GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo ha avviato nel settore della gestione dei rifiuti, attività finalizzate alla riduzione della produzione e recupero di materia, in modo particolare delle frazioni organiche costituite da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde privato e pubblico, che costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti urbani ed assimilati (30-40%) al fine di destinare i relativi flussi alla produzione di “compost di qualità”;

Richiamati gli obiettivi del “Protocollo di Kyoto”, entrato in vigore il 15.02.2006 e della “Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione” (1^ Conferenza delle Parti - Roma 1997), che prevedono l’adozione anche di piani regionali contro i fenomeni di degradazione dei suoli, connessi in particolare nel Sud Europa ad un tendenziale processo di tropicalizzazione del bacino del Mediterraneo;  

Considerato che in Italia secondo i dati riferiti al 2003, circa l’80% del suolo ha un tenore in carbonio organico minore del 2%, mentre non sono praticamente presenti suoli con tenori superiori al 6%; si pone la necessità di stabilizzare il carbonio organico presente nei suoli, limitando la sua rapida mineralizzazione e le conseguenti massicce emissioni di CO2;

Considerato pertanto, che molti suoli sono sempre più soggetti ad una serie di processi degradativi con conseguenze sulla salute dell’uomo, sugli ecosistemi naturali e sul clima, nonché sui sistemi economici, rappresentati da: erosione, diminuzione della materia organica, contaminazione locale o diffusa, diminuzione della biodiversità, impermeabilizzazione, salinizzazione, smottamenti, ..etc; la sostanza organica garantisce la stabilità strutturale del terreno, la ritenzione idrica, la vita microbica e rappresenta la componente prioritaria della fertilità complessiva di un suolo (Annuario dei dati ambientali – APAT Edizione 2004);

Rilevato che il “compostaggio” rappresenta un mezzo efficace per ridurre le emissioni di CO2 e per fissare il carbonio in forma di sostanze umifiche che, concorrendo al ripristino della fertilità dei suoli, permettono l’assimilazione di ulteriore CO2 attraverso l’incremento della produzione vegetale (carbon sink), mentre l’utilizzo della Frazione Organica Stabilizzata (FOS), può essere utilizzata in attività di gestione delle discariche (es. ricopertura giornaliera, ricopertura finale, ..etc) ed è possibile, a determinate condizioni, l’effettiva possibilità di utilizzo differente di frazioni organiche stabilizzate per le attività di rivegetazione e recupero ambientale;  

Visto il D.Lgs 29.04.2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, che ha abrogato la legge 19.10.1984, n. 748 sulle produzioni e commercializzazione dei fertilizzanti ed indica le caratteristiche agronomiche, ambientali e igienico-sanitarie degli ammendanti compostati;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione dei rifiuti” e s.m.i., che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che prevede la priorità della riduzione della produzione e del riciclaggio dei rifiuti e la promozione e diffusione di programmi per favorire:

-    la realizzazione di impianti per la produzione di compost di qualità, che promuovano la partecipazione diretta degli operatori agricoli alla gestione degli stessi, privilegiando la stessa anche mediante tutti gli strumenti di spesa attinenti l’impiantistica per il compostaggio, ovvero prevedendo in tal caso prioritariamente, rispetto ad altri, il finanziamento di impianti di compostaggio che vedano la partecipazione diretta del mondo dell’agricoltura negli stessi (art. 24, comma 4, lett. f);

-    la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali (art. 24, comma 4, lett. h);

-    l'utilizzo degli ammendanti di cui al D.Lgs 29 aprile 2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, per attività agronomiche e tutela dei suoli (art. 24, comma 4, lett. i);

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede al capo IV “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” in particolare prevede:  

-    all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;

-    all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

-    all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

-    all’art. 27 “Rifiuti Urbani Biodegradabili”, in cui si prevede che la Giunta Regionale emana apposite direttive per garantire l’effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB).   

Richiamata la DGR n. 1149 del 16.10.2006 “Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell’utilizzo degli ammendanti”, con la quale si è provveduto ad approvare e successivamente a sottoscrivere un “Accordo di programma” tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.), che viene interamente richiamato nel presente atto il quale costituisce una parte importante del percorso attuativo delle attività da avviare per la creazione di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti organici; 

Preso atto che il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), è titolare e gestore del “Marchio di Qualità Nazionale” per il “Compost di Qualità”, un programma di certificazione della qualità degli ammendanti compostati, verdi e misti, prodotti negli impianti associati; infatti sono oltre 30 le aziende aderenti al programma su tutto il territorio nazionale che rappresentano circa il 25% della produzione nazionale di ammendanti compostati;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN3/137 del 09.10.2007, con la quale la Regione Abruzzo ha incaricato il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), di supportare tecnicamente la struttura Regionale ed in particolare l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), che si è impegnato a elaborare un Piano dettagliato degli interventi da definire con gli altri soggetti e la Regione Abruzzo;

Richiamata la DGR n. 1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico”, pubblicata sul BURA n. 11 Speciale del 09/02/2007;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN3/297 del 5.11.2008 avente per oggetto: “DGR n. 1149 del 16.10.2006 avente per oggetto: “Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili ed utilizzo degli ammendanti”. Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori - C.I.C. - Piano attività congiunte 2008-2010 tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori; Compost Abruzzo - Programma di certificazione del compost di qualità; Schema di protocollo operativo per la certificazione del compost di qualità prodotto presso fabbricante di ammendante compostato nel territorio della Regione Abruzzo - Approvazione ed impegno di spesa”, a cui si fa riferimento per le disposizioni relative alle attività finalizzate all’istituzione di un Marchio di Qualità del compost, denominato: “Compost Abruzzo”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN/3 dell’11.12.2008 avente per oggetto: “Osservatorio Regionale del Compostaggio L.R. n. 22 del 17.07.2007 DGR n. 628. del 09.07.08. Nomina componenti ORC”;

Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli” che, tra l’altro all’art. 7 ha previsto un insieme di attività per la realizzazione di un “Marchio di qualità – Compost Abruzzo”, nonché l’istituzione di un “Osservatorio Regionale sul Compostaggio”;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Considerato che il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che prevede:

-    all’art. 183 “Raccolta differenziata”, comma 1, lett. f): “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati”;

-    all’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

Visto che l’art. 181, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. consente alle Amministrazioni Pubbliche di promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati e con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l’utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; tutto ciò al fine dell’attuazione degli obiettivi e dei principi stabiliti dalle disposizioni della parte IV del decreto medesimo;

Ritenuto opportuno che i gestori degli impianti di compostaggio, debbano promuovere e stipulare accordi e contratti di programma prioritariamente con gli EE.LL., al fine di ottimizzare la gestione della filiera di produzione del “compost”, nonché con operatori economici privati, al fine di creare un mercato del consumo di “Compost di Qualità”;  

Considerato che l’implementazione delle direttive in oggetto, possono essere supportate da specifici “Protocolli tecnici d’intesa”, tra i diversi soggetti interessati, finalizzati alla sperimentazione anche in “campi dimostrativi” del compost di qualità ed all’utilizzo cautelativo ed ambientalmente sostenibile, anche caso per caso (singoli siti e/o impianti interessati), delle diverse tipologie di frazioni organiche, per gli usi previsti dalle stesse, mentre nel caso di utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate in discariche, è necessaria l’autorizzazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.36/03) e vigenti normative tecniche regionali applicative;

Visto il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

Visto il D.M. 05/02/98 aggiornato con le modifiche previste dal DM 186/2006 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

Visto il D.M. 08.05.2003, n. 203 (cd “G.P.P.” – vedi Tab. 1), che prevede l’introduzione del criterio di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquistare almeno il 30% del loro fabbisogno da materiali provenienti dal recupero post-consumo e gli ammendanti verdi e misti, prodotti con “compost” da frazioni organiche di rifiuti compostabili, sono tra i materiali soggetti alla normativa;

Vista la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;

Vista la Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, che stabilisce che almeno il 30% dei beni acquistati debba rispondere anche a requisiti ecologici;

Visto il D.M. 19.04.1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola”, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 4.05.1999;

Vista la Decisione 2006/799/CE della Commissione del 3.11.2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati ed i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (G.U.C.E. 24.11.2006 L 325/28), notificata con il numero C (2006) 5369;

Visto il D.Lgs. 13.01.03, n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, che ha previsto l’individuazione di obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

-    entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);

-    entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);

-    entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %)

e che prevede, inoltre, all’art. 5, comma 1, l’approvazione da parte della Regione di apposito programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da collocare in discarica;

Visto il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, denominato “Programma RUB”, che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO – art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

Considerato che il programma regionale “Programma RUB.”, al Cap. 5.3 “La strategia regionale e strumenti attuativi”, recita:

“Il programma regionale individua le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.Lgs.36/03. L’obiettivo è di incrementare notevolmente le raccolte differenziate dei rifiuti urbani in generale, ed in particolare dei rifiuti alimentari, dei rifiuti di giardino, dei rifiuti cartacei, legnosi e tessili, realizzando inoltre quelle strutture (stazioni ecologiche comunali e consortili, impianti di stoccaggio e valorizzazione, impianti di recupero di materia ed eventualmente di energia), che nel loro complesso assicurino il raggiungimento degli obiettivi programmatici. Pertanto, particolare rilevanza assume in proposito:

1.   la raccolta differenziata (RD) delle frazioni organiche prodotte dalle “utenze domiciliari” (famiglie) e dalle “grandi utenze” (ristoranti, pizzerie, mense, ..etc) per la produzione di “compost di qualità”.

2.   la raccolta e/o conferimento presso le stazioni ecologiche (riciclerie, centri di raccolta, ecocentri, ..etc) delle frazioni verdi (sfalci, potature, ..etc);

3.   il compostaggio domestico, che riveste un’importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati (soprattutto in contesti non urbanizzati) e, più in generale, nella programmazione sui rifiuti e per gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

4.   il recupero e riutilizzo di Frazioni Organiche Stabilizzate (FOS) provenienti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, per ripristini ambientali (definizione di una “Direttive tecnica”);

5.   l’utilizzo di “compost di qualità” per usi agronomici”;

Richiamata la D.G.R. n. 400 del 26/05/2004, che ha approvato le: “Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”, costituiti da impianti di compostaggio;

Richiamata la D.G.R. n. 1244 del 25.11.2005, di modifica della DGR n. 400/04, che ha previsto l’utilizzazione della tecnologia “a flusso unico” e quella “a flussi separati”, per il trattamento dei rifiuti, secondo quanto proposto dal Gruppo Tecnico Ristretto (GTR) sulla gestione dei rifiuti, istituito dalla Commissione Nazionale ex art. 3, comma 2 del DLgs. 372/99 e s.m.i. e riportato nello “Schema di rapporto finale relativo alle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico”;

Ritenuto di far riferimento ad alcune disposizioni della Regione Veneto inerenti aspetti di carattere tecnico-gestionale delle frazioni organiche avviate agli impianti di compostaggio, DGR n. 568 del 25.02.2005 “Modifiche e integrazioni della DGRV 10 marzo 2000, n. 766 - Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica”, ritenute valide a seguito di una ormai consolidata attuazione;

Preso atto delle risultanze delle riunioni del 23.07.2009 (c/o ACIAM) e 23.09.2009 (c/o SGR), tenutesi per valutare i vari aspetti tecnico-gestionali delle frazioni organiche raccolte ed avviate a recupero-riciclo ed elaborare modalità applicative e strumenti idonei, a cui hanno partecipato rappresentanti dei soggetti interessati alle problematiche in oggetto (Regione, Province, Consorzi comprensoriali, ARTA Abruzzo, ..etc.), come risulta dai verbali agli atti del Servizio Gestione Rifiuti della Regione e che costituiscono a tutti gli effetti “pareri tecnici” in merito alle problematiche oggetto del presente atto;

Ritenuto di approvare la seguente documentazione, come definita dal Servizio Gestione Rifiuti, a seguito di concertazione avvenuta con i soggetti interessati, allegata alla presente delibera, parte integrante e sostanziale della stessa, costituita da:

-    ALLEGATO - “Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio” e Moduli allegati allo stesso, parte integrante e sostanziale del presente atto:

-    Modulo 1 - Criteri di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso”;

-    Modulo 1/B - “Metodo per l’analisi merceologica e di laboratorio della FORSU”;

-    Modulo 2 - “Regolamento di accesso”;

-    Modulo 3 - “Informativa in materia di privacy”;

-    Modulo 4 - “Documenti richiesti per il conferimento”;

-    Modulo 5 - “Schema tariffario di conferimento”;

-    Modulo 6 - “Schema di contratto per il servizio di compostaggio di rifiuti biodegradabili”;

Ritenuto che i suddetti “Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio”, debbano essere applicati dai gestori dei servizi di raccolta differenziata (RD), per quanto di competenza, per un coerente allineamento con le disposizioni nazionali inerenti le raccolte differenziate, così come definite dall’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall’art. 3, comma 1, lett. g) e h) della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché dai titolari e /o gestori di impianti di compostaggio, pubblici e privati, autorizzati secondo procedure ordinarie e/o semplificate (iscrizioni ai registri provinciali - RIP), prescrivendone il rispetto per il periodo previsto;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Visti

il D.Lgs. 217/06;

la L.R. 45/07 e s.m.i..

il D.Lgs. 59/05;

il DLgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 ne s.m.i.;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di APPROVARE le direttive regionali “Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio”, costituite dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-    ALLEGATO - “Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio” e relativi Moduli allegati allo stesso, parte integrante e sostanziale del presente atto:

-    Modulo 1 - “Criteri di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso”;

-    Modulo 1/B - “Metodo per l’analisi merceologica e di laboratorio della FORSU”;

-    Modulo 2 - “Regolamento di accesso”;

-    Modulo 3 - “Informativa in materia di privacy”;

-    Modulo 4 - “Documenti richiesti per il conferimento”;

-    Modulo 5 - “Schema tariffario di conferimento”;

-    Modulo 6 - “Schema di contratto per il servizio di compostaggio di rifiuti biodegradabili”;

2.   di DISPORRE che i suddetti “Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio”, debbano essere applicati dai gestori dei servizi di raccolta differenziata (RD), per quanto di competenza, per un coerente allineamento con le disposizioni nazionali inerenti le raccolte differenziate, così come definite dall’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall’art. 3, comma 1, lett. g) e h) della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché dai titolari e /o gestori di impianti di compostaggio, pubblici e privati, autorizzati secondo procedure ordinarie e/o semplificate (iscrizioni ai registri provinciali - RIP), prescrivendone il rispetto per il periodo previsto;

3.   di INCARICARE il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;

4.   di INVIARE la presente deliberazione, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), al Consorzio Italiano Compostatori (CIC), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA Direzione Centrale (con invito di trasmettere il presente provvedimento ai Dipartimenti Provinciali territorialmente interessati), all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila, ai soggetti pubblici e/o privati titolari e/o gestori delle autorizzazioni regionali di impianti di compostaggio;

5.   di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato e Moduli elencati al punto 1), nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) ed al fine della massima diffusione sul territorio, sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Seguono allegati