IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:


INDICE

 

PARTE PRIMA

 

TITOLO I

ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO D’APPRENDISTATO

 

Art. 1       (Principi generali)

Art. 2       (Finalità)

Art. 3       (Obiettivi della formazione nell’apprendistato)

Art. 4       (Aspetti formativi dell’apprendistato)

Art. 5       (Definizione dei profili formativi)

Art. 6       (Formazione formale)

Art. 7       (Formazione non formale)

Art. 8       (Piano formativo individuale)

Art. 9       (Certificazione delle competenze)

Art. 10     (Tutor aziendale)

Art. 11     (Offerta formativa degli enti accreditati)

Art. 12     (Accertamento delle competenze acquisite)

Art. 13     (Crediti formativi)

Art. 14     (Certificazione del percorso formativo)

Art. 15     (Libretto formativo del cittadino)

Art. 16     (Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi)

Art. 17     (Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato)

Art. 18     (Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna dell’apprendistato)

Art. 19 (Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato)

Art. 20  (Accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna)

Art. 21     (Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato)

Art. 22     (Commissione regionale per l’apprendistato)

Art. 23 (Delega alle province)

 

PARTE SECONDA

TITOLO I
LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

 

CAPO I

APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE D’ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

Art. 24     (Disciplina generale dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione)

Art. 25     (Durata e caratteristiche della formazione nell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione)

Art. 26     (Profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione)

 

CAPO II

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

 

Art. 27     (Disciplina generale dell’apprendistato professionalizzante)

Art. 28     (Profili formativi dell’apprendistato professionalizzante)

Art. 29     (Struttura e contenuti della formazione dell’apprendistato professionalizzante)

 

 

CAPO III

APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

 

Art. 30     (Disciplina generale)

Art. 31     (Utilizzo sperimentale dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)

 

PARTE TERZA

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 32     (Monitoraggio e controllo)

Art. 33     (Deliberazioni di giunta regionale attuative ed esecutive)

Art. 34     (Norma transitoria)

Art. 35     (Norma finanziaria)

Art. 36     (Entrata in vigore)



PARTE PRIMA

TITOLO I
ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO D’APPRENDISTATO

Art. 1
(Principi generali)

1.   La presente legge disciplina gli aspetti formativi delle tipologie di apprendistato normate dal Titolo VI, Capo I, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione di regolamentazione riconosciuta alla contrattazione collettiva in materia.

Art. 2
(Finalità)

1.   La Regione Abruzzo, al fine di supportare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalità e l’occupabilità, promuove la qualità degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilità, la diffusione sul territorio, l’utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione didattica, trasformando, inoltre, gli esiti positivi dello stesso in stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.

2.   La Regione Abruzzo promuove, altresì, lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di consentire all’apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e spendere le proprie competenze e conoscenze anche nell’ambito dei sistemi della formazione professionale e dell’istruzione.

3.   La Regione Abruzzo favorisce, inoltre, intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifica ed il controllo dell’effettiva erogazione della formazione formale.

Art. 3
(Obiettivi della formazione nell’apprendistato)

1.   La Regione Abruzzo persegue i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato:

a)   valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;

b)  certificazione delle competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;

c)   individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori aziendali;

d)  individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;

e)   garanzia della formazione a tutti gli apprendisti.

Art. 4
(Aspetti formativi dell’apprendistato)

1.   L’apprendistato, in coerenza con quanto previsto dal Titolo VI, Capo I, D.Lgs n. 276/2003, è un contratto di lavoro a contenuto formativo in cui il datore di lavoro, oltre al versamento di un corrispettivo per l’attività svolta, garantisce all’apprendista una formazione professionale.

2.   Fatti salvi la normativa statale in materia in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, e i contratti collettivi di lavoro, la presente legge detta le norme per la disciplina degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:

a)   apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs n. 276/2003;

b)  apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico- professionale ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 276/2003;

c)   apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs n. 276/2003.

3.   La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale e con le Province abruzzesi, definisce annualmente, con propria deliberazione, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell’apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l’identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati.

Art. 5
(Definizione dei profili formativi)

1.   Il profilo formativo è l’insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per ciascuna figura professionale, o per gruppi di figure professionali affini, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno o interno all’impresa, formale e non formale.

2    La Giunta regionale definisce, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le Province abruzzesi, i profili formativi dell’apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell’articolo 52, del D.Lgs n. 276/2003, che individua gli standard minimi nazionali.

3.   Con il provvedimento di cui al comma 2 sono recepiti anche i profili elaborati in sede di contrattazione collettiva nazionale e regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell’articolo 3, D.M. 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti), del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali di cui all’art. 2, comma 1 lettera i) D.Lgs n. 276/2003.

Art. 6
(Formazione formale)

1.   Per formazione formale s'intende quella:

a)   svolta in un ambiente strutturato e organizzato;

b)  attuata mediante una specifica progettazione;

c)   con esiti verificabili e certificabili;

d)  assistita da figure professionali con competenze adeguate..

2.   La formazione formale si realizza mediante un percorso formativo, volto all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi disciplinati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5.

3.   Qualora la formazione formale venga attuata all’interno di un luogo di lavoro, deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi, mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all’apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l’acquisizione di adeguata capacità professionale.

4.   La formazione formale, esterna o interna all’impresa, si esplica mediante la formazione:

a)   erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva;

b)  attuata mediante una specifica progettazione in cui sono esplicitati l’analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;

c)   realizzata e supportata da figure professionali competenti;

d)  registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;

e)   finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità e le procedure stabilite con deliberazione di Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le Province abruzzesi.

5.   Gli organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato di cui all’articolo 17 o le imprese medesime qualora dispongano di capacità formativa, provvedono all’erogazione della formazione formale.

6.   La capacità formativa dell’impresa indicata nel comma 5 deve essere intesa come la capacità della stessa di erogare la formazione formale.

7.   Nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 49, comma 5-ter, D.Lgs n. 276/2003, in caso di formazione esclusivamente aziendale degli apprendistati professionalizzanti, sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali, la definizione della nozione di formazione aziendale, nonché l’individuazione, per ciascun profilo formativo, della durata, delle modalità di erogazione della formazione e delle modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.

Art. 7
(Formazione non formale)

1.   La formazione non formale è quella organizzata per obiettivi in cui l’apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro ed i cui esiti vengono rilevati dal tutore aziendale di cui all’articolo 10, che affianca l’apprendista.

Art. 8
(Piano formativo individuale)

1.   La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo dell’apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui all’articolo 4 ed in relazione alle competenze possedute dall’apprendista stesso.

2.   Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che l’apprendista deve seguire al fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di riferimento.

3.   Con deliberazione di Giunta regionale, da emanarsi d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le Province abruzzesi, viene definito un modello unico per la formulazione dei piani formativi individuali.

4.   Il piano formativo individuale deve essere comunque coerente con i profili formativi disciplinati dalla Giunta regionale ed è redatto secondo il modello unico di cui al comma 3, tenendo conto delle caratteristiche dei profili formativi indicati dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale.

5.   Il piano formativo individuale, redatto in conformità al modello di cui al comma 3, deve, a pena di nullità:

a)   indicare il percorso di formazione da svolgersi all’esterno o all’interno dell'impresa, o in entrambe le sedi, e l’articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto;

b)  prevedere l’acquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa;

c)   descrivere il percorso formativo dell’apprendista, con riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata del contratto di apprendistato;

d)  costituire elemento essenziale del contratto di apprendistato;

e)   essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per l’Impiego territorialmente competente entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro di apprendistato unitamente alla comunicazione di assunzione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, Legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), così come modificato dall’articolo 1, comma 1180, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

6.   I datori di lavoro possono allegare al piano formativo individuale inviato al Centro per l’Impiego territorialmente competente la valutazione di coerenza con il profilo formativo di riferimento rilasciata dall’ente bilaterale cui abbiano aderito.

7.   Entro quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione, il Centro per l’Impiego territorialmente competente verifica la coerenza dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso di valutazione negativa, il Centro per l'Impiego è tenuto a comunicare con motivazione, entro 15 giorni, il rigetto del piano formativo individuale al datore di lavoro e alla competente Direzione della Regione Abruzzo. In tal caso il datore di lavoro è tenuto alla riformulazione del piano.

8.   I Centri per l’Impiego trasmettono alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, i piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i profili formativi.

Art. 9
(Certificazione delle competenze)

1.   Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, al termine di ogni anno, nonché al momento dell’estinzione del rapporto di apprendistato, analitica certificazione della formazione impartita all’interno dell’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata al lavoratore anche qualora il rapporto di apprendistato si estingua prima della sua naturale conclusione.

2.   La certificazione della formazione interna, rilasciata anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, è comunicata dal datore di lavoro anche al Centro per l’Impiego territorialmente competente.

3.   La certificazione della formazione esterna è rilasciata da parte dell’ente erogatore al lavoratore e comunicata al Centro per l’Impiego territorialmente competente, secondo le modalità stabilite nei commi 1 e 2.

Art. 10
(Tutore aziendale)

1.   Il tutore aziendale supporta l’apprendista durante l’intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale.

2.   La formazione, le funzioni, le competenze ed i requisiti minimi del tutore aziendale sono definiti dal D.M. 28 febbraio 2000, n. 22 “Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell’occupazione»” del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale .

3.   La formazione del tutore aziendale non può avere una durata inferiore a sedici ore.

4.   Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a)   livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;

b)  svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c)   possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.

5.   Il tutore aziendale, in caso di formazione interna presso imprese con meno di quindici dipendenti o presso imprese artigiane, può essere il titolare o un amministratore dell’impresa, un socio, ovvero un familiare coadiuvante inserito nell’attività d’impresa.

6.   Il tutore aziendale è garante del percorso formativo dell’apprendista e svolge i seguenti compiti:

a)   partecipa alla definizione del piano formativo individuale;

b)  affianca l’apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all’impresa;

c)   favorisce l’integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna;

d)  esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata dall’impresa.

7.   Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e l’organismo di formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale, redatto in conformità al modello di cui all’articolo 8, comma 3.

8.   La Giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata formazione.

9.   La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia, definisce le procedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato.

10. In caso di formazione esclusivamente aziendale non si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 49, comma 5-ter, D.Lgs n. 276/2003.

Art. 11
(Offerta formativa degli enti accreditati)

1.   I programmi formativi per gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, che provvede in merito sentite le organizzazioni datoriali e sindacali e le Province abruzzesi, anche per il tramite degli enti bilaterali.

Art. 12
(Accertamento delle competenze acquisite)

1.   L’acquisizione da parte del lavoratore delle conoscenze e delle competenze previste dal profilo formativo è accertata, sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, al termine del rapporto di apprendistato e nelle ipotesi di cessazione anticipata, dai Centri per l’Impiego territorialmente competenti che provvedono alla registrazione sul libretto formativo.

2.   I Centri per l’Impiego territorialmente competenti, ove l’accertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito negativo, inviano apposita comunicazione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente, alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, nonché alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

3.   Le modalità per effettuare l’accertamento di cui al comma 2 sono definite con provvedimento della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale e le Province abruzzesi.

Art. 13
(Crediti formativi)

1.   Il credito formativo è il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi riconosciuto dalla struttura educativa o formativa cui accede l’interessato, con lo scopo di consentire il passaggio ad un ulteriore percorso di formazione, di istruzione o di lavoro.

2.   Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell’articolo 52, D.Lgs n. 276/2003, e le competenze certificate, conseguite attraverso l’apprendistato, costituiscono crediti formativi da riconoscere secondo le modalità di cui all’articolo 51, comma 2, D.Lgs n. 276/2003, per il proseguimento o il passaggio fra i sistemi d’istruzione e di formazione professionale.

Art. 14
(Certificazione del percorso formativo)

1.   La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale e con le province abruzzesi, provvede a disciplinare la procedura diretta alla valutazione e alla certificazione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dell’apprendista, che sono registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 15.

Art. 15
(Libretto formativo del cittadino)

1.   Il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, dell’intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005 e approvato dal D.M. 10 ottobre 2005 (Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i)) del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, costituisce il libretto personale del lavoratore.

Art. 16
(Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi)

1.   La Giunta regionale promuove la definizione di un sistema condiviso a livello nazionale di standard minimi per il riconoscimento, per la certificazione delle competenze e la registrazione delle stesse sul libretto formativo del cittadino, tenuto conto di quanto previsto dalla Decisione, n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 390 del 31 dicembre 2004 e con riferimento a quanto stabilito nelle sedi istituzionali di concertazione Stato-Regioni.

Art. 17
(Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato)

1.   La Giunta regionale istituisce con proprio atto il catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato, al fine di consentire l’incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti, stabilendo, altresì, i requisiti necessari per l’iscrizione nel predetto catalogo.

Art. 18
(Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna dell’apprendistato)

1.   La formazione dell’apprendista esterna all’impresa può essere finanziata dalla Regione Abruzzo, nei limiti delle risorse all’uopo destinate e del monte ore minimo previsto per ogni tipologia d’apprendistato, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2.   Il finanziamento di cui al comma 1 sarà erogato nei limiti dei fondi eventualmente previsti all’apprendista sotto forma di buono formativo, variabile in ragione della durata della formazione, ed utilizzato, d’intesa con il datore di lavoro, presso uno degli enti di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo, oppure in altre Regioni secondo le rispettive normative, in relazione alla formazione da erogarsi al di fuori del territorio della Regione Abruzzo, e in relazione a programmi formativi approvati ai sensi dell’articolo 11.

3.   La Giunta regionale provvede a definire i criteri e le modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali.

4.   Le imprese garantiscono in ogni caso la formazione formale, anche in assenza del finanziamento pubblico.

Art. 19
(Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato)

1.   La Regione Abruzzo promuove la qualità e la diffusione di un’adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:

a)   l’integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;

b)  la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;

c)   il monitoraggio e la valutazione dell’apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.

Art. 20
(Accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna)

1.   La Giunta regionale provvede ad emanare, entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, un avviso pubblico finalizzato all’accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna, che non risultino già accreditati secondo la normativa vigente.

Art. 21
(Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato)

1.   La Regione Abruzzo, nell’ambito delle risorse finanziarie all’uopo destinate, concederà nei limiti degli stanziamenti previsti incentivi economici ai datori di lavoro che procedono alla trasformazione del contratto di apprendistato in un rapporto di lavoro, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato. La concessione degli incentivi e l’individuazione della loro modalità di erogazione sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 22
(Commissione regionale per l’apprendistato)

1.   È istituita la Commissione regionale per l’Apprendistato, composta dai seguenti soggetti:

a)   un componente in rappresentanza della Giunta regionale, che svolge funzioni di Presidente, nella persona del Componente di Giunta con delega in materia, od un suo delegato;

b)  due componenti in rappresentanza del Consiglio regionale, da individuare in seno alla Commissione competente in materia;

c)   un componente in rappresentanza della Direzione regionale del Lavoro;

d)  un componente in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico regionale;

e)   un componente in rappresentanza della sede INPS dell’Abruzzo;

f)   un componente in rappresentanza della sede INAIL dell’Abruzzo;

g)   quattro componenti in rappresentanza delle Giunte Provinciali di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo preposti al Settore lavoro, o loro delegati;

h)   tre componenti in rappresentanza delle tre Università Abruzzesi;

i)    tre componenti in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

j)   tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

k)  tre componenti in rappresentanza delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative sul piano regionale dei quali:

1)   uno dei minorati fisici;

2)   uno per i minorati psichici;

3)   uno per i minorati sensoriali.

l)    il consigliere o la consigliera regionale di parità di cui al D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche ed integrazioni.

2.   La Commissione può avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Ente Abruzzo Lavoro, istituto ai sensi della L.R. 76/1998, che partecipa ai lavori della Commissione nella persona del suo Direttore, con funzioni di consulenza, senza diritto di voto e senza concorrere alla costituzione del quorum della Commissione medesima.

3.   La Commissione regionale per l’Apprendistato costituisce la sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro in materia di apprendistato.

4.   La Commissione si intende validamente costituita con la maggioranza semplice dei suoi rappresentanti, sin dalla prima convocazione, ed esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.

5.   La partecipazione alla predetta Commissione non comporta alcun onere economico a carico della Regione Abruzzo.

6.   La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità di funzionamento della Commissione.

Art. 23
(Delega alle province)

1.   La Giunta regionale può delegare alle Province abruzzesi la gestione delle attività oggetto della presente legge.

PARTE SECONDA

TITOLO I
LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

CAPO I
APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE D’ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 24
(Disciplina generale dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione)

1.   La Regione Abruzzo attua l’istituto giuridico dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione di cui all’articolo 48, D.Lgs n. 276/2003, attraverso le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53), con l’obiettivo del conseguimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 2, Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della formazione e dell’istruzione.

Art. 25
(Durata e caratteristiche della formazione nell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione)

1.   L’attività di formazione formale esterna all’impresa, correlata all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, è riservata ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professionale; essa è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente.

2.   La Giunta regionale, nelle more della regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione prevista dall’articolo 48, comma 4, D.Lgs n. 276/2003, provvede a disciplinare la formazione formale esterna all’impresa, indicando la durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, le ore medie per ogni anno del contratto, nonché la durata minima annuale, secondo le modalità ed i contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell’avviamento al lavoro.

3.   Con deliberazione di Giunta regionale vengono definiti, sulla base degli standard formativi regionali, della normativa nazionale vigente in materia e dei contratti collettivi nazionali di settore, se in essi previsti, i criteri per la riduzione della durata del contratto di apprendistato in base ai crediti formativi posseduti dall’apprendista attestati dagli organismi competenti.

4.   Nel rispetto degli standard di cui all’articolo 48, D.Lgs n. 276/2003, la Giunta regionale definisce, ai sensi della Legge n. 53/2003, d’intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell’Istruzione, Università e Ricerca, sentita la Commissione regionale per l’Apprendistato, gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione.

5.   L’articolazione e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali, sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6.   La formazione formale esterna all’impresa è svolta presso gli Organismi di Formazione accreditati secondo la normativa vigente, che rilasciano una qualifica professionale ai sensi della presente legge.

Art. 26
(Profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione)

1.   Allo scopo di garantire il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali, conseguiti in esito ai percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, i profili formativi regionali sono definiti nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e di formazione professionale, nonché dei relativi standard minimi formativi nazionali, ove previsti, in coerenza con il sistema regionale d’istruzione e formazione professionale.

2.   Con deliberazione di Giunta regionale, tenuto conto degli standard formativi minimi nazionali individuati dall’articolo 48, D.Lgs n. 276/2003 e definiti ai sensi dell’articolo 2, Legge n. 53/2003, d’intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentita la Commissione regionale per l’Apprendistato, sono disciplinati i profili formativi del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere d’istruzione e formazione per il conseguimento della qualifica professionale.

CAPO II
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Art. 27
(Disciplina generale dell’apprendistato professionalizzante)

1.   La disciplina degli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 49, D.Lgs n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, è volta a garantire la qualità dell’offerta formativa attraverso l’integrazione tra apprendimento formale e non formale, che consenta ad ogni apprendista lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di mantenere, sviluppare e spendere le abilità e le conoscenze in differenti contesti lavorativi e nell’ambito dei sistemi della formazione professionale e dell’istruzione.

2.   La Regione Abruzzo riconosce l’apprendistato professionalizzante quale percorso prioritario finalizzato al conseguimento della qualifica professionale, anche di livello elevato, di giovani da inserire nelle imprese attraverso una formazione sia teorica che pratica.

Art. 28
(Profili formativi dell’apprendistato professionalizzante)

1.   I profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono disciplinati, sentita la Commissione regionale per l’Apprendistato, con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell’articolo 49, comma 5, D.Lgs n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi interconfederali. Con il medesimo provvedimento sono individuati i profili formativi, i quali sono regolati per competenze ed attività in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni.

2.   In caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 49, comma 5-ter, D.Lgs n. 276/2003, sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali.

Art. 29
(Struttura e contenuti della formazione dell’apprendistato professionalizzante)

1.   La formazione formale dell’apprendistato professionalizzante è svolta all’esterno dell’impresa nell’ambito degli organismi scolastici, universitari e formativi accreditati; può, altresì, essere svolta all’interno dell’impresa con capacità formativa, purché in luoghi normalmente non destinati alla produzione.

2.   Fermo restando quanto previsto dall’articolo 49, comma 5, lett. b), D.Lgs n. 276/2003, per la realizzazione della formazione formale interna, le imprese sono tenute ad avere la disponibilità di:

a)   luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;

b)  formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;

c)   tutori aziendali, individuati ai sensi dell’articolo 10.

3.   I criteri e le modalità di verifica, anche preventiva, della capacità formativa dell'impresa sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’Apprendistato.

4.   Ferme restando le regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di apprendistato, l’apprendista ha diritto alla formazione formale per una durata mensile media di dieci ore e per un monte ore complessivo non inferiore a centoventi ore annue.

5.   La formazione formale da svolgersi durante il rapporto di lavoro di apprendistato è svolta prevalentemente all’esterno dell’impresa e, comunque, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

6.   Ai contenuti di natura trasversale deve essere dedicato un numero di ore annuali almeno pari al trentacinque per cento della formazione esterna relativa ai primi due anni, al venticinque per cento nel terzo anno, al quindici per cento nel quarto anno, al dieci per cento nel quinto anno, al cinque per cento nel sesto anno.

7.   La Giunta regionale stabilisce un periodo minimo iniziale di formazione sui temi trasversali concernenti l’accoglienza, la valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo, le competenze relazionali, la disciplina del rapporto di lavoro, le relazione sindacali, la sicurezza e l’igiene sul lavoro, nonché le pari opportunità.

8.   La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione della formazione a distanza per garantire la massima diffusione dell’offerta formativa sul territorio regionale.

9.   Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 49, D.Lgs n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale disciplina gli aspetti formativi, tenuto conto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche e di quanto previsto dai CCNL relativamente all’articolazione e all’erogazione della formazione.

10. In caso di formazione esclusivamente aziendale non si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, ai sensi dell’articolo 49, comma 5-ter, D.Lgs n. 276/2003.

CAPO III
APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

Art. 30
(Disciplina generale)

1.   La Regione promuove l’utilizzo del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione di cui all’articolo 50, D.Lgs n. 276/2003, finalizzato al miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.

Art. 31
(Utilizzo sperimentale dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)

1.   La Giunta regionale attua il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, attraverso sperimentazioni da realizzare nell’ambito di intese con Università, Istituzioni scolastiche autonome, Soggetti accreditati della Formazione professionale, altri organismi di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

2.   Con deliberazione di Giunta regionale è disciplinata la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per i soli profili che attengono alla formazione, sulla base dei risultati delle sperimentazioni, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le istituzioni universitarie, scolastiche e formative.

3.   Il contratto di apprendistato di cui al comma 1 è realizzato nelle imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

4.   La Giunta regionale definisce gli standard della formazione nel contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché i criteri per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli, anche a seguito d’intese con i soggetti di cui al comma 2.

PARTE TERZA

TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
(Monitoraggio e controllo)

1.   Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono definite:

a)   le modalità dell’espletamento dell’attività di monitoraggio dell’apprendistato sul territorio regionale e le modalità di redazione, in collaborazione con l’Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro, di appositi rapporti periodici che la Giunta regionale presenta, almeno una volta all’anno, alla Commissione consiliare competente;

b)  l’applicazione della disciplina di cui alla presente legge che annualmente è oggetto di rilevazione ed elaborazione statistica. Le relative informazioni sono comunicate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, con particolare riferimento all’applicazione dell’istituto nei settori dell’agricoltura e dell’artigianato;

c)   gli indirizzi ed i criteri per l’esercizio delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.

2.   Il Componente la Giunta regionale preposto al Lavoro può concordare iniziative con le Amministrazioni Pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro, al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.

Art. 33
(Deliberazioni di giunta regionale attuative ed esecutive)

1.   La Giunta regionale emana, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi in virtù di espresso rinvio legislativo.

2.   Le deliberazioni della Giunta regionale attuative ed esecutive della presente legge sono adottate previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare. Il parere deve essere espresso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, la Giunta regionale può ritenere come acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare.

Art. 34
(Norma transitoria)

1.   Nelle more dell’adozione delle Deliberazioni di Giunta regionale attuative della presente legge, nonché in assenza di specifica regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi dell’articolo 16, Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

2.   Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate ai sensi dell’articolo 49, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003, sono disciplinate, sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

3.   In attesa della definizione dei profili formativi regionali, si applicano quelli elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale, regionale e dall’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori ISFOL.

Art. 35
(Norma finanziaria)

1.   Gli interventi derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio, a valere sia su risorse regionali, che nazionali e comunitarie, di cui ai capitoli 052426 (FSE), 052427 (FdR naz.le), 052428 (F. R.gli), 051635 (Fondi statali per l’Apprendistato).

2.   Per l’esercizio finanziario 2009 gli interventi derivanti dalla presente legge trovano copertura esclusivamente nell’ambito degli stanziamenti finanziati con risorse statali e comunitarie di cui al comma 1.

Art. 36
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 4 Dicembre 2009

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi