell’accidentalità del territorio e delle dimensioni degli alberi radicati nei popolamenti di castagno;

Considerato che il D.M. 30 ottobre 2007 all'articolo 9, punto 1 lettera b), definisce la "zona d’insediamento" come la zona dove la diffusione dell’organismo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione, costituita dall’area infestata dove la presenza dell’organismo è stata confermata e comprendente tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall’organismo più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di là del confine dell’area infestata;

Tenuto conto che, in base ai monitoraggi effettuati, l’area infestata è quella dei castagneti ricadenti nel territorio dei comuni di Canistro, Capistrello e Civitella Roveto della Provincia de L’Aquila

DETERMINA

Ai sensi all'articolo 9, punto 1 lettera b) del D.M. 30 ottobre 2007 la zona d’insediamento di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu della Regione Abruzzo è costituita dall’area infestata individuata nell’intero territorio dei comuni di Canistro, Capistrello e Civitella Roveto più una fascia tampone di 16 km al di là del confine dell’area infestata comprendente il territorio dei Comuni di seguito elencati secondo le superfici territoriali indicate, il tutto riportato nella mappa allegata parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

 

COMUNE

zona

sup. comunale (Kmq)

% area infestata/tampone

sup. infestata/tampone (Kmq)

CANISTRO

infestata

15,78

100%

15,78

CAPISTRELLO

infestata

60,85

100%

60,85

CIVITELLA ROVETO

infestata

45,35

100%

45,35

AVEZZANO

tampone

104,04

100%

104,04

CAPPADOCIA

tampone

67,42

100%

67,42

CASTELLAFIUME

tampone

24,61

100%

24,61

CIVITA D'ANTINO

tampone

29,11

100%

29,11

COLLELONGO

tampone

57,17

100%

57,17

LUCO DEI MARSI

tampone

44,59

100%

44,59

MAGLIANO DE' MARSI

tampone

67,96

100%

67,96

MASSA D'ALBE

tampone

68,47

100%

68,47

MORINO

tampone

52,58

100%

52,58

SAN VINCENZO VALLE ROVETO

tampone

43,37

100%

43,37

SCURCOLA MARSICANA

tampone

30,01

100%

30,01

TRASACCO

tampone

51,41

100%

51,41

TAGLIACOZZO

tampone

89,40

97%

86,72

CELANO

tampone

91,77

51%

46,80

ORTUCCHIO

tampone

35,62

86%

30,63

CERCHIO

tampone

20,11

73%

14,68

SAN BENEDETTO DEI MARSI

tampone

25,25

73%

18,43

SANTE MARIE

tampone

40,06

67%

26,84

BALSORANO

tampone

58,01

61%

35,39

AIELLI

tampone

34,70

48%

16,66

PERETO

tampone

41,11

44%

18,09

OVINDOLI

tampone

58,84

41%

24,12

ROCCA DI BOTTE

tampone

29,77

36%

10,72

PESCINA

tampone

37,51

28%

10,50

VILLAVALLELONGA

tampone

73,44

28%

20,56

LECCE NEI MARSI

tampone

65,98

17%

11,22

CARSOLI

tampone

95,27

8%

7,62

ROCCA DI MEZZO

tampone

87,14

4%

3,49

COLLARMELE

tampone

23,70

3%

0,71

L'AQUILA

tampone

466,96

0,03%

0,14

 

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 30 ottobre 2007 art.li 3 punto 2 e 10 punto 1 lettera b) nella zona d’insediamento sono vietati gli spostamenti dei vegetali e delle parti di vegetali del genere Castanea Mill. destinati alla piantagione al di fuori o all'interno di essa;

Il Servizio Fitosanitario Regionale disporrà le necessarie ed opportune misure fitosanitarie che dovranno essere poste in atto dalle ditte vivaistiche e commerciali ricadenti all’interno della zona d’insediamento;

Il Servizio Fitosanitario Regionale, qualora ne ricorrano le condizioni, può autorizzare gli spostamenti dei vegetali e delle parti di vegetali del genere Castanea Mill. destinati alla piantagione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 punti 2, 3 e 4 del D. M. 30 ottobre 2007.

Per quanto non espressamente previsto nella presente determinazione si rimanda ai disposti del D. Lgs 214/05 e del Decreto 30/10/2007.

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE

Dr. Giovanni Sannito

Segue Allegato