A seguito di ulteriori approfondimenti e richieste di chiarimenti da parte di Enti interessati di quanto disposto nella Circolare n. 1/09, in corso di pubblicazione sul B.U.R.A., si precisa quanto segue:

1.   Punto 3 della Circolare n. 1/2009 – Applicazione della sanzione del 10% ai sensi della DGR n. 167 del 24.02.2007.

La sanzione del 10% di cui alla DGR n. 167/2007 si applica all’Ente inadempiente in caso di accertata inattività e/o inosservanza degli obblighi previsti dalla DGR stessa nei territori interessati da provvedimenti regionali straordinari adottati ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e degli artt. 13 e 31 dell’ex L.R. 83/2000 e s.m.i., sino all’entrata in vigore della L.R. n. 45/07 s.m.i. .

Nello specifico, si precisa che i provvedimenti straordinari regionali vigenti nel predetto periodo, sono stati i seguenti:

-             Ordinanza n. 7 del 16 luglio 2007 avente ad oggetto: “Deroga all’art. 13, comma 1, della L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. per il conferimento di rifiuti urbani – Art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 83/00 e s.m.i. – Art. 191  del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Reiterazione Ordinanza Regionale n. 1 del 16.01.2007” per la Provincia di Teramo (B.U.R.A. n. 43 Ordinario del 01.08.2007);

-             Ordinanza n. 8 del 24 agosto 2007, avente ad oggetto: “Intesa Regione Abruzzo – Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – reiterazione dell’ordinanza n. 2 del 27.02.2007 con modifiche ed integrazioni – Deroga all’art. 13, comma 1 della L.R. 83/00 e s.m.i., per il conferimento dei rifiuti urbani  in impianti siti in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza” per le Province di L’Aquila e Teramo (B.U.R.A. n. 51del 14.09.2007);

Si precisa che dall’entrata in vigore della L.R. 45/07 e s.m.i. (22.12.2007) trovano applicazione esclusivamente le sanzioni previste dall’art. 64 della stessa legge, secondo le norme e i principi di cui alla legge n. 689/81 e s.m.i.

2.   Punto 5 della Circolare n. 1/09 – Applicazione del tributo e delle sanzioni in caso di abbandono di rifiuti

In ordine alla richiesta di chiarimenti circa l’applicazione del tributo in caso di abbandono di rifiuti si richiama quanto disposto dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549 che, all’art. 3, comma 32, prevede, in materia di discarica abusiva, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti, il pagamento di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo oltre al tributo medesimo. Si ritiene che la misura del tributo sia pari all’aliquota prevista nella L.R. n. 17/2006 s.m.i. per il conferimento in discarica per il rifiuto tal-quale (Euro 25,00).

I soggetti obbligati al pagamento del tributo sono individuati dall’art. 4 della L.R. n. 17/2006 s.m.i. che trova applicazione laddove sussiste una “discarica abusiva” nei termini previsti dall’articolo 2 D.Lgs n. 36/2003 s.m.i. che la definisce, al primo comma lett. g), “area adibita a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero , trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

Il Servizio Gestione Rifiuti (SGR) e l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni in merito alla presente nota.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Riferimenti utili: e-mail: osservatorio.rifiuti@regione.abruzzo.it Servizio Gestione Rifiuti: Tel. 085.767.2538 - 2546 - 2548 - Fax 085.767.2585.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Franco Gerardini