IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la Legge, 17-08-2005, nr. 174, avente ad oggetto la “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
Vista la D.G.R., 23-10-2008, nr. 989, avente ad oggetto l’“Approvazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dell’organizzazione delle prove d’esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi ed esami, in attuazione della legge 17 Agosto 2005, nr. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Tenuto conto che pervengono quotidianamente richieste di chiarimenti circa l’esatta interpretazione delle disposizioni riportate nei punti 8 e 9 della D.G.R., 23-10-2008, nr. 989;
Ritenuto necessario evitare difformità interpretative delle prescrizioni contenute nella predetta D.G.R., 23-10-2008, nr. 989;
Tanto premesso e per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate, il Dirigente del Servizio
determina
1. di evidenziare che le disposizioni di cui ai punti 8 e 9 della D.G.R., 23-10-2008, nr. 989 stabiliscono, rispettivamente:
a) Punto 8): i soggetti che al momento dell’entrata in vigore della Legge, 17-08-2005, nr. 174, risultavano ancora coinvolti in corsi di formazione ed al termine dei quali risultano aver acquisito la qualifica professionale di “Parrucchiere per signora”, assumono, di diritto, la nuova qualificazione professionale di “Acconciatore”;
b) Punto 9): i soggetti che, successivamente all’entrata in vigore della Legge, 17-08-2005, nr. 174, hanno concluso corsi di formazione acquisendo la qualifica professionale di “Parrucchiere per signora”, assumono, di diritto, la nuova qualificazione professionale di “Acconciatore”;
2. di precisare, altresì:
a) che la qualifica professionale di “Acconciatore” conseguita, previo superamento di apposito esame, al termine del biennio, è utile esclusivamente per l’avviamento al lavoro dipendente;
b) che, per esercitare l’attività in forma autonoma di “Acconciatore”, è necessario conseguire l’abilitazione secondo le modalità prescritte dall’art. 3, comma 1, Legge, 17-08-2005, nr. 174 (cioè, il superamento di un percorso di perfezionamento della durata di nr. 990 ore) e nel rispetto di quanto disciplinato a tal proposito dalla D.G.R. 23-10-2008, nr. 989 (Percorso B – Allegato B);
c) che le norme regolamentari di cui ai punti 8 e 9 della richiamata D.G.R. 23-10-2008 nr. 989 producono i propri effetti a partire dall’11-12-2008, corrispondente al giorno successivo la data di pubblicazione nel B.U.R.A. di tale Deliberazione di Giunta Regionale;
d) che, pertanto, i soggetti, i quali abbiano concluso e/o intrapreso percorsi formativi deputati al rilascio della qualifica professionale di parrucchiere in data antecedente all’11-12-2008, sono da considerare qualificati professionalmente all’ abilitazione all’esercizio autonomo della professione di acconciatore, sulla base della previgente disciplina di cui alla Legge, 14-02-1963 nr. 161 e ss.mm.ii.;
3. di pubblicare il presente atto nel B.U.R.A. e sul Sito ufficiale della Regione Abruzzo;
4. di inviare Copia del presente atto al Direttore di questa Direzione ai sensi dell’art. 16, comma 10, L. R., 10-05-2002, nr. 7 e alla Segreteria del Componente la Giunta.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Germano De Sanctis