IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Perle motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

-    La ditta Bellucci Inerti SRL. (Partita Iva 00059010678), con sede legale in Via L. Migliori n. 76 - Comune di Giulianova (TE), è autorizzata alla ripresa delle operazioni estrattive ed alla proroga di anni 3(tre), a decorrere dalla data di scadenza del precedente Provvedimento Regionale n.DI3/61 in data 23.05.2003 e alle seguenti condizioni:

1.   L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

2.   lavori di coltivazione e risanamento ambientale devono procedere secondo le previsioni contenute nei nuovi elaborati tecnici datati settembre 2009 e redatti dal Geom. Domenico Di Giosia, vietati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, allegati al presente provvedimento;

3.   La profondità di scavo deve essere limitata a 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo i piezometri installati costantemente in efficienza;

4.   Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazìone del piano finale di abbandono, Il ripristino dello scavo deve avvenire secondo gli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo n. 117/2008;

5.   Entro 20(venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento deve essere presentato l’aggiornamento del deposito cauzionale di Euro 150.000,00(centocinquantamila/00), già costituito a garanzia delle opere necessarie al recupero ambientale dell’area di cava, il quale potrà essere svincolato solo a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere;

6.   La presente autorizzazione è valida fino al nuovo termine fissato in data 26.05.2011.

-    Restano fermi ed invariati tutti gli altri obblighi previsti dal predetto Provvedimento Regionale n.DI3/61 in data 23.05.2003 nonché i provvedimenti emanati dagli Organi di Vigilanza in esecuzione dello stesso;

-    Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971);

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

Il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta