IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 recante: Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)

1.   Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di istituti, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449, commi 1° e 3° secondo capoverso, e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centoottanta) giorni. Per le società di capitali in osservanza delle disposizioni del codice civile, per le nuove nomine occorre aspettare la prima assemblea utile ove è prevista l’approvazione del bilancio.”

Art. 2
(Modifiche all’art. 2 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27)

1.   Il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 è sostituito dal seguente:

“3. Entro il 31 dicembre 2010, gli enti dipendenti della Regione di cui al comma 2 dell'art. 1, conformano i propri statuti alle previsioni normative di cui all’art. 1.

      In particolare le società partecipate nelle quali la partecipazione consente alla Regione Abruzzo il controllo dell'assemblea straordinaria devono prevedere nei propri statuti:

a)   le nomine dirette ai sensi dell’art. 2449 comma 1 c.c. nel rispetto del principio di proporzionalità tra Amministratori designati dalla Regione e la quota di partecipazione regionale  alla quota di controllo del capitale societario.

b)   la causa di decadenza ex art. 2399 ultimo comma c.c. per gli organi di controllo uniformata ai principi dell’art. 1 comma 2 della presente legge.”

Art. 3
(Abrogazioni)

1.   I commi 1 e 2 dell’art. 2 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 sono abrogati.

Art. 4
(Modifiche all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27)

1.   Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/2005 sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. Gli organi di controllo degli enti di cui al comma 2 hanno una durata effettiva pari a quella determinata dalle singole leggi di settore.

3 ter. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo industriale di cui alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 56 recante "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", hanno una durata pari a cinque anni decorrenti dalla nomina. La presente disposizione si applica anche ai Collegi sindacali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 5
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 9 Novembre 2009

il presidente

Giovanni Chiodi