IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/24/02 del 18.03.02, per la gestione di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso, e la Determinazione Dirigenziale n. DF3/75 del 28.08.03, per lo stoccaggio in conto terzi, presso il medesimo impianto ubicato nel Comune di Celano, in Via della Torre, Zona S. Berardo, al foglio di mappa catastale n. 34 particella n. 321 e 324, con una superficie complessiva di 4.300 mq di cui 4.000 mq dedicati alle attività di smaltimento e recupero, con le seguenti potenzialità e codici CER in ingresso e in uscita:

Attività di trattamento veicoli fuori uso (CER in ingresso e potenzialità annua)

Attività di trattamento veicoli fuori uso (CER in uscita)

Attività di stoccaggio conto terzi, operazioni di recupero R13 (Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) (CER in ingresso e potenzialità)

2)   di approvare, altresì, ai sensi dell’art. l5 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il piano di adeguamento del centro di trattamento veicoli fuori uso, di cui al punto precedente;

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 1), e l’approvazione di cui al precedente punto 2), sono rilasciate in conformità dei seguenti elaborati progettuali, richiamati in premessa, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

Allegato 1 Relazione tecnica integrativa, del 03.02.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri;

Allegato 2 Planimetria integrativa percorsi acque, del 03.01.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri;

Allegato 3 Planimetria integrativa percorsi interni, del 03.01.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri;

Allegato 4 Planimetria integrativa suddivisione aree funzionali, del 03.01.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri;

Allegato 5 Schema a blocchi integrativo dell’attività, del 03.01.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri;

4)   di prescrivere che il rinnovo di cui al punto 1 e l’approvazione di cui al punto 2 sono condizionate al rispetto delle seguenti prescrizioni:

4.1 deve essere designato un responsabile tecnico che sovrintenda alla gestione dell’impianto, come previsto dal D.Lgs. 209/03, dandone comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

4.2 la gestione dell’attività di autodemolizione deve essere condotta separatamente dalla gestione del centro di stoccaggio rifiuti conto terzi evitando frammistioni sia nella fase di trattamento che in quella di avvio al recupero tra i rifiuti provenienti dalle due attività nonché mediante l’utilizzo di registri e formulari separati;

4.3 i lavori di captazione e allontanamento delle acque piovane dilavanti l’intera superficie scoperta dell’impianto devono essere realizzati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, secondo gli elaborati progettuali di cui al precedente punto 3;

4.4 la ditta deve mantenere il registro di cui all’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) conforme al modello approvato dal Ministro dei Trasporti con Decreto 16.10.1995, secondo le modalità di cui all’art. 264 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), fino a quando non saranno chiariti i dubbi di natura interpretativa sorti in seguito all’abrogazione dettata dall’art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006,n. 152;

4.5 i documenti di presa in carico dei veicoli destinati alla rottamazione devono essere conservali in apposito raccoglitore in ordine di data e numerati progressivamente;

4.6 i documenti di radiazione dal PRA degli autoveicoli presi in carico e destinati alla rottamazione devono essere conservati in apposito raccoglitore in ordine di data e numerati progressivamente;

4.7 in riferimento all’attività di stoccaggio conto terzi, per i CER 160214. 160216, 200136, rientranti nella categoria dei RAEE, soggetti all’applicazione del D.Lgs. 25.07.2005 n. 151. la ditta:

4.71   può effettuarne unicamente operazioni di stoccaggio, separandoli da qualsiasi altra tipologia di rifiuti, all‘interno di apposito container, provvisto di copertura resistente alle intemperie;

4.7.2  deve adottare modalità operative tali da garantire la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico. In particolare tali apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

5)   di prescrivere, inoltre, che il beneficiano della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti), all’A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competenti, la conclusione dei lavori, di cui al punto 4, entro e non oltre il termine di gg. 30 (trenta) dalla conclusione degli stessi;

6)   di stabilire che l’A.R.T.A. - Dipartimento provinciale di L’Aquila e la Provincia dell’Aquila, predispongano un apposito parere da inviare allo scrivente Servizio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, in riferimento alla documentazione trasmessa dalla Ditta, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 19 della L.R. 17/08, costituita dai seguenti elaborati:

1.   Relazione tecnica, del 07.02.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri;

2.   Inquadramento generale territoriale ortofotocarta, del 07.02.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri;

3.   Schema a blocchi dell’attività, del 07.07.09 a firma dell’ing. Marco Barbieri;

4.   Planimetria generale suddivisione aree funzionali, del 07.02.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri;

5.   Planimetria percorsi acque, del 07.02.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri;

6.   Tracciato esterno per l’immissione al Fosso Recettore Finale, del 07.02.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri;

7.   Particolare area di innesco acque, del 07.02.09, a firma dell’ing. Marco Barbieri

che vengono trasmessi agli Enti competenti in allegato al presente provvedimento;

7)   di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1 è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge,

8)   di volturare la titolarità dell’autorizzazione regionale di cui al presente provvedimento da ITAL-RICAMBI s.r.l., Via della Torre, 43 Celano (AQ) a ITAL-R.ICAMBI RECUPERO s.r.l., Via della Torre, 37;

9)   di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma I, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.   effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b.   effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima dì procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;

c.   rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all’allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.   rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

10) di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6,7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 23l, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle clic hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1997 n 122 e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c.   l’utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

11  di dare atto che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma,le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs .n. 152/2006 es.m.i;

12) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a volturare le garanzie finanziarie, già inviate e restituite per accettazione con nota prot. n. 9418 del 20.05.09, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, e di mantenerle adeguate alla D.G.R. 790/07 e s.m.i. per tutta la durata dell’autorizzazione, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

13) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G..R. 29.11.2007. n, 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

14) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti cosi come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

15) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.:

16) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

17) di richiamare la Società beneficiaria della presente autorizzazione al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

18) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Celano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico P.R.A di L’Aquila;

19) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Società ITAL-RICAMBI RECUPERO s.r.l, Via della Torre n. 37 67043 Celano (AQ).

20) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entra sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini