IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1.   La Regione Abruzzo, in conformità all’art. 117 della Costituzione e nell’ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti comunitari e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2.   La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto partecipa ai programmi e progetti promossi dall’Unione Europea, promuove la conoscenza delle attività dell’Unione Europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall’Unione Europea.

Art. 2

(Rapporti Consiglio-Giunta regionale)

1.   Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l’attività della Giunta regionale in materia comunitaria, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.

2.   In conformità al comma 4 dell’art. 44 dello Statuto il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l’Unione europea, nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

3.   La Giunta regionale ed i Direttori regionali, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono tempestivamente alla Commissione Consiliare permanente competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche comunitarie della Regione.

Art. 3

(Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)

1.   La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalità stabilite dall’art. 5 della L. 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2.   Il Consiglio regionale ricevuti i documenti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 della L. 11/2005, nonché le informazioni sui progetti e sugli atti di competenza delle regioni di cui al comma 2 dell’art. 5 della L. 11/2005, adotta e trasmette le proprie osservazioni, utili alla formazione della posizione italiana, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi del comma 3, dell’art. 5 della L. 11/2005.

3.   Le osservazioni di cui al comma 2, possono essere proposte dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal Componente la Giunta competente per le politiche comunitarie e da ciascun Consigliere regionale e sono discusse ed approvate dalla Commissione Consiliare permanente competente in materia di politiche europee ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

4.   La Commissione per l’istruttoria degli atti relativi alle osservazioni di cui al comma 3 si avvale della collaborazione dell’Osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles, di cui all’art. 6 della L. R. 26.04.2004, n. 15 (Legge Finanziaria regionale 2005).

Art. 4

(Sessione comunitaria)

1.   Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio, secondo le procedure previste dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, si riunisce in sessione comunitaria per l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto comunitario, nonchè per la formulazione delle osservazioni di cui all’articolo 3.

2.   L'esame degli atti di cui al comma 1 è contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell’articolo 5.

3.   Il Consiglio regionale a conclusione della sessione comunitaria può approvare apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti.

Art. 5

(Attuazione degli obblighi comunitari – Legge comunitaria regionale)

1.   La Regione per l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge comunitaria regionale.

2.   Il progetto di legge comunitaria regionale è presentato al Consiglio dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno unitamente alla relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto comunitario e deve indicare nel titolo  l’intestazione “Legge comunitaria regionale” con indicazione dell’anno di riferimento.

3.   La legge comunitaria regionale è la legge con cui la Regione persegue l’adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 2 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio nella sessione comunitaria.

4.   La legge comunitaria regionale è trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri unitamente alla relazione.

5.   La legge comunitaria regionale:

a)             recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione Europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive comunitarie e dispone quanto necessario per completare l’attuazione dei regolamenti comunitari;

b)             stabilisce disposizioni per l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c)   dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all’attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

d)             autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi comunitari e detta criteri e principi necessari;

e)   prevede disposizioni necessarie all’attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’Unione Europea.

6.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria regionale il Presidente della Giunta, ovvero il Componente la giunta competente per le politiche comunitarie, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione Consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

Art. 6

(Attuazione in via regolamentare)

1.   La legge comunitaria regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.

2.   I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a)             individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b)             prevedono l’esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c)             stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione di cui all’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni.

3.   Le disposizioni della legge comunitaria regionale che autorizzano l’emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l’esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia in sede redigente previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche comunitarie, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

(Notifica dei regimi di aiuto)

1.   La Regione assicura il rispetto delle disposizioni degli artt. 87 e 88 del Trattato sull’Unione Europea in materia di aiuti di stato.

2.   Le leggi regionali e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta a carattere programmatorio, che istituiscono o modificano regimi di aiuto devono contenere la clausola attestante l’obbligatorietà della notifica alla Commissione dell’Unione Europea e immediatamente dopo la loro pubblicazione sono notificate a cura del Presidente della Giunta allo Stato per il successivo inoltro alla Commissione europea.

Art. 8

(Norme organizzative)

1.   Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Abruzzo, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per il Consiglio.

Art. 9

(Abrogazioni)

1.   L’art. 173 della L.R. 26.4.2004, n. 15 è abrogato.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 30 Ottobre 2009

Giovanni Chiodi