1.   Il quadro normativo vigente

L’art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. definisce il “centro di raccolta” come l’area “omissis .. presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto degli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Con il D.M. 8 Aprile 2008 recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata”, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). ha definito il regime autorizzativo e sono state emanate le norme tecniche minime cui devono conformarsi i predetti centri di raccolta comunali o intercomunali.

Tale decreto è stato recentemente integrato con il D.M. Ambiente 13.05.2009, pubblicato sulla G.U. del 18.7.2009. L’integrazione si è resa necessaria per apportare alcune correzioni al testo del provvedimento e ha introdotto alcune novità.

Si chiarisce che i centri di raccolta devono essere approvati ai sensi della normativa edilizia e urbanistica, ovvero mediante concessione edilizia (o autorizzazione edilizia ove necessario), che pertanto costituisce l’autorizzazione alla realizzazione dei centri.

Per l’esercizio dei centri di raccolta occorre, esclusivamente, in alternativa:

-             l’iscrizione all’Albo gestori ambientali del soggetto gestore, cui deve essere affidato il servizio di gestione del centro di raccolta da parte dell’Amministrazione Comunale;

-    la gestione in economia del centro da parte del Comune, senza obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali.

Con le nuove direttive ministeriali ogni Comune può approvare la realizzazione del centro di raccolta nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica, senza specifica autorizzazione in materia di rifiuti, accelerando i tempi per una corretta esecuzione ed attivazione del centro di raccolta.

Non occorre alcun provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il D.M. 13.05.2009 consente il conferimento ai centri di raccolta anche da parte dei gestori del servizio pubblico, prima esclusi dal testo del D.M. 8.04.2008. Pertanto i centri di raccolta sono a servizio non solo delle utenze domestiche e non domestiche ma anche dei suddetti gestori per l’attività di raggruppamento dei rifiuti differenziati conferiti.

Il D.M. 13.05.2009 ha inoltre incrementato le categorie di rifiuti conferibili nei centri di accolta, aggiungendo ulteriori tredici categorie a quelle già previste dall’originaria versione del Dm 8 aprile 2008. Si sottolinea l’assenza del CER 20 03 01, relativo ai rifiuti indifferenziati. Questi ultimi, pertanto non potranno essere conferiti nei centri di raccolta approvati ai sensi del D.M. 8.04.2008.

Si evidenzia che l’approvazione comunale dei centri di raccolta è possibile esclusivamente nella fattispecie prevista nel citato decreto, cioè qualora vengano conferiti in maniera differenziata solo i rifiuti ivi elencati, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, anche tramite il gestore del servizio pubblico.

Di conseguenza, qualora il centro di raccolta in progetto si discosti da quanto previsto dal D.M. 8.04.2008 (per esempio riguardo ai codici CER conferibili, a trattamenti aggiuntivi. .. etc.), sarà necessario acquisire la relativa autorizzazione provinciale (ordinaria o semplificata), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si sottolinea, inoltre. che il D.M. 13.05.2009 prevede un tempo di 6 mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. (fino alla data del 18.01.2010). per l’adeguamento dei centri di raccolta ai requisiti minimi strutturali in esso enunciati.

2.   L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

In base al D.M. 8.04.2008 e s.m.i. i soggetti gestori dei centri di raccolta devono essere iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali nei modi e nelle forme stabilite dall’art 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prestando idonea garanzia finanziaria. Il D.M. 8.04.2008 ha affidato ad una delibera del Comitato nazionale dell’Albo i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria necessarie per l’iscrizione all’Albo.

In attuazione della riformulata versione del D.M. 8.04.2008. l’Albo Gestori Ambientali ha emanato una nuova Deliberazione 20 luglio 2009 “Criteri e requisiti per l‘iscrizione all‘Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell‘attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell‘ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell‘articolo 183, comma 1, lettera cc.), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni”, recante criteri e requisiti per l’iscrizione necessaria allo svolgimento della attività di gestione dei centri comunali di raccolta.

Ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, la deliberazione in parola chiede la pregressa iscrizione al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA), un numero minimo di personale addetto rispondente a precisi requisiti professionali, la nomina di un idoneo responsabile tecnico, una capacità economica minima e la prestazione di una garanzia finanziaria.

3.   La direttiva regionale sulle stazioni ecologiche

La Regione Abruzzo ha a suo tempo approvato con DGR n. 131 del 22.02.2006 “Linee guida per la realizzazione e la gestione delle stazioni ecologiche o di conferimento dei rifiuti urbani (S.E.) Art. 19, comma 1 ed art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. 28/04/2000 , 83”. pubblicata sul B.U.R.A. n. 33 Speciale del 29/03/06. Le linee guida si riferiscono alle “stazioni ecologiche” di cui all’art. 3, comma 1, lett. k) della L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., che vengono autorizzate dalle Province ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s m.i. (procedure ordinarie o semplificate). Le linee guida per le stazioni ecologiche, che intendono anche precisare le caratteristiche tecniche e gestionali minime che gli devono possedere per un funzionamento ecologicamente sostenibile, sono consultabili sul sito internet www.regione.abruzzo.it nel canale tematico “Gestione rifiuti”.

Le direttive di cui alla DGR n. 131 del 22.02.2006, sono applicabili per impianti che non sono realizzati ai sensi del D.M. 8.04.2008 e s.m.i.

4.   Il regolamento-tipo di gestione delle stazioni ecologiche

Con DGR n. 318 del 29.06.2009 “Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta”, la Regione Abruzzo ha provveduto ad approvare uno schema di regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta (per quanto compatibile con il D.M. 13.05.2009), introducendo un sistema di premialità denominato “ECOCARD”. Lo schema di regolamento è riferibile alle stazioni ecologiche ed ai centri di raccolta per quanto non in contrasto con il D.M. 13.05.2009.

Al fine di delineare un quadro tecnico-gestionale completo dei centri comunali di raccolta, il Servizio Gestione Rifiuti, ha in corso di elaborazione una direttiva regionale di applicazione del D.M. 13.05.2009 che sarà pubblicata sul B.U.R.A..

5.   Disposizioni alle Province

Con la presente si invitano le Province a voler verificare l’adeguamento dei centri di raccolta comunali ai dettami minimi del D.M. 8.04.2008 e s.m.i. entro i termini richiesti, comunicando al Servizio Gestione Rifiuti le risultanze dei controlli.

Si rappresenta, a tal proposito, che scaduti i termini per l’adeguamento, non saranno ritenute giustificate le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dai Sindaci ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nelle more del conseguimento delle autorizzazioni provinciali ai sensi del testo unico ambientale.

Nel richiedere una collaborazione fattiva e la massima informazione agli EE.LL. interessati, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott Franco Gerardini