IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento (CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
Dato atto che la normativa europea sopra richiamata - all’art. 55 del Reg. (CE) n. 178/2002 e all’art. 13 del Reg. (CE) n.882/2004 - prevede l’elaborazione di piani operativi di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per la gestione delle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi che le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non posssono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli artt. 53 e 54 del citato Reg. (CE) n.178/2002;
Vista la decisione della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all’adozione di un Piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi;
Visto il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
Visto il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Visto il Reg. CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi;
Viste le linee guida per l’applicazione del reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei mangimi, pervenute con nota Ministeriale n. 45950-p-I8da 9/1 del 28.12.2005 – recepite con determinazione Dirigenziale 133/2007 – e trasmesse alle ASL regionali con l’allegata nota del Servizio veterinario regionale prot. n. 261/11/IZ.4 del 05.01.2006;
Visto l’Accordo 28 luglio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente: “Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute ei Presidenti delle regioni e delle Provicne Autonome sul documento recante = Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica =, volto a favorire l’attuazione del Reg. (CE) n.178 del 2002. (rep.atti n.2334)”, pubblicato sulla G.U.R.I. n.294 del 19 dicembre 2005;
Visto il Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
Visto il Regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) 853/2004 e dei Regolamenti (CE) 854/2004 e 882/2004, deroga al Regolamento (CE) 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) 853/2004 e 854/2004;
Visto il Regolamento (CE) 2076/2005 della Commissione che fissa le disposizioni transitorie per l’attuazione dei Regolamenti (CE) 853-854-882/2004 che modifica i Regolamenti (CE) 853- 854/2004;
Visto il Regolamento (CE) 1663/2006 della Commissione recante modifica al Regolamento (CE) 854/2004 per i controlli ufficiali sui prodotti alimentari;
Visto il Regolamento (CE) 1664/2006 della Commissione che modifica il Regolamento (CE)2074/2005 per l’attuazione di talune misure per i prodotti di origine animale;
Visto il Regolamento (CE) 1666/2006 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) 2076/2006 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei Regolamenti (CE) 853-854-882/2004;
Visto il Regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sui materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti che sostituisce le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base a cui questa Conferenza ha facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano su “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano”, sancita il 15 dicembre 2005 (repertorio n. 2395);
Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano su “Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi”, sancita il 18 aprile 2007 (repertorio n. 84/CSR), recepita con Determinazione Dirigenziale n. DG11/133 del 29/08/2007;
Vista l’Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di modifica dell’Intesa 15 dicembre 2005 (Rep.atti n.2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano” sancita il 13 novembre 2008 (Rep.atti n.204/CSR e successiva rettifica Rep.atti n.42/CSR del 24 marzo 2009), recepita con Deliberazione del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo n.41/09 del 17.06.2009;
Vista l’Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l’attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sancita il 24 gennaio 2008 (repertorio n. 6/CSR);
Vista la Legge Regionale 10 marzo 2008, n. 5 “Un sistema di garanzie per la salute – Piano Sanitario regionale 2008-2010;
Visti gli obiettivi per la promozione della salute individuati dal Piano Sanitario regionale al punto 5.3.7. e in particolare, quelli sulla sicurezza alimentare;
Vista la deliberazione di G.R.A. n. 100 dell’11.2.2008 - ”Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008-2010 –previsto Reg. CE n. 882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. DG/11/54 del 31.03.2008 ad oggetto: “IL LIBRO DELLE REGOLE”, PIANO PLURIENNALE REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DELLA REGIONE ABRUZZO (P.P.R.I.C.) 2008-2010”;
Tenuto conto che è necessario recepire nell’ordinamento regionale le intese raggiunte a livello nazionale al fine di assicurare ed accrescere il livello della sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari;
Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;
Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per le ragioni e le finalità riportate in premessa
1. di recepire l’Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l’attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. (Rep.Atti n. 6/CSR del 24 gennaio 2008), Allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di integrare con le misure di cui ai punti 1) - solo per la parte relativa al Sistema di allerta per gli alimenti e per i mangimi – quanto stabilito dal PIANO PLURIENNALE REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DELLA REGIONE ABRUZZO (P.P.R.I.C.) 2008-2010”, di cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale n. DG/11/54 del 31.03.2008;
3. di definire con successivi atti le modalità tecniche operative del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per il funzionamento di tutto il sistema regionale;
4. di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise e all’ARTA Abruzzo;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
6. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli
Segue allegato