Pescara, 20/10/2009, N. 05/09 del Registro dei Decreti

il commissario ad acta

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11.09.2008, con cui il Dr. Gino Redigolo è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione di alcuni interventi prioritari tra i quali è ricompreso quello inerente la revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n° 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11.09.2008, di nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, che affida all’organo, fra l’altro, la funzione di “revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro”;

Visto il paragrafo 5.4.1 dell’allegato alla L.R. 10 marzo 2008 n° 5, “Un sistema di Garanzie per la salute – Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010”, relativo all’organizzazione della rete regionale di emergenza – urgenza;

Considerato che con pareri n° 79/P del 28 aprile 2008 e 125/P del 12.06.2008, resi dai Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (già della Salute) e dell’Economia e Finanze sulla predetta legge, è stata rimarcata la necessità di modificare:

-    la locuzione utilizzata per indicare le postazioni territoriali del 118, definite “unità operative” o “unità operative semplici”, per l’accezione tecnica che l’espressione riveste in materia di organizzazione sanitaria, suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi sulla corrispondenza alle “unità operative” di cui ai vigenti CCNL del comparto della Dirigenza medica: la modalità definitoria, difatti, ove utilizzata in accezione indifferenziata, appare idonea a generare equivoci sulla natura delle postazioni, gestite anche da medici convenzionati;

-    la classificazione delle predette postazioni territoriali e delle Centrali operative quali strutture assimilate a quelle di terapia intensiva, in quanto non giustificabile né in riferimento all’attività genericamente espletata da tali strutture, né in comparazione – in termini di complessità assistenziale – a quella svolta in altri ambiti di assistenza ospedaliera non intensiva;

Ritenuto che, alla luce dei rilievi effettuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute in ordine al paragrafo 5.4.1 della L.R. n. 5/2008 ed in relazione a quanto previsto nel Piano di rientro, si rende necessario procedere alla sospensione delle parti normative riferite alla definizione delle postazioni territoriali 118 e alla classificazione delle medesime postazioni territoriali e delle Centrali operative nel modo di seguito indicato:

-    è sospesa la definizione delle postazioni territoriali 118 come “unità operative” o “unità operative semplici”; tale sospensione è riferita ad ogni parte in cui risulti utilizzata nel paragrafo 5.4.1. dell’allegato alla legge di Piano e ovunque sia riportata nella medesima legge. La definizione è sostituita con quella di “postazioni territoriali”;

-    sono sospese le seguenti proposizioni:

      “,e, per l’attività svolta, sono da intendersi assimilate alle strutture di terapia sub intensiva” (ultimo capoverso, pag. 177 dell’allegato alla legge);

      “ • assimilazione della U.O. complessa C.O. e delle Unità Operative Territoriali, in considerazione della tipologia di attività, alle strutture di terapia sub – intensiva” (2° punto del primo capoverso, pag. 180 dell’allegato alla legge);

Visto il parere in data 20.10.2009, prot. n° 268/P, con il quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze approvano il presente decreto;

Visto l’art. 120 della Costituzione;

DECRETA

Art. 1

1.   E’ sospesa la definizione delle postazioni territoriali 118 come “unità operative” o “unità operative semplici”; tale sospensione è riferita ad ogni parte in cui risulti utilizzata nel paragrafo 5.4.1. dell’allegato alla legge di Piano e ovunque sia riportata nella medesima legge. La definizione è sostituita con quella di “postazioni territoriali”.

2.   Sono sospese le seguenti proposizioni:

      “,e, per l’attività svolta, sono da intendersi assimilate alle strutture di terapia sub intensiva” (ultimo capoverso, pag. 177 dell’allegato alla legge);

      “ • assimilazione della U.O. complessa C.O. e delle Unità Operative Territoriali, in considerazione della tipologia di attività, alle strutture di terapia sub – intensiva” (2° punto del primo capoverso, pag. 180 dell’allegato alla legge).

3.   La sospensione è disposta per il periodo corrispondente alla durata del mandato commissariale, o sino all’eventuale abrogazione, ove anteriore.

Art. 2

1.   Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2.   E’ fatto a chiunque obbligo di osservarlo e, a chi spetti, di farlo osservare.

Il Commissario ad acta

Dr. Gino Redigolo