IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la Legge regionale 24.06.2003, n. 10, e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 21 del 25.07.2003, recante “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica”;

Richiamato, in particolare, l’art. 3 della citata legge che delega alle amministrazioni provinciali le funzioni risarcitorie in materia di danni provocati dalla fauna selvatica alla produzione agricola ed alla zootecnia, a decorrere dall’1.01.2003;

Dato atto che lo stato di previsione della spesa del bilancio, per l’esercizio finanziario 2009, assegna al capitolo 102341, UPB 07.02.006, denominato “Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica”, l’importo di € 800.000,00;

Richiamato, altresì, il Regolamento n. 1/Reg. del 5.08.2004 concernente “Regolamento di attuazione dell’art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica”;

Dato atto, in particolare, che il predetto Regolamento prevedeva, in prima applicazione, che le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del bilancio regionale sul citato capitolo 102341 fossero ripartite per il triennio 2003-2005 tra le Amministrazioni provinciali abruzzesi secondo percentuali da aggiornare decorsa la fase di prima applicazione (art. 1, comma 4);

Ritenuto, peraltro, di non poter assumere a riferimento neanche il riparto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 723 dell’1.08.2008, in quanto detto atto produce effetti limitati si danni accertati per l’annualità 2007;

Dato atto, pertanto, che, al fini del riparto del predetto stanziamento, appare necessario rivedere il citato Regolamento in particolare sotto il profilo specifico dei criteri di riparto delle risorse tra le Amministrazioni provinciali;

Ritenuto che, nelle more della ridefinizione del criteri di riparto, è tuttavia necessario procedere all’impegno delle risorse iscritte nel capitolo 102341 a favore dell’insieme delle quattro Province, rinviando a successivo/i atto/i la liquidazione ed il pagamento della predetta somma di € 800.000,00;

Vista la L.R 14.9.99 n. 77 e s.m.i.;

DISpONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

-    di impegnare a favore delle Amministrazioni provinciali di Pescara, L’Aquila, Chieti Teramo la somma complessiva di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) sul capitolo n. 102341 – UPB 07 02 006 - del bilancio di previsione 2009 della Regione Abruzzo, quale contributo destinato alle province abruzzesi per danni causati dalla fauna selvatica;

-    di rinviare a successivo/i e specifico/i atto/i la liquidazione ed il pagamento della predetta somma in applicazione delle percentuali di riparto che scaturiranno dalla revisione dei criteri secondo quanto previsto nel Regolamento n. 1/Reg. del 5.08.2004 concernente “Regolamento di attuazione dell’art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dada fauna selvatica” per le finalità previste dalla legge citata in oggetto;

-    di comunicare la presente determinazione alle Amministrazioni interessate e disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonchè sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/caccia)

ildirigente del servizio

Dott. Antonio Di Paolo