IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la  Legge  Regionale  26.7.1983  n. 54  e  successive  modificazioni   ed integrazioni;

Vista l’istanza in data 14/9/2006 della ditta Di Sabatino F.lli con sede legale in loc. Val Vomano, Penna Sant’Andrea (TE), tendente ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di una cava di ghiaia in località “Salara” nel Comune di Basciano (TE), distinta in catasto al foglio n. 2 Particelle nn. 59, 63, 64, 65, 74, 76, 78, 198, 199, 216, 273, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 461, 463, 465, 756p, 760p, 764p, 768p;

Considerato che la zona ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico;

Visto il Nulla Osta rilasciato dalla Direzione Territorio della Giunta Regionale e  contenuto nella nota della n. 7033/06 del 06/08/2007;

Visto il Parere favorevole espresso dal C.C.R.V.I.A. con il giudizio n. 826 del 19/12/2006 e contenuto nella nota della Direzione Territorio della Giunta Regionale n. 6631/06 del 11/01/2007;

Preso atto del parere espresso dalla  Conferenza  dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L.241/90 (di cui all’art.2 della L.R. 8/95),  riunitasi in data 02/02/2007;

Preso atto del parere espresso dall’Avvocatura Regionale in merito al contrasto tra i provvedimenti regionali e la destinazione degli strumenti urbanistici, contenuto nella nota n. 6035PA72/01 del 31/1/2002;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DI3/59 del 28/7/2009 con la quale la Ditta Di Sabatino F.lli è stata obbligata verso il Comune di Basciano nei termini della Convenzione stipulata in data 20/7/2009 ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. n. 54 del 26.07.1983.;

Accertato che ricorre l’ipotesi di cui al 4° comma dell’art. 13bis della L.R. 54/83 e s. m. e i., per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;

Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale prot.CEW/7497/2009/CTE0037 rilasciata dalla CCIAA di il 31/8/2009;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate, la ditta Di Sabatino F.lli con sede legale in loc. Val Vomano del Comune di Penna Sant’Andrea (TE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Salara” nel Comune di Basciano (TE), distinta in catasto al foglio n. 2 Particelle nn. 59, 63, 64, 65, 74, 76, 78, 198, 199, 216, 273, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 461, 463, 465, 756p, 760p, 764p, 768p, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n.1849654 stipulata in data 26/10/2009 con la compagnia coface Assicurazioni S.p.A..

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Prima delI’inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria dettagliata su base catastale contenente i termini lapidei di delimitazione dell’area sottoposta ad attività estrattiva, che deve essere adeguatamente recintata e segnalata con  appositi avvisi, nonché munita di idonea chiusura delle vie di accesso e di un cartello contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

2)   Il materiale terroso proveniente dal preventivo scotico dell’area di cava deve essere accumulato all’interno della stessa area ed riutilizzato per lo strato superficiale di recupero ambientale;

3)   Il riempimento dello scavo deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo, non ricompreso nell’elenco di cui al D.L.vo 22/97 e successive modifiche;

4)   Gli scavi devono essere mantenuti ad una distanza di 20 metri dai tralicci e 50 metri dalle condotte irrigue, salvo espressa deroga da acquisire prima dell’esecuzione dei lavori;

5)   Il passaggio alla coltivazione del lotto n. 2 potrà avvenire dopo il collaudo del ripristino del lotto n. 1;

6)   Prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro nell’area di cava più vicina la fiume Vomano;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 9.786,00 e complessivamente mc. 29.358,00 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio mediante l’utilizzo di mezzi omologati ed in perfetta efficienza;

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale, ai sensi dell’art.6 L.R. 67/87, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta