IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto legislativo 17.08.1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” s.m.i;

Richiamato l’art. 18 del D.Lgs. 334/99, integrato con modifiche dall’art. 10 del D.Lgs. 238/05, che prevede il raccordo tra le funzioni dell’ARTA con quelle del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 577/82 e degli altri organismi tecnici coinvolti nell’istruttoria;

Richiamato, altresì, l’art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., inerente le misure di controllo (verifiche ispettive), atte a verificare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, poste in essere dal gestore dello stabilimento, nonché dei relativi sistemi di gestione della sicurezza adottati;

Ritenuto necessario che la Regione Abruzzo - Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, provveda a mettere in atto le misure di controllo per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., come già avviene a livello nazionale, per gli stabilimenti soggetti all’art. 8 del medesimo decreto;

Considerato che tali verifiche ispettive, previste dall’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., per gli stabilimenti rientranti nella disciplina degli art. 6 e 7 dello stesso decreto, sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente;

Richiamato l’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., che ha stabilito che, fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dell’Interno, della Sanità e dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, d’intesa con la Conferenza Stato - Regioni di cui all’art. 25 comma 3, le misure di controllo di cui allo stesso articolo, sono effettuate conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale ed internazionale;

Viste le “Linee guida recanti criteri e procedure con cui andranno condotte, nelle more del decreto previsto dall’articolo 25, comma 3 del D.Lgs. 334/99, le verifiche ispettive di cui al decreto dei Ministero dell’Ambiente 5 novembre 1997 e al citato articolo 25 del D.Lgs. 334/99, come modificato dal D.Lgs. 238/05” (Linee Guida), indicate dal MATTM – Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, con decreto protocollo n. DSA-DEC-2008- 00262 del 29.04.08;

Richiamata la DGR n. 600 del 05.06.2006 che ha approvato un Protocollo d’Intesa denominato “Attuazione del D.Lgs. 334/99 (Seveso 2) e D.Lgs. 238/05 (Seveso 3) per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, sottoscritto tra la Regione Abruzzo – ex Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e l’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN3/1056 del 16.10.2006, con cui si è provveduto a nominare il “Gruppo di Lavoro” in attuazione dell’art. 1, comma 3 del “Protocollo d’Intesa”, sottoscritto in data 11.08.2006, tra la Regione Abruzzo, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e l’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale, in attuazione della D.G.R. n. 600 del 05.06.2006;

Richiamata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. DN3/110 del 24.08.2007, con cui sono approvati il verbale di riunione del Gruppo di Lavoro di cui all’art. 1, comma 3 del “Protocollo d’Intesa” ed il documento contenente: “Criteri e metodi per l’effettuazione delle verifiche ispettive negli stabilimenti”, di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;

Dato atto che l’art. 2 del predetto “Protocollo d’Intesa” prevede l’istituzione di “commissioni ispettive”, designate dalle citate amministrazioni, costituite da personale ad hoc, all’uopo formato e abilitato per l’effettuazione dei controlli ispettivi, sulla base di un apposito programma predisposto annualmente;

Vista la nota della Regione Abruzzo, ex Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, prot. n. 17172/DN3 del 07.09.2007, con la quale si chiede un incontro con le Amministrazioni interessate, ai fini dell’attuazione del citato “Protocollo d’Intesa”, in particolare per la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti soggetti agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99;

Viste le Determine dirigenziali prot. n. DN3/180 del 7 dicembre 2007 e prot. n. DN3/274 del 3 ottobre 2008 di nomina e modifica della “Commissione ispettiva” di cui all’art. 2, comma 2, del citato “Protocollo d’Intesa”, da ultimo composta dall’Ing. Franco Campomizzi (Regione Abruzzo), dall’Ing. Dante Ambrosiani (CNVVF), dall’Ing. Attilio Vasile (ISPESL), dall’Ing. Giovanni Bongiovanni (A.R.T.A. Abruzzo);

Considerato, altresì, il carattere d’urgenza e di indifferibilità del controllo sulle attività a rischio di incidente rilevante, in attesa del trasferimento delle funzioni, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 112/98 e del recepimento legislativo della normativa da parte della Regione Abruzzo;

Viste, le note prot.n. 26124/DN3 del 07.12.2007, prot.n. 8050/DN3 del 27.03.2008, prot.n. 23706/DN3 del 02.10.2008, prot.n. 26491/DN3 del 31.10.2008 e prot.n. 29497/DN3 del 03.12.2008, della ex Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, di avviso delle visite ispettive di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i, da svolgersi presso la Ditta COPEMA S.r.l., con sede in Città S. Angelo (PE);

Vista la nota dell’ARTA Abruzzo - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, prot. n. 3854 del 16.07.2009, con la quale si trasmette il “Rapporto finale di ispezione” presso lo stabilimento COPEMA S.r.l. di Città Sant’Angelo (PE), riguardante le attività di cui alla disciplina degli art. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;

Preso atto delle conclusioni contenute nel “Rapporto finale di ispezione”;

Considerato in particolare che la verifica ispettiva:

1.   “omissis … non ha rilevato non conformità intese come mancato soddisfacimento di un requisito previsto dalle norme vigenti ovvero la mancata osservanza di norme tecniche di settore.”;

2.   che “Lo stabilimento COPEMA S.r.l. di Città Sant’Angelo, ha predisposto il Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed ha adottato Sistema di gestione della Sicurezza per raggiungere gli obbiettivi previsti nella Politica di prevenzione.”;

3.   che “Il Sistema Gestione della Sicurezza, nel suo complesso, risponde a quanto previsto dalla normativa e dal documento di politica.”;

4.   che “In merito ai sistemi tecnici la Commissione non ha rilevato non conformità intese come mancato soddisfacimento di un requisito previsto dalle norme vigenti ovvero la mancata osservanza di norme tecniche di settore.”;

Considerate le “raccomandazioni” della Commissione ispettiva, espresse nel “Rapporto finale di ispezione”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 77/99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di APPROVARE il “Rapporto finale di ispezione” dello stabilimento COPEMA S.r.l., via della Cona, 133 - Città Sant’Angelo (PE), Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, riguardante le attività di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e “Linee Giuda” richiamate in premessa, con le relative raccomandazioni espresse dalla Commissione ispettiva;

2.   di NOTIFICARE alla Ditta COPEMA S.r.l. - Città Sant’Angelo (PE), il presente provvedimento contenente il “Rapporto finale di ispezione” comprensivo delle “raccomandazioni” indicate dalla commissione ispettiva che di seguito sono, in sintesi, riportate dal cap. 12 “Conclusioni”:

12.3 – Raccomandazioni della commissione

 

Rif.

Raccomandazioni

2.iii

1. Maggior dettaglio nel programma di formazione trimestrale.

2. Riportare i test di verifica nel verbale dell’incontro formativo ed effettuare la discussione sulle verifiche dello stesso incontro.

3. Ridurre il numero di questi dividendoli in gruppi omogenei da sottoporre al personale in incontri diversi.

4. La Safety Card sia implementata con un test di verifica da richiedere ad autisti occasionali.

3.i

5. Si raccomanda di aggiornare regolarmente le schede di sicurezza delle sostanze pericolose.

3.ii

7. Adottare periodicità coerenti tra registro antincendio e procedura P7.

8. Semplificare la modulistica del registro antincendio e abbreviare la periodicità di

    controllo degli impianti antincendio.

9. Integrare la scheda di verifica con una colonna sui provvedimenti adottati sulla scorta delle risultanze ed in particolare informazioni sulla sostituzione di elementi critici.

10. Correlare la verifica degli elementi critici alla loro affidabilità.

4iii

11. I valori dei parametri operativi in condizioni normali devono essere esplicitati sia nella   documentazione che in corrispondenza dei punti di controllo sui serbatoi con la procedura per la messa in sicurezza in condizioni anomale.

12. Deve essere riportata la posizione di apertura e chiusura per tutte le intercettazioni.

13. La cartellonistica di prescrizione deve essere adeguata.

4.iv

14. Nelle schede di verifica degli elementi critici siano riportati gli interventi effettuati con   causa che li ha richiesti, l’esito degli stessi e la ripresa di operatività dell’oggetto dell’intervento.

4.v

15. I requisiti di conformità dei prodotti e la qualificazione e/o certificazione di ditte/addetti  siano specificati nella lettera di commessa.

16. Le norme che regolano lo smaltimento di prodotti sostanze devono essere specificate nelle procedure corrispondenti.

6.ii

17. Evidenziare nel PEI il ruolo di ciascun addetto nelle diverse fasi dell’emergenza.

6.iv

18. Sintetizzare le schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose allegate alla Scheda  Informativa.

19. Predisporre apposita procedura per rendere il sito agibile dopo l’incidente rilevante

20. Integrare la procedura P14 con una parte relativa all’investigazione post incidente  finalizzata anche alla salvaguardia delle prove oggettive.

7.i

21. Implementare il sistema di valutazione delle prestazioni, attualmente solo definito,  facendo riferimento a specifiche norme,ad es. UNI 9001

7.ii

22. definire una classificazione degli eventi incidentali.

23. Prevedere una discussione periodica sulle informazioni ricevute dal Comitato tecnico  GPL con registrazione dell’evento in apposito verbale.

 

3.   di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento, ad esclusione dell’allegato, sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini