IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visti gli
artt. 1 e 13 del R.D. 3298 del 20.12.28 recante “ Approvazione del regolamento
per la vigilanza sanitaria delle carni”;
Vista la
Legge 23.12.1978 n.833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
Visto il Reg.
CE n. 2075/2005 del 5 dicembre 2005 recante “Regolamento della
Commissione che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali
relativi alla presenza di Trichine nelle carni”;
Vista la
L.R.33/81 e successive modificazioni “Organizzazione e funzionamento dei
Servizi Veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie”;
Posto che
secondo quanto disposto dall’art.1 punto 3 del Reg. CE 853/2004, sono escluse
dall’applicazione dei vigenti regolamenti (pacchetto-igiene) la preparazione,
la manipolazione e la conservazione domestica degli alimenti destinati al
consumo domestico privato;
Visto il D.
L.vo 1° Settembre 1998 n.333 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa
alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.;
Vista la
Legge Regionale n.146 del 24 dicembre 1996 e successive modifiche recante
“Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D. Lgs 502/1992
<<riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal
D. Lgs.517/1993;
Vista la
Decisione della Commissione Europea n.
2009/620/CE del 20 agosto 2009 “che modifica la decisione 2005/779/CE
riguardo all'inclusione dell'Abruzzo nella lista delle regioni italiane indenni
dalla malattia vescicolare dei suini”;
Vista la
Deliberazione di Giunta Regionale n.2490 del 24 novembre 1999 recante
all’oggetto “Linee di indirizzo per la macellazione a domicilio dei suini per
uso familiare; profilassi della trichinosi e dell’echinococosi/idatidosi;
Ritenuto necessario
dover fornire le linee di indirizzo per la macellazione a domicilio dei suini
per uso familiare e per la profilassi della trichinosi e della
echinococcosi/idatidosi;
Vista la
Deliberazione di Giunta Regionale n.2183 del 15.10.1999 “Aggiornamento tariffe
in materia di Igiene e Sanità Pubblica veterinaria per prestazioni richieste da
terzi nel proprio interesse ed effettuato dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione
Abruzzo”;
Considerato che
la macellazione dei suini a domicilio, viene effettuata prevalentemente nel
periodo che va dai primi di dicembre a fine febbraio e che tutto ciò incrementa
sensibilmente la mole di lavoro a carico dei Servizi Veterinari delle Aziende
UU.SS.LL.;
Rilevata la
necessità di garantire la salubrità delle carni, destinate appunto al consumo
familiare;
Atteso che
nel territorio regionale non risultano segnalati, casi di epidemie
trasmissibili all’uomo, riguardanti la specie suina;
Visto l’art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
per le ragioni riportate in premessa
1) I Sindaci, sentiti i competenti Servizi
Veterinari delle Aziende UU.SS.LL., devono provvedere ad autorizzare nel
periodo che va dal 1° dicembre 2009 al 28 febbraio 2010, la macellazione a
domicilio dei suini per uso familiare, individuando i luoghi riservati alle
visite ispettive della carni e stabilendo un calendario per l’espletamento dei
predetti controlli; resta inteso che le carni non possono essere immesse nel
circuito commerciale, ma destinate all’esclusivo consumo familiare;
2) il servizio di ispezione delle carni deve
essere effettuato da medici veterinari dipendenti delle Aziende Sanitarie
Locali (AA.SS.LL..) Solo in casi eccezionali e di documentata impossibilità di
questi ultimi, possono essere incaricati veterinari libero-professionisti,
precisando che l’incarico assume carattere specifico di rapporto
libero-professionale;
3) I proprietari di suini e/o i privati
cittadini che intendano usufruire della possibilità di macellare a domicilio,
dopo aver ottemperato ai previsti adempimenti amministrativi - ferme restando
le disposizioni relative alla profilassi della trichinosi e
dell’echinococcosi/idatidosi - devono sottoporre i visceri degli animali
macellati ai seguenti controlli;
a) esame visivo della lingua e parte della gola.
Asportazione delle amigdale;
b) esame visivo dei polmoni, della trachea e
dell’esofago. Palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici.
La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi, devono essere aperte
mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo
inferiore, trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea; tuttavia
dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo
umano;
c) esame visivo del pericardio e del cuore;
quest’ultimo deve essere inciso longitudinalmente, in modo da aprire i
ventricoli e tagliare il settore interventricolare ;
d) esame visivo del diaframma, del fegato, dei
linfonodi periportali; palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;
e) esame visivo e, se necessario, palpazione
della milza; esame visivo dei reni ed incisione – se il caso lo richiede - dei
reni e dei linfonodi renali; esame visivo della pleura e del peritoneo;
4) la macellazione degli animali deve avvenire,
di norma, negli impianti autorizzati, agevolando l’utilizzo degli stessi anche
mediante sedute separate e al di fuori del consueto orario di funzionamento:
ove ciò non fosse possibile, i Sindaci autorizzano la macellazione a domicilio;
5) i comuni interessati avranno cura di
garantire la possibilità di effettuare i controlli sanitari all’interno di
strutture anche ridotte, ma riconosciute igienicamente idonee dai Servizi
Veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti, anche per consentire un
corretto smaltimento di organi che, ove sequestrati, devono essere distrutti in
conformità delle norme previste dal Reg. 1774/02 e successive modificazioni;
6) nei giorni che precedono la macellazione, il
proprietario dell’animale deve segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L.
competente, ogni eventuale alterazione fisio-patologica dell’animale. Lo stesso
Servizio può disporre in proposito una visita veterinaria in loco, a seguito
della quale stabilisce se ammettere o meno alla macellazione gli animali in
questione;
7) i servizi veterinari preposti, ognuno per la
propria competenza, dovranno intensificare i controlli, onde scongiurare rischi
di insorgenza e diffusione di malattie infettive; sono incaricati altresì di
inviare al Servizio Veterinario Regionale tutta la documentazione delle
attività svolte, entro il trenta aprile di ogni anno;
8) in caso di sospetto, l’intera carcassa ed
organi, devono essere sottoposti ad ispezione e, al riguardo, vanno effettuati
tutti gli accertamenti necessari ad escludere rischi per la salute umana.
Qualora le carni venissero dichiarate non idonee, dovranno essere sequestrate e
distrutte;
9) in caso di eventuale positività all’esame
trichinoscopico – da effettuarsi su tutti i capi ed in conformità del Reg. (CE)
05.12.2005 n.2075/2005 “Regolamento della
Commissione che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali
relativi alla presenza di Trichine nelle carni” - le carni dovranno essere
avviate a distruzione. In nessun caso comunque, potranno essere utilizzate per
l’alimentazione umana;
10) la tariffa da applicare per l’ispezione
sanitaria, è quella prevista dal tariffario regionale approvato con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 2183 del 15.10.1999;
11) di
trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della
Sanità ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R. n. 7 del 10 maggio 2002;
12) di pubblicare la presente Deliberazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
Pescara,
li 29.10.2009
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe
Bucciarelli