IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1)   di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 N. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e s.m.i., Art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – l’intervento proposto dalla Società CESCA S.a.s. di Contestabile D. & C. – Sede legale: Via Monsignor Bagnoli n. 132 – 67051 AVEZZANO (AQ) di aumento dei quantitativi dei rifiuti trattati nell’impianto di compostaggio da frazione organica di provenienza agricola-industriale e da raccolta differenziata in località “Borgo Incile” nel Comune di Avezzano (AQ) equivalente alla fase R3 (Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006; area identificabile:

-    Carta Topografica Regionale, sul foglio n. 377 – Tavola Ovest tratta dalla versione IGM della Carta D’Italia in scala 1:25.000;

-    Nel N.C.T. del Comune di Avezzano (AQ) al Foglio 62, Particelle 451, 647;

      Per una superficie complessiva di circa 26.778 mq e una potenzialità di trattamento dell’impianto di 15.000 t/anno di F.O.R.S.U. in conformità agli elaborati tecnici e progettuali di seguito elencati:

Giorno 23 Mese di Febbraio Anno 2007

Provincia di L’Aquila

Allegato 1) Autorizzazione allo scarico con possibilità di riutilizzo della acque reflue industriali (acque di prima pioggia trattate) nel corpo idrico superficiale denominato Fosso di strada 46 del Fucino – Ditta Ecocompost Marsica s.r.l. – Insediamento sito in Avezzano, località Borgo Incile, strada 46 del Fucino prot. n. 11935 del 23.02.2007;

Giorno 28 Mese di Maggio Anno 2007

Provincia di L’Aquila

Allegato 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “stabilizzazione compostaggio” punto di emissione E1 – per i fini ed ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 PARTE V – della Ditta C.E.S.C.A. s.a.s. da ubicarsi in Loc. Borgo Incile Strada 46 del Fucino – Comune di AVEZZANO prot. n. 28059 – Rep. N. 90901 – Pratica n. 7 anno 2007 del 28.045.2007;

Giorno 15 Mese di Luglio Anno 2008

Progettista: Ing. Antonio Capassi – Ing. Marco Barbieri

Allegato 3) Relazione tecnica;

Allegato 4) Corografia generale Stralcio IGM scala 1:25.000;

Allegato 5) Estratto catastale scala 1:10.000;

Allegato 6) Planimetria generale intervento (Stato attuale 10.000 t/a) scala 1:500;

Allegato 7) Planimetria generale intervento (forsu 15.000 t/a) scala 1:500;

Allegato 8) Planimetria generale quotata (forsu 15.000 t/a) scala 1:500;

Allegato 9) Planimetria generale dei flussi idrici (forsu 15.000 t/a) scala 1:500;

Allegato 10) Planimetria delle aree funzionali (forsu 15.000 t/a) scala 1:500;

Allegato 11) Planimetria percorsi interni (forsu 15.000 t/a) scala 1:500;

Allegato 12) Planimetria reti elettriche e trasporto dati (forsu 15.000 t/a) scala 1:500;

Allegato 13) Sezioni (forsu 15.000 t/a) 1:100;

Allegato 14) Biofiltro scale 1:100 – 1:50 – 1:20;

Allegato 15) Vasche stoccaggio e prima pioggia;

Allegato 16) Lay out biocelle (forsu 15.000 t/a) scale 1:100 – 1:50 – 1:20;

Allegato 17) Lay out platea insufflata (forsu 15.000 t/a) scale 1:100;

Allegato 18) Diagramma di flusso (forsu 15.000 t/a);

 

Giorno 23 mese di Febbraio Anno 2009

Ing. Antonio Capassi

Allegato 19) Relazione di Conformità alla D.G.R. n. 400/04 e s.m.i.;

 

Mese di Aprile Anno 2009

Ing. Antonio Capassi – Ing. Marco Barbieri

Allegato 20) Relazione specialistica idraulica e idrologica rivisitata in base a quanto richiesto dal Servizio Genio Civile di Avezzano;

 

Anno 2009

Ing. Antonio Capassi

Allegato 21) Relazione tecnica integrativa relativa alla disciplina delle acque di prima pioggia, ai sensi della L.R. n. 17/2008;

2)   autorizzare la Società C.E.S.C.A. S.a.s. di Contestabile D.& C. S.a.s.:

2.1)   Alla realizzazione ed esercizio ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., le iniziative di cui al punto 1);

2.2)   Alle emissioni in atmosfera in conformità con il Q.R.E. (Quadro riassuntivo delle emissioni) Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

2.3)   Allo scarico delle acque reflue industriali consistenti in acque di prima pioggia sottoposte a trattamento depurativo derivanti dall’impianto di compostaggio di cui all’oggetto nel corpo idrico superficiale denominato Fosso di strada 46 del Fucino, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali di cui al precedente punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

Rifiuti:

      della Direzione Lavori Pubblici – Servizio Idrico Integrato – Gestione Integrata dei Bacini Idrografici – Difesa del Suolo e della Costa – Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila – Ufficio Tecnico di Avezzano:

3.1)   Rispetto dell’art. 96, lettera f, del R.D. n. 523/1904 per quanto attiene le distanze da ogni tipo di manufatto dai corsi d’acqua;

      della Direzione Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti:

3.2)   Elenco Codici CER autorizzati con Determina Dirigenziale n. DF3/61 del 28.06.2005:

 

N. ord.

C.E.R.

Descrizione

Nuovo C.E.R.

Descrizione

 

1

200108

Frazione organica di RSU raccolta separatamente

200108

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

 

 

200302

Idem

200302

Rifiuti dei mercati

 

2

020103

Rifiuti vegetali dalle coltivazioni agricole

020103

Scarti di tessuti vegetali

 

3

030102

Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero

030101

Segatura etc. esclusi 030104

 

 

030101

Idem

030101

 

 

 

030103

Idem

030105

 

 

 

030301

Idem

030301

Scarti di corteccia e di legno

 

4

020304

Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali

020304

Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

 

 

020501

Idem

020501

 

 

 

020701

Idem

020701

Rif. prodotti da op. lavaggio,pul. macin.

 

 

020702

Idem

020702

Rif. prod. dist. bevande

 

 

020704

Idem

020704

 

 

5

040201

Rifiuti tessili di origine vegetale; cascami e scarti di cotone, di lino, di canapa

040221

Rif. Da fibre tessili grezze

 

6

040202

Rifiuti tessili di origine animale; cascami e scarti di lana , di seta

040221

 

 

 

7

020106

Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenuti con processi di separazione

020601

Feci animali etc.

 

8

150103

Scarti di legno non impregnato

150103

Imballaggi in legno

 

 

200107

Idem

200138, 191207, 200307

 

 

 

030101

Idem

030101

 

 

 

030199

Idem

030199

 

 

9

200101

Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate

200101, 150101

Imballaggi in carta e cartone, carta e cartone

 

 

150101

Idem

150101

 

 

10

030306

Fibra e fanghi di carta

030309, 030310, 030311

 

 

11

020102

Contenuto dei prestomaci

020102

Scarti di tessuto animali

 

12

200201

Rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale

200201

Rifiuti biodegradabili

 

13

190805

Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione dell’industria agro-alimentare

190805

Fanghi prod. da tratt. acque ref. urb.

 

 

020201

idem

020201

 

 

 

020204

idem

020204

 

 

 

020301

idem

020301

 

 

 

020305

idem

020305

 

 

 

020403

idem

020403

 

 

 

020502

idem

020502

 

 

 

020603

idem

020603

 

 

 

020705

idem

020705

 

 

 

030302

idem

030302

 

 

 

040107

idem

041007

 

 

 

190602

idem

190605, 190606

 

 

14(**)

100101

Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con caratteristiche di cui al punto 18.11

 

 

 

 

100102

Idem

 

 

 

 

100103

Idem

 

 

 

 

(*) Secondo lo schema di trasposizione di cui alle Decisioni CEE 2000/532 – 2001/118 e 119 e 2001/573

 

(**) Si tratta delle ceneri provenienti da santifici, in polvere o granuli privi di sostanze pericolose

 

Per una potenzialità impiantistica di 15.000 t/a;

Emissioni in atmosfera:

3.3)   Adeguare a nuovi limiti, qualora più restrittivi;

3.4)   L’autorizzazione è concessa a decorrere dall’entrata in funzione dell’impianto nella configurazione ampliata di cui all’oggetto. Nelle more dell’entrata in esercizio dell’impianto nella configurazione in oggetto trova validità ancora la Determina Dirigenziale prot. n. 28059 del 28.05.2007;

3.5)   Il controllo periodico del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto 3.7);

3.6)   Gli ulteriori controlli devono avere una frequenza quadrimestrale per il punto di emissione E1 elencato nella tabella riassuntiva allegata e facente parte integrante del presente atto (all. n. 1);

3.7)   Tutti i controlli di cui ai precedenti punti 3.5), 3.6), devono essere effettuati a cura della Ditta: la data, l’orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati a firma del gestore dell’impianto su apposito registro vidimato dal competente Servizio di questa Amministrazione;

3.8)   Nel medesimo registro di cui al precedente punto 3.7), vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

3.9)   Per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell’Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

3.10) Eventuali modifiche agli impianti devono essere comunicate dal gestore, ai sensi dell’art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, al Comune, all’ARTA e alla AUSL territorialmente competenti; se la modifica è sostanziale il gestore presenta una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

3.11) La predisposizione delle postazioni di campionamento degli effluenti gassosi con idonee strutture di accesso ai punti di prelievo, allestite secondo le vigenti norme di sicurezza;

3.12) I sistemi di abbattimento adottati per il trattamento degli effluenti devono essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nelle schede tecniche di manutenzione del costruttore;

3.13) Di comunicare alla Provincia di L’Aquila, al Comune di Avezzano (AQ), all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e alla AUSL di Avezzano-Sulmona – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, entro le otto ore successive all’evento, eventuali interruzioni del normale funzionamento del sistema di abbattimento, di annotare le suddette sull’apposito registro punto 3 lettera 3.7) e di interrompere l’attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;

3.14) Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;

3.15) La Società C.E.S.C.A. S.a.s. è obbligata a trasmettere le comunicazioni di cui al punto 3) al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, al Comune di Avezzano, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e alla A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

3.16) Le inosservanze delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria, saranno perseguite ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

3.17) La presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell’impianto o concernente la sua sicurezza;

3.18) Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;

3.19) Sono FATTI SALVI i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

         Scarichi idrici:

3.20) La presente autorizzazione è valida a partire dall’entrata in esercizio dell’impianto nella configurazione di cui all’oggetto nelle more della quale trova ancora validità la Determina Dirigenziale prot. n. 11935 del 23.02.2007:

         L’attribuzione delle responsabilità è la seguente:

3.21) Il Sig. Domenico Contestabile, legale rappresentante della Ecocompost Marsica S.r.l., è titolare della presente autorizzazione;

3.22) L’ing. Antonio Capassi è il Direttore Tecnico dell’impianto e in capo al medesimo risiedono le responsabilità connesse alla conduzione dell’attività e al rispetto degli adempimenti legati alle condizioni e prescrizioni imposte dalla normativa e dai provvedimenti autorizzativi;

3.23) Lo scarico delle acque reflue deve rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del D.L.vo 152/06 sia nel caso di avvio al riutilizzo nel processo produttivo sia nel caso di avvio allo scarico nel corpo idrico ricettore;

3.24) Devono essere effettuate, a cura dell’Ing. Antonio Capassi, almeno due volte l’anno, una per ogni semestre, le analisi delle acque reflue, con tempestivo invio delle stesse a questa Amministrazione, specificando se le acque reflue analizzate sono state inviate allo scarico oppure al riutilizzo; la prima delle analisi deve altresì comprendere l’indagine dei parametri di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 del D.L.vo 152/06;

3.25) L’ing. Antonio Capassi deve inviare una relazione annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno) descrittiva della gestione del sistema di trattamento dell’acqua di prima pioggia con avvio delle relative acque reflue al riutilizzo oppure allo scarico, nelle quale sia riportato l’andamento degli eventi piovosi nell’anno (numero, intensità, durata, intervallo tra due eventi successivi), le quantità di acqua di prima pioggia trattata avviata al riutilizzo e/o scaricata, con riferimento ai singoli eventi e al totale nell’anno;

3.26) In caso di inconvenienti e/o anomalie, l’Ing. Antonio Capassi deve dare immediata comunicazione a questa Amministrazione e al Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A., seguita da relazione sulla gestione dell’impianto, con indicazione delle cause e dei provvedimenti adottati;

3.27) L’Ing. Antonio Capassi deve mantenere i pozzetti di ispezione e campionamento accessibili agli Organi di Controllo, a norma di legge;

3.28) L’Ing. Antonio Capassi deve conservare la presente autorizzazione, completa della documentazione allegata ed esibirla in caso di controllo all’autorità competente;

3.29) Il Sig. Domenico Contestabile e l’Ing. Antonio Capassi devono comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle caratteristiche dell’impianto, dello scarico o della titolarità dello stesso;

4)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di miglioramento impiantistico che della fase di esercizio;

5)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (miglioramento impiantistico e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 45/2007 e s.m.i.;

6)   di stabilire che l’avvio dell’impianto e l’esercizio provvisorio dello stesso, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

6.1)   La documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 13;

6.2)   Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

-    L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-    L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

-    Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

7)   di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione del miglioramento impiantistico deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

7.1)   La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

7.2)   La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

7.3)   L’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

7.4)   Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

7.5)   L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

7.6)   Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo,

9)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

9.a)   Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

9.b)   Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

9.c)   Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

9.d)   Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

10) di richiamare la Società C.E.S.C.A. S.a.s. di Contestabile Domenico & C. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di L’Aquila – Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale – Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

11) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quando, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a)  alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b)  alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c)   alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

12) di disporre che all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto nella sua configurazione ampliata, oggetto del presente provvedimento, la Determina Dirigenziale n. DF3/61 del 28.06.2005 e la Determina Dirigenziale n. DN3/61 del 11.05.2007 rilasciate dalla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti insieme con la Determina Dirigenziale prot. n. 28059 del 28.05.2007 e la Determina Dirigenziale prot. n. 11935 del 23.02.2007 rilasciate dall’Amministrazione Provinciale di L’Aquila sono da intendersi automaticamente revocate;

13) di obbligare la Società:

-    di possedere, nel corso della fase di realizzazione dei miglioramenti al complesso impiantistico, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase medesima. Terminata la medesima fase ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 05.09.2007;

-    di prestare prima dell’avvio effettivo dell’esercizio dei miglioramenti al complesso impiantistico adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D- Allegato E e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

-    al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.)), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N. 45 e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

14) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

15) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società C.E.S.C.A. S.a.s. di Contestabile D.& C. - Sede Legale: Via Monsignor Bagnoli, 132 - 67051 Avezzano (AQ);

16) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

17) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

Segue allegato