GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 11 novembre 1996, n. 574, rubricata “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”;
Visto il D.M. 6 luglio 2005, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”;
Visto il Decreto Legislativo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico in materia ambientale), recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e successive modifiche e integrazioni;
Visto in particolare l’art. 112 del succitato D.Lgs, (che sostituisce in effetti l’art. 38 dell’abrogato D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento), nel quale è previsto che le Regioni disciplinino le attività di utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Richiamata la precedente D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945, la quale non è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale;
Dato atto dell’urgente necessità di individuare provvedimenti attuativi immediati ed efficaci in ambito regionale della normativa nazionale sopra richiamata, nelle more dell’adozione, a norma di statuto regionale, di una disciplina attuativa organica finalizzata a regolamentare in modo specifico l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
Vista la nuova direttiva tecnica regionale “Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”, predisposta dal Servizio competente in materia della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, finalizzata al recupero di sostanze nutritive, ammendanti e dell’acqua in esse contenute, anche nell’ottica di una gestione sostenibile del territorio, articolata in cinque parti:
A) DISPOSIZIONI GENERALI
B) DISCIPLINA DELL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE
C) STOCCAGGIO E TRASPORTO
D) COMUNICAZIONE
E) CONTROLLI E SANZIONI
Dato atto che la nuova direttiva tecnica presenta caratteri di maggior dettaglio funzionale e tecnico, superando lacune e aspetti generici rinvenibili in quella precedentemente approvata con D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945, la quale, pertanto, è da intendersi superata con l’acquisizione dell’efficacia ed esecutività del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto opportuno:
- fare propria la citata nuova direttiva che disciplina sul territorio della Regione Abruzzo le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, ai sensi della L. n. 574/1996 e del D.M. 6 luglio 2005;
- dare atto che con l’approvazione del presente provvedimento si sostituisce la direttiva tecnica approvata con D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945 non pubblicata sul Bollettino Ufficiale;
- disporre che le procedure di cui alla direttiva tecnica di che trattasi debbano essere applicate a decorrere dalla corrente campagna olearia.
Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno attestato la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce al provvedimento medesimo;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare la direttiva tecnica regionale recante “Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composta, di n. 18 facciate complessive;
2) di dare atto che con l’approvazione del presente provvedimento si sostituisce la direttiva tecnica approvata con D.G.R. 9 agosto 2006 n. 945 non pubblicata sul Bollettino Ufficiale;
3) di disporre che le procedure di cui alla direttiva tecnica di che trattasi debbano essere applicate a decorrere dalla corrente campagna olearia.
4) di disporre l’integrale pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento.
Segue allegato