Il Dirigente del Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”:

Premesso che:

-    che la Pizzalto S.p.A. gestisce in località Aremogna Pizzalto nel Comune di Roccaraso (AQ) gli impianti di sciovia denominati “Lago Davoli”, “Nuovo Baby”, “Paradiso 1 e 2” e “Manovia Pizzalto;

-    che per detti impianti:

a)   sciovia a fune alta “Lago Davoli” (1492-1675):

-    con DGR n. 841 del 20/03/1979 è stato approvato il progetto di sciovia a fune alta “Lago Davoli” (1492-1675). L’impianto è stato è stato sottoposto a “visita di ricognizione” nei giorni 02/12/1979;

-    per la sciovia di che trattasi è scaduta la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Roccaraso (AQ) il 31/03/1989 Rep. N. 656;

-    con nota n. 1272 del 02/10/1993 l’USTIF di Pescara ha prorogato il termine di scadenza della vita tecnica della sciovia al termine della stagione invernale 2010/2011;

-       detta sciovia è stata sottoposta a revisione speciale nel 2006 con le verifiche e prove effettuate il 30/12/2006;

b)  sciovia a fune alta “Nuovo Baby” (1491-1557):

-    con DGR n. 841 del 20/03/1979 è stato approvato il progetto di sciovia a fune alta “Nuovo Baby” (1491-1557). L’impianto è stato è stato sottoposto a “visita di ricognizione” nei giorni 02/12/1979;

-    per la sciovia di che trattasi è scaduta la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Roccaraso (AQ) il 31/03/1989 Rep. N. 658;

-    con nota n. 1273 del 02/10/1993 l’USTIF di Pescara ha prorogato il termine di scadenza della vita tecnica della sciovia al termine della stagione invernale 2010/2011;

-       detta sciovia è stata sottoposta a revisione speciale nel 2006 con le verifiche e prove effettuate il 30/12/2006;

c)   sciovia doppia a fune alta “Paradiso 1 e 2” (1739-1836):

-    con DGR n. 7968 del 19/12/1989, resa esecutiva il 04/01/1990, è stato approvato il progetto di sciovia doppia a fune alta “Paradiso 1 e 2” (1739-1836). L’impianto è stato è stato sottoposto a “visita di ricognizione” nel giorno 18/12/1990;

-    per la sciovia di che trattasi è scaduta il 26/09/2009 la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Roccaraso (AQ) il 27/09/1990 Rep. N. 719;

-    che il termine di scadenza della vita tecnica della sciovia doppia è fissato al 19/12/2020;

-       detta sciovia doppia è stata sottoposta a revisione generale nel dicembre 2000 con le verifiche e prove effettuate il 31/01/2001;

d)  sciovia a fune bassa “Manovia Pizzalto” (1493-1514):

-    con DGR n. 6908 del 09/12/1986 è stato approvato il progetto di sciovia a fune bassa “Manovia Pizzalto” (1493-1514). L’impianto è stato sottoposto a “visita di ricognizione” nei giorni 10/02/1989;

-    per la sciovia di che trattasi è scaduta la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Roccaraso (AQ) il 31/03/1989 Rep. N. 659;

-    con nota n. 1271 del 02/10/1993 l’USTIF di Pescara ha prorogato il termine di scadenza della vita tecnica della sciovia al termine della stagione invernale 2019/2020;

-       detta sciovia a fune bassa è stata sottoposta a revisione generale nel 2001 con le verifiche e prove effettuate il 30/01/2001;

-    che la Pizzalto S.p.A., con nota del 19/11/2008, ha trasmesso l’atto n. 37 del 12/11/2008 con cui il Consiglio Comunale di Roccaraso ha deliberato, tra l’altro, di prorogare la durata delle concessioni di suoli demaniali di interessati dagli impianti funiviari in località Aremogna-Pizzalto, fino alla scadenza della loro vita tecnica, demandando al Responsabile del Settore Tecnico la stipula del formale atto di concessione;

-    che la stipula del contratto di locazione con rogito notarile non è ancora avvenuto, in quanto sono ancora in corso le procedure di perfezionamento degli atti necessari per la trascrizione di detto contratto;

-    che con Determinazione Dirigenziale n. DE4/101 del 19/12/2008 è stata rilasciata l’autorizzazione temporanea al pubblico esercizio, fino al 31.05.2009, per le sciovie “Lago Davoli”, “Nuovo Baby” e “Manovia Pizzalto”. Detta autorizzazione temporanea è stata rilasciata vista la nota n. 8051 del 05/12/2008 con cui il Comune di Roccaraso ha comunicato che, nelle more della stipula del contratto di concessione a rogito notarile, la Pizzalto S.p.A. ha la disponibilità temporanea delle aree in questione, fino a quando non diverrà definitiva con il nuovo rogito notarile;

-    che con atto n. 7019 del 07/10/2009 il Comune di Roccaraso ha comunicato, tra l’altro, che il contratto di locazione a rogito notarile delle aree sciabili in località Aremogna, sarà stipulato non appena in possesso dei documenti necessari per la trascrizione, comunque entro e non oltre il 31/05/2010;

Vista la nota del 14/10/2009 (Allegato n. 1) con cui la società Pizzalto S.p.A., nel chiedere il rinnovo dell’autorizzazione al pubblico esercizio degli impianti scioviari “Lago Davoli”, “Nuovo Baby”, “Paradiso 1 e 2” e “Manovia Pizzalto”, ha trasmesso alla Direzione Trasporti e Mobilità:

-    l’atto n. 7019 del 07/10/2009 con cui il Comune di Roccaraso comunica che la società Pizzalto S.p.A. ha la disponibilità temporanea di aree sciabili in località Aremogna, fino a quando non diverrà definitiva con il nuovo contratto di locazione a rogito notarile, da stipularsi entro il 31/05/2010 (Allegato n. 2);

-    copia del contratto di assicurazione n. 7043106149147 relativo alla responsabilità civile stipulato il 18/12/2006 con la compagnia Milano Assicurazioni S.p.A., per impianti di risalita e piste da sci della stazione Invernale dell’Aremogna - Pizzalto di Roccaraso (AQ). Con nota del 15/10/2009 la Società Milano Assicurazione ha comunicato l’avvenuto pagamento della rata semestrale con scadenza dicembre 2009 (Allegato n. 3);

-                  dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Pizzalto S.p.A., controfirmata dal Capo Servizio/Responsabile di Esercizio e dal Direttore di Esercizio, attestante l’inesistenza di fenomeni valanghivi delle aree occupate dagli impianti di risalita con relative piste da sci ed infrastrutture accessorie, gestiti dalla Pizzalto S.p.A., nel decorso periodo di esercizio (Allegato n. 4);

Dato atto che:

-    per quanto sopra la società Pizzalto S.p.A. dispone, sia pur a titolo provvisorio, dei terreni interessati dagli impianti scioviari “Lago Davoli”, “Nuovo Baby”, “Paradiso 1 e 2”, “Manovia Pizzalto” e piste da sci che la stessa gestisce in località Aremogna Pizzalto del Comune di Roccaraso (AQ);

-    la Società ha stipulato con la compagnia Milano Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di Napoli 7043, la polizza di assicurazione n. 7043106149147, relativa agli impianti, piste di discesa ed infrastrutture accessorie, con avvenuto pagamento della rata semestrale che scade il 31/12/2009;

Vista la L.R. n. 24/2005;

Vista la L.R. n. 77/1999, Art. 5, Autonomia della funzione Dirigenziale;

determina

-    di rilasciare, ai sensi della L.R. n. 24/2005, a favore della Società Pizzalto S.p.A., Unità Amministrativa in Via Aremogna n. 12 e sede legale in via Estrema 15/a – Viterbo, l’autorizzazione temporanea al pubblico esercizio per le sciovie “Lago Davoli”, “Nuovo Baby”, “Paradiso 1 e 2” e “Manovia Pizzalto”, con scadenza fissata al 31.05.2010, periodo pari alla disponibilità temporanea dei suoli dati dal Comune di Roccaraso (atto n. 7019 del 07/10/2009);

-    di inviare il presente atto alla Pizzalto S.p.A. e al Comune di Roccaraso (AQ);

-    di inviare la presente disposizione al Servizio BURA, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Luigi De Collibus