IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) DI PROROGARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/108 del 02.11.2004, per la gestione di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso ubicato in contrada Caparollo nel Comune di Teramo, al foglio di mappa catastale n. 75 particella n. 3, 4, parte 205, parte 206, parte 207, parte 210, con una superficie complessiva di 4.300 mq di cui 4.000 mq dedicati alle attività di smaltimento e recupero riferite alle operazioni equivalenti alla fase “D15” dell’Allegato B del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Parte IV e una potenzialità annua pari a 2.600 veicoli/anno, corrispondenti a circa 2.340 tonnellate/anno, e una potenzialità istantanea pari a 16 veicoli;
2) DI STABILIRE che la proroga concessa al precedente punto 1) sia condizionata al rispetto delle prescrizioni dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo citate in premessa e che qui seguito si riepilogano:
Con nota
prot. n. 12662/DR4 del 15/07/2009, nostro prot. n. 6303 del 24/07/2009, la
Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, ha chiesto a questo Dipartimento
provinciale ARTA di esprimere il proprio parere tecnico di competenza per il
rinnovo della Determinazione N. DF3/108 del 02/11/2004, che autorizza
l’esercizio di un centro di autodemolizione della Ditta Norcini Franco, ubicato
in contrada Carapollo, nel Comune di Teramo.
Con
Determinazione N. DN3/1070 del 13/11/2006 è stato approvato il Piano di
Adeguamento dell’impianto i cui lavori sono terminati in data 18/06/2009, come
si evince dalla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione N. DF3/108 del
02/11/2004 inoltrata dalla Ditta alla Regione, e trasmessa in copia a questo
Dipartimento dalla Regione stessa.
A tale
proposito i sottoscritti Dott. Federico Detti, Direttore del Dipartimento
provinciale, Ing. Bernardo Zaccagnini, collaboratore tecnico, alla presenza del
Sig. Franco Norcini, Responsabile Legale dell’impianto, e Arch. Giovanni
Fabbiocchi, progettista del Piano di Adeguamento, hanno espletato un
sopralluogo presso l’impianto in oggetto ed è stato verificato quanto di seguito
riportato.
In
riferimento al punto 1) delle richieste della Regione Abruzzo, si comunica che
sia la Determinazione n. DF3/108 del 02/11/2004, che rinnova l’esercizio
dell’impianto, che la Determinazione n. DN3/1070 del 13/11/2006 di approvazione
del Piano di Adeguamento, contengono un elenco di codici CER prodotti dalla
messa in sicurezza dei veicoli fuori uso. Occorre precisare però che il DPCM
02/12/2008 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale
per l’anno 2009” prevede, per quanto riguarda la comunicazione annuale (MUD)
dei rifiuti movimentati da un impianto di autodemolizione, un elenco di
rifiuti, individuati da un preciso codice CER, che possono essere conferiti
all’impianto da terzi, e un elenco di rifiuti, invece, prodotti dalla messa in
sicurezza dell’autoveicolo. Quindi, alla luce di quanto già autorizzato, e di
quanto disposto dal DPCM 02/12/2008 per quanto riguarda la sezione relativa ai
veicoli fuori uso, si riportano di seguito i codici CER dei rifiuti che, a parere
dello scrivente Dipartimento, sono ammissibili all’impianto (in entrata) e che
sono prodotti dalla bonifica dei veicoli stessi (in uscita):
Rifiuti in entrata
all’impianto |
|
Codice CER |
Definizione |
16 01 04* |
Veicoli fuori uso |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
Rifiuti provenienti
dall’attività di trattamento |
|
Codice CER |
Definizione |
13 01 09* |
Oli minerali per circuiti idraulici clorurati |
13 01 10* |
Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati |
13 01 11* |
Oli sintetici per circuiti idraulici |
13 01 12* |
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili |
13 01 13* |
Altri oli per circuiti idraulici |
13 02 05 * |
Scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
13 02 06 * |
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione |
13 02 07 * |
Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione facilmente biodegradabili |
13 02 08 * |
Altro oli per motore, ingranaggi e lubrificazione |
13 07 01* |
Olio combustibile e carburante diesel |
13 07 03* |
Altri carburanti (comprese le miscele) |
13 08 02* |
Altre emulsioni |
14 06 01* |
Clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
14 06 02* |
Altri solventi e miscele di solventi, alogenati |
14 06 03* |
Altri solventi e miscele di solventi |
16 01 03 |
Pneumatici fuori uso |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
16 01 07* |
Filtri dell’olio |
16 01 08* |
Componenti contenenti mercurio |
16 01 09* |
Componenti contenenti PCB |
16 01 10* |
Componenti esplosivi (per esempio air bag) |
16 01 11* |
Pastiglie per freni, contenenti amianto |
16 01 12 |
Pastiglie per freni, diverse da quelli di cui alla voce 16 01 11 |
16 01 13* |
Liquidi per freni |
16 01 14* |
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose |
16 01 15 |
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 |
16 01 16 |
Serbatoi per gas liquido |
16 01 17 |
Metalli ferrosi |
16 01 18 |
Metalli non ferrosi |
16 01 19 |
Plastica |
16 01 20 |
Vetro |
16 01 21* |
Componenti pericolosi diverse da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 |
16 01 22 |
Componenti non specificati altrimenti |
16 06 01* |
Batterie al piombo |
16 08 01 |
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, indio o platino (tranne 16 08 07) |
16 08 07* |
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose |
16 10 02 |
Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 |
Per quanto
riguarda il punto 2) la Ditta, nella documentazione integrativa datata
06/08/2004, trasmessa a seguito di richiesta dal Gruppo di Lavoro (verbale del
15/07/2004) e allegata alla Determina che approva il Piano di Adeguamento
(allegato a), indica una potenzialità massima dell’impianto, intesa come il
numero di autoveicoli che possono essere conferiti, pari a 2.600 auto/anno.
Tale potenzialità è stata indicata dalla Ditta in considerazione delle
caratteristiche infrastrutturali e gestionali dell’impianto (estensione dei
singoli settori dell’impianto, numero delle piattaforme di smontaggio, ore
lavorative, etc).
Per quanto
concerne la potenzialità annua dell’impianto, espressa in termini di
tonnellate, considerando un peso medio di un autoveicolo di circa 0,9
tonnellate, la suddetta potenzialità corrisponderebbe, a parere dello scrivente
Dipartimento, a circa 2.340 tonnellate/anno.
Per quanto
riguarda invece la potenzialità istantanea dell’impianto, dalla Tavola n. 1,
allegata alla Determina che approva il Piano di Adeguamento, si evince che
l’estensione del settore di conferimento dei veicoli fuori uso è di circa 160
mq. Considerando un’area media, occupata dal veicolo da trattare, pari a circa
10 mq, a parere dello scrivente Dipartimento la potenzialità istantanea
dell’impianto, intesa come numero massimo di autoveicoli presenti nell’area di
conferimento, è pari a 16 autoveicoli.
In
riferimento al punto 3) delle richieste della Regione Abruzzo, si comunica che
dall’analisi del registro di carico e scarico, e da quanto constatato nel corso
dello stesso sopralluogo, è emerso che i codici CER attribuiti dalla Ditta ai
rifiuti provenienti dalla stessa attività di autodemolizione sono riconducibili
a quanto previsto nella Determinazione n. DF3/108 del 02/11/2004, che rinnova
l’esercizio dell’impianto, e nella Determinazione n. DN3/1070 del 13/11/2006 di
approvazione del Piano di Adeguamento. Non si è riscontrata pertanto la
presenza di codici CER che possano costituire oggetto di presumibile variante
sostanziale, ai sensi dell’art. 45, comma 10 della L.R. 45/07 e della DGR n.
1192 del 04/12/2008.
Per quanto
riguarda il punto 4), durante il sopralluogo si è proceduto a verificare i
lavori di adeguamento dell’impianto che, come comunicato dalla Ditta, sono
stati ultimati in data 18/06/2009. In particolare la Ditta ha provveduto ad
impermeabilizzare, con una platea in calcestruzzo, l’area destinata
all’attività di autodemolizione, ad eccezione delle zone adibite a verde ed a
parcheggio dei clienti. Per quanto riguarda questa ultima zona, la
documentazione trasmessa dalla Ditta per comunicare una variante al Piano di
Adeguamento, valutata dallo scrivente Dipartimento variante non sostanziale
(nota nostro prot. n. 9277 CA/DE del 15/10/2008), a seguito di richiesta della
Regione Abruzzo (nota prot. n. 023724/DN/3 del 02/10/2008), prevedeva una
pavimentazione in calcestruzzo. La Ditta nel corso del sopralluogo ha
dichiarato che tale area non è stata impermeabilizzata in quanto sarà adibita a
verde. E’ stato inoltre realizzato un edificio adibito a magazzino delle parti
di ricambio e allo stoccaggio, in un bacino di contenimento, di alcuni rifiuti
prodotti dalla stessa attività. Il settore destinato alla messa in sicurezza
del veicolo è costituito da due piattaforme di smontaggio, ognuna dotata di un
pozzetto per la raccolta di eventuali sversamenti, disposte sotto una tettoia
adiacente al suddetto edificio. Per quanto riguarda la gestione delle acque
meteoriche, il progetto di adeguamento prevede la raccolta delle acque di prima
pioggia, il loro convogliamento ad una vasca di accumulo della capacità pari a
circa 20 mc, ad un disoleatore e successivamente ad un impianto di fitodepurazione
per un ulteriore trattamento. Le acque di seconda pioggia, tramite un sistema
di by-pass, sono convogliate direttamente all’impianto di fitodepurazione.
Occorre precisare che anche il refluo proveniente dalla fossa imhoff è immesso
nel suddetto impianto. Nel corso del sopralluogo si è constatato che l’impianto
di trattamento delle acque meteoriche sopra descritto è stato ultimato e, come
dichiarato dalla Ditta, è funzionante.
Per quanto
riguarda il punto 5) delle richieste della Regione Abruzzo, la Ditta non ha
comunicato variazioni dei dati catastali, pertanto si confermano i dati
indicati nel Piano di Adeguamento di seguito riportati: Foglio di Mappa n. 75,
Particelle n. 3, 4, parte 205, parte 206, parte 207, parte 210.
In
riferimento al punto 6), per quanto riguarda la gestione delle acque
meteoriche, la Ditta ha realizzato l’impianto di trattamento, come già esposto
al punto 4), e dovrà adeguarsi a quanto disciplinato dalla L. R. n. 17 del
24/11/2008, con la tempistica prevista, chiedendo l’autorizzazione all’Ente
competente in materia.
Per quanto
riguarda le emissioni in atmosfera, si comunica che le attività svolte dalla
Ditta in oggetto possono essere ricondotte a quella di un’officina meccanica.
Durante il sopralluogo non sono state ravvisate emissioni in atmosfera di tipo
canalizzato o diffuso.
Per quanto
concerne le emissioni acustiche si comunica quanto segue. All’atto del
sopralluogo non sono state ravvisate particolari sorgenti di inquinamento
acustico. Su richiesta dei tecnici ARTA la Ditta ha dichiarato di non avere
nessuna autorizzazione inerente le emissioni sonore e di non avere mai
predisposto una valutazione di impatto acustico delle proprie attività. A tale
proposito si precisa che l’Ente preposto al controllo del rispetto della Normativa
per la tutela dall’inquinamento acustico, nonché al rilascio dei provvedimenti
di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività produttive
relativamente al rumore, è il Comune, ai sensi della Legge Quadro n. 447 del
26/10/1995, art. 6, comma 1, lettera d, e ai sensi della L. R. n. 23 del
17/07/2007, art. 13, comma 1. Lo scrivente Dipartimento ritiene comunque
opportuno che la Ditta in oggetto si doti di una valutazione di impatto
acustico in base alla quale valutare preventivamente il rispetto della
normativa di settore e programmare, nel caso si ritengano necessari, idonei
rilievi fonometrici.
Quindi, in
considerazione di quanto sopra esposto, lo scrivente Dipartimento esprime parere
tecnico favorevole al rinnovo della Determinazione N. DF3/108 del
02/11/2004, che autorizza l’esercizio di un centro di autodemolizione della
Ditta Norcini Franco, ubicato in contrada Carapollo, nel comune di Teramo, per
i codici CER elencati nella tabella sopra riportata, per una potenzialità annua
pari a 2.600 veicoli/anno, corrispondenti a circa 2.340 tonnellate/anno, e per
una potenzialità istantanea pari a 16 veicoli.
Per quanto
riguarda i rifiuti conferiti ad un impianto di autodemolizione, occorre
comunque precisare che il DPCM 02/12/2008, recante “Approvazione del modello
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2009”, prevede che un impianto di
autodemolizione possa ricevere, in ingresso, anche altri rifiuti identificati
dai codici CER di seguito riportati:
Rifiuti in entrata
all’impianto |
|
Codice CER |
Definizione |
16 01 03 |
Pneumatici fuori uso |
16 01 17 |
Metalli ferrosi |
16 01 18 |
Metalli non ferrosi |
16 01 19 |
Plastica |
16 01 20 |
Vetro |
16 01 21* |
Componenti pericolosi diverse da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 |
16 01 22 |
Componenti non specificati altrimenti |
16 08 01 |
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, indio o platino (tranne 16 08 07) |
16 08 07* |
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose |
Si precisa
però che, qualora la Ditta intenda ricevere anche i suddetti rifiuti, dovrà
inoltrare richiesta alla Regione Abruzzo, precisando i quantitativi annui dei
rifiuti da trattare per singolo codice CER, in quanto la potenzialità indicata
nel presente parere tecnico è riferita solamente ai rifiuti identificati dai
codici CER 16 01 04* e 16 01 06.
3) DI STABILIRE che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla data di scadenza della autorizzazione n. DF3/108 del 2.11.2004, fissata al 2.11.2009 ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;
4) DI RISERVARSI, l’adozione di ulteriori provvedimenti a seguito della verifica attualmente in corso da parte degli Enti competenti dell’assoggettamento dell’impianto in oggetto alle norme di cui alla L.R. 24.11.2008 n. 17, art. 19 - punto 3, così come richiesto dalla Ditta Norcini Franco con nota del 21.09.2009 e così come risulta dalla nota di questo Servizio del 12.10.2009;
5) DI PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
6) DI STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;
7) DI STABILIRE, infine, che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
8) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
9) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Teramo (TE), all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo, all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) di Teramo e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la c/o C.C.I.A.A. dell’ Aquila;
10) DI RICHIAMARE la Ditta NORCINI FRANCO autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
11) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Norcini Franco Contrada Caparollo – 64100 Teramo (TE);
12) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini