Avviso pubblico

Articolo 86, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo: Formazione di una lista di dodici cittadini eleggibili al Consiglio regionale.

(Allegato 1 Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 111 del 15.10.2009 )

Art. 1
Finalità

1.   Il presente avviso pubblico disciplina il termine e le modalità per la presentazione delle domande per la formazione di una lista di dodici cittadini eleggibili al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 86, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo.

Art. 2
Composizione e durata

1.   Ai sensi dell’articolo 86, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale predispone una lista di dodici  cittadini eleggibili al Consiglio regionale dalla quale, nel caso di annullamento delle elezioni, il Collegio per le garanzie statutarie sorteggia tre nominativi per la nomina di una Commissione con il compito di indire le elezioni entro tre mesi e di provvedere all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

2.   La lista di cui al comma 1 è formata dal Consiglio regionale tenuto conto delle domande regolarmente pervenute ai sensi dell’articolo 4 nonché delle proposte di nominativo formulate dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Capigruppo consiliari. La lista è rinnovata ogni cinque anni.

3.   Il Servizio Affari Istituzionali e CORECOM del Consiglio regionale provvede a notificare ai soggetti prescelti l’inclusione nella lista.

Art. 3
Requisiti e cause di incompatibilità

1.   Per essere inseriti nella lista di cui all’articolo 2 occorre essere in possesso:

a)   della cittadinanza italiana;

b)  dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale di cui alla L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 recante Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.

2.   Il soggetto prescelto non deve versare al momento della formazione della lista in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 2 della L.R. n. 51/2004; in caso di sopravvenienza delle cause di ineleggibilità, il Consiglio provvede a modificare la lista sostituendo il soggetto che versi nella condizione di ineleggibilità con altro avente i requisiti di cui al presente articolo.

3.   Il soggetto che versi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 3 della L.R. n. 51/2004 è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la cancellazione del proprio nominativo dalla lista, entro il termine di 5 giorni dalla notificazione di cui al comma 3 dell’articolo 2 o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

4.   Qualora il soggetto sia stato inserito nella lista su proposta del Presidente del Consiglio ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, lo stesso deve far pervenire al Servizio Affari Istituzionali e CORECOM del Consiglio regionale, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla notificazione di cui al comma 3 dell’articolo 2, pena  la cancellazione del proprio nominativo dalla lista, la propria accettazione, copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, nonché autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, secondo il modello allegato "B", attestante la cittadinanza italiana, il possesso dei requisiti per l’elezione al Consiglio regionale di cui alla L.R. 30 dicembre 2004, n. 51, l’assenza delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 2 della L.R. n. 51/2004 nonché l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 3 della L.R. n. 51/2004 con l’impegno a rimuoverle, ove eventualmente sussistenti, nel successivo termine di 5 giorni.

Art. 4
Termine e modalità per la presentazione della domanda

1.   La domanda per essere inseriti nella lista di cui all’articolo 2, redatta secondo il modello allegato “A” ed indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, può essere presentata personalmente al Servizio Affari Istituzionali e CORECOM in Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L’Aquila, oppure inviata a mezzo a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

2.   Nel caso di invio a mezzo di lettera raccomandata, ai fini dell'osservanza del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale di spedizione.  

3.   Sulla busta contenente la domanda va apposta la dicitura: "Domanda per la formazione di una lista di dodici cittadini eleggibili al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 86, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo”.

Art. 5
Documentazione a corredo della domanda

1. La domanda deve essere corredata, pena l’esclusione, dei seguenti documenti:  

-    autodichiarazione dell'interessato redatta ai sensi del DPR 445/2000 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, secondo il modello allegato "B", attestante la cittadinanza italiana, il possesso dei requisiti per l’elezione al Consiglio regionale di cui alla L.R. 30 dicembre 2004, n. 51, l’assenza delle cause di ineleggibilità  di cui all’articolo 2 della L.R. n. 51/2004 nonché l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 3 della L.R. n. 51/2004 con l’impegno a rimuoverle, ove eventualmente sussistenti, nei termini previsti dal presente Avviso;

-    copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato in corso di validità.

2.   Le domande, regolarmente pervenute e corredate della prescritta documentazione, sono esaminate dal Servizio Affari Istituzionali e CORECOM e trasmesse ai Capigruppo consiliari ed al Servizio Affari Assembleari.

3.   Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

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