La presente Circolare n. 1/09 al fine della corretta applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell’addizionale del 20% e dell’applicazione della sanzione del 10%, in considerazione dei numerosi quesiti posti.

1.                  INQUADRAMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

Il tributo speciale e/o “ecotassa” è disciplinato dalla legge 28.12. 1995, n. 549 e s.m.i. “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” , dalla L.R. 16.06.2006, n. 17 e s.m.i. “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., dalla DGR n. 167 del 24.02.2007.

2.                  APPLICAZIONE ADDIZIONALE 20% - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 45/07 e s.m.i.

Ai fini della corretta applicazione dell’addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, si richiamano i seguenti riferimenti normativi:

-    l’art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che: “Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del vento per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’autorità d’ambito… omissis …che ne ripartisce l’onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni .. omissis …”;

-    l’art. 3 della L.R. n. 17/06 e s.m.i. prevede che: “ il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento di rifiuti, è dovuto: a) dal gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo; b) dal gestore dell’impianto di incenerimento per rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia. Il tributo è altresì dovuto a) da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva; b) da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti”;

-    l’art. 62 della L.R. 45/07 e s.m.i. “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani”;

-    l’art. 64, comma 6, lett. a) della L.R. 45/07 e s.m.i., prevede: “…I tributi di cui alla L.R. 17/2006 sono aumentati nella misura del 20%, qualora non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell’AdA di cui all’art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 23, comma 4; l’AdA ripartisce la somma complessiva derivante dall’aumento sui comuni del proprio territorio, in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte dagli stessi…omissis…”.

Alla luce delle disposizioni richiamate, si precisa che la prevista applicazione dell’addizionale del 20% al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), nelle more dell’istituzione delle Autorità d’Ambito (artt. 14, 15 e 16 della L.R. 45/07 e s.m.i.) ed in coerenza con le disposizioni di legge sul tributo speciale, è applicata dal gestore e/o titolare dell’impianto di smaltimento con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento dei rifiuti e che non ha raggiunto gli obiettivi di RD di cui all’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i., con riferimento al metodo di calcolo della % di RD previsto dalla DGR n. 281 del 29.03.2006 e DGR n. 474 del 26.05.2008, per i relativi periodi di riferimento.

E’ evidente che l’addizionale, applicata ai sensi dell’art. 64, comma 6, lett. a) della L.R. 45/07 e s.m.i., recepisce le disposizioni di cui all’art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e non costituisce né una sanzione né un aggiuntivo tributo regionale nei confronti dei Comuni inadempienti.

La norma non apporta alcuna modifica alla L.R. 17/06 e s.m.i. e l’addizionale del 20% è da applicare con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 s.m.i., e decorre dal primo trimestre 2007.

L’addizionale del 20% è dovuta alla Regione Abruzzo.

3.                  APPLICAZIONE SANZIONE 10% - DGR n. 167/07

Per quanto concerne l’applicazione della sanzione del 10% (attuazione Programma RUB), sul tributo speciale di cui alla L.R. 17/06 s.m.i., la stessa trova il proprio presupposto nelle seguenti disposizioni:

-    art. 24, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede: “Il servizio competente della Regione emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata , privilegiando sistemi organizzativi domiciliari e/o di prossimità, al fine di superare le criticità nell’ambito dei territori interessati; inoltre emana direttive per incentivare le imprese che effettuano il recupero di materia a valle delle raccolte differenziate.”

-    art. 64, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede l’applicazione di sanzioni in caso di inosservanza di diverse disposizioni (più precisamente trattasi di alcuni obblighi e divieti) precisando che alcuni richiami nell’articolato errati (riferimento puntuale ad alcuni commi) e sono stati oggetto di rettifica con L.R. 21.11.2008, n. 16 “Provvedimenti urgenti ed indifferibili”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 Straordinario del 26.11.2008.

-    art. 64, comma 2 della L.R. n. 45/2207 e s.m.i., che prevede che l’irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza della province nel cui territorio è stata commessa la violazione, secondo le norme ed i principi di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni”;

-    art. 66 della L.R. n. 45/07 e s.m.i., che abroga tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge;

-    D.G.R. n. 167 della 24/02/2007, che all’Allegato 1 dispone: “Le Province provvedono, ai sensi della L.R. 83/00 e s.m.i. al controllo per il rispetto delle presenti disposizioni. L’accertata inattività e/o inosservanza dei predetti obblighi, comporta, da parte delle Province territorialmente interessate, l’applicazione all’Ente inadempiente, a titolo di sanzione, di un’addizionale del 10% sul tributo speciale, di cui alla L.R. 16.06.2006 n. 17”.

Ne consegue che l’organo competente ad applicare la predetta sanzione del 10% è la Provincia, sia in virtù di una previsione legislativa sia di un atto amministrativo applicativo della legge stessa e che l’ammontare della sanzione è pari ad una maggiorazione del 10% del tributo dovuto.

4.                  RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

In merito all’applicazione pratica delle riduzioni di cui all’art. 5, commi 3 e 5, della L.R. n. 17/06 s.m.i. e delle agevolazioni di cui all’art. 6 della L.R. 17/06 s.m.i., si rileva che le stesse sono tra loro cumulabili, come già specificato nella Circolare applicativa della L.R.16.06.2006, n. 17, pubblicata nel B.U.R.A. n. 11 Speciale del 9.02.2007.

Si precisa altresì che il pagamento del tributo nella misura del 30% dell’ammontare fissato dall’art. 5, comma 2, lett. e) della L.R. 17/06 s.m.i. è escluso per i rifiuti il cui trattamento consiste nella sola riduzione volumetrica, mentre si applica per gli scarti ed i sovvalli di rifiuti urbani e speciali.

5.                  ABBANDONO DI RIFIUTI

Per quanto concerne l’applicazione del tributo e delle sanzioni, in relazione all’abbandono dei rifiuti, è applicabile, per analogia, quanto disposto dall’art. 4, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di discarica abusiva.

Il Servizio Gestione Rifiuti (SGR) e l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni. e-mail: osservatorio.rifiuti@regione.abruzzo.it Tel. 085.767.2538 - 2546 - 2548 - Fax 085.767.2585.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Franco Gerardini