IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-    che, con Legge Regionale 8 novembre 1994, n. 85 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, viene data attuazione all’art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

-    che, in particolare, la stessa L.R. n. 85/94, all’art. 2, istituisce l’Albo Regionale delle cooperative sociali ed all’art. 3 stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione, al medesimo Albo, delle cooperative e loro consorzi che ne fanno domanda;

-    che, con L.R. 12 novembre 2004, n. 38, si è proceduto al riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

-    che, nelle more dell’attuazione della L.R. n. 38/04, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi, limitatamente, alle tipologie “A”, “B” e “C”, continuano ad essere disposte, dal competente Servizio della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i. previo conforme parere della Commissione regionale per la cooperazione sociale istituita a norma dall’art. 92, comma 1, L.R. n. 15/04;

RILEVATO

-    che la L.R. 01 ottobre 2007, n 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “…a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;

-    che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;

-    che il comma 3 dell’art. 8 medesimo riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

CONSIDERATO

-    che il Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04, ha effettuato, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

-    che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto, per ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo, alle Camere di Commercio territorialmente competenti, il certificato storico di vigenza di iscrizione;

CONSIDERATO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate disposizioni ha proceduto all’esame della documentazione trasmessa dalle suddette Camere di Commercio ed ha riscontrato quanto segue:

a)   Per le cooperative sociali di cui all’elenco allegato “1”:

      difformità nell’oggetto sociale, verificatasi in seguito a modifiche statutarie successive alla iscrizione, non comunicate al suddetto Ufficio che configurano attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B” e che tale difformità comporta la cancellazione dall’Albo regionale;

b)   per le cooperative sociali di cui all’elenco allegato “2”:

      che le medesime hanno cessato l’attività a seguito di liquidazione, scioglimento o altre cause non comunicate dalle cooperative interessate al competente Ufficio della Regione Abruzzo e che tale circostanza comporta, a norma dell’articolo 5 lett. d) della L.R. 38/04 la cancellazione dall’albo regionale stesso essendo venuti meno le condizioni e i requisiti che ne avevano determinato le iscrizioni;

PRESO ATTO che, al fine dell’adozione del formale provvedimento di cancellazione dall’albo stesso delle cooperative sociali di cui all’elenco allegato “1”, è stato avviato, a norma dell’art. 7 L.241/90, il relativo procedimento, fatta salva la facoltà di ciascuna cooperativa di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla data di ricevimento della comunicazione stessa e che la predetta comunicazione, trasmessa a mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo rilevato dalle visure camerali, non risulta pervenuta alle cooperative sociali interessate, in quanto restituita all’Ufficio inoltrante con la seguente indicazione: “sconosciuto” o “inesistente” ovvero “irreperibile”;

RITENUTO alla luce delle evidenziate risultanze, di dover procedere:

-    alla cancellazione dall’Albo, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni legislative, delle cooperative sociali indicate negli allegati elenchi “1” e “2”, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Abruzzo, inviandone contestualmente copia alle Camere di Commercio competenti per territorio al fine di predisporne gli adempimenti conseguenti;

RITENUTO altresì, di precisare che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo equivale:

-    per quanto attiene alle cooperative di cui all’elenco allegato “1”, a notifica di cancellazione dall’Albo regionale, a norma dell’art. 7, L. 241/90, fatta salva, tuttavia, la facoltà da parte delle cooperative medesime, di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) successivi alla data della pubblicazione stessa;

-    per quanto attiene alle cooperative di cui all’elenco allegato “2” a notifica di cancellazione, a tutti gli effetti;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1.   dare atto:

-    che il Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04 ha effettuato, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

-    che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto, per ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo, alle Camere di Commercio territorialmente competenti, il certificato storico di vigenza di iscrizione;

2.   dare atto che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate disposizioni ha proceduto all’esame della documentazione trasmessa dalle suddette Camere di Commercio ed ha riscontrato quanto segue:

a)  Per le cooperative sociali di cui all’elenco allegato “1”:

      difformità nell’oggetto sociale , verificatasi in seguito a modifiche statutarie successive alla iscrizione, non comunicate al suddetto Ufficio che configurano attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B” e che tale difformità comporta la cancellazione dall’Albo regionale;

b)  per le cooperative sociali di cui all’elenco allegato “2”:

      che le medesime hanno cessato l’attività a seguito di liquidazione, scioglimento o altre cause non comunicate dalle cooperative interessate al competente Ufficio della Regione Abruzzo e che tale circostanza comporta, a norma dell’articolo 5 lett. d) della L.R. 38/04 la cancellazione dall’albo regionale stesso essendo venuti meno le condizioni e i requisiti che ne avevano determinato le iscrizioni;

3.   dare atto, altresì, che, al fine dell’adozione del formale provvedimento di cancellazione dall’albo stesso delle cooperative sociali di cui all’elenco allegato “1”, è stato avviato, a norma dell’art. 7 L.241/90, il relativo procedimento, fatta salva la facoltà di ciascuna cooperativa di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla data di ricevimento della comunicazione stessa e che la predetta comunicazione, trasmessa a mezzo lettera raccomandata A/R all’indirizzo rilevato dalle visure camerali, non risulta pervenuta alle cooperative sociali interessate, in quanto restituita all’Ufficio inoltrante con la seguente indicazione: “sconosciuto” o “inesistente” ovvero “irreperibile”;

4.   procedere

-    alla cancellazione dall’Albo ai sensi delle sopra richiamate disposizioni legislative, delle cooperative sociali indicate negli allegati elenchi “1” e “2”, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Abruzzo, inviandone contestualmente copia alle Camere di Commercio competenti per territorio al fine di predisporne gli adempimenti consequenziali;

5.   precisare che, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, equivale:

-    per quanto attiene alle cooperative di cui all’elenco allegato “1”, a notifica di cancellazione dall’Albo regionale, a norma dell’art. 7, L. 241/90, fatta salva, tuttavia, la facoltà da parte delle cooperative medesime, di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) successivi alla data della pubblicazione stessa;

-    per quanto attiene alle cooperative di cui all’elenco allegato “2” a notifica di cancellazione, a tutti gli effetti;

Pescara, 07 ottobre 2009

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Aida Mastrogiovanni

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