Il dirigente del servizio

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234;

Visto il Decreto del MIPAAF n. 3890 dell’08 maggio 2009 con il quale, in applicazione dell’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;

visto il Decreto del MIPAAF n. 1992 del 29.07.2009 recante “ Modifiche al D.M. n. 3890 dell’08 maggio 2009 – Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune di mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 01.06.2009 relativa alle “Disposizioni regionali in applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Campagna vitivinicola 2008/2009;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 01.06.2009 relativa alla “Costituzione del “Comitato di Valutazione” previsto dall’art. 8 del D.M. n. 3890 del 8 maggio 2009 recante “Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/70 del 18.06.2009 avente ad oggetto “Istituzione del “Comitato di Valutazione” di cui all’art. 8 del D.M. n. 3890 del 8 maggio 2009 in ordine alla misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” del settore vitivinicolo”;

Visto il Decreto del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale per l’attuazione delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato ATPO II - n. 5992 del 12 agosto 2009, recante “Modifiche al Decreto del MIPAAF n. 3890 dell’08 maggio 2009, relativo alla “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”- Rimodulazione della dotazione finanziaria;

Preso atto che, a seguito della rimodulazione finanziaria adottata con il Decreto sopraccitato n. 5992/2009, alla Regione Abruzzo sono state assegnate risorse, per l’attuazione della misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna 2009/2010, pari ad euro 957.889;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 552 del 28.09.2009 relativa alle “Disposizioni regionali in applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Campagna vitivinicola 2009/2010”;

Preso atto che la predetta DGR n. 552 del 28.09.2009 ha previsto tra l’altro:

che la Regione Abruzzo intende assegnare al programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2009/2010:

-    tutti i fondi, previsti per la Regione Abruzzo dal Decreto Direttoriale del MIPAAF n. 5992 del 12 agosto 2009, pari ad € 957.889,00 corrispondenti al 50% della spesa totale massima sostenibile da parte dei beneficiari per svolgere tutte le attività inerenti i progetti approvati;

-    i fondi regionali, integrativi del contributo comunitario, pari ad un impegno massimo di € 383.155,60 corrispondenti al 20% delle spese necessarie per svolgere le attività;

Considerata la necessità di consentire a livello regionale, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale ed in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nei precitati Decreti n. 3890 dell’08 maggio 2009 e n. 1992 del 29 luglio 2009 ed adottati contestualmente alle linee guida, la presentazione dei progetti per accedere ai finanziamenti previsti dalla succitata DGR n. 552/2009;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

-    che i soggetti beneficiari, in conformità all’articolo 2, per accedere ai fondi regionali per la campagna 2009/2010 abbiano i seguenti requisiti:

-    per le lettere a) , b) e c) rappresentare almeno l’1,5% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione delle ultime due annate;

-    per le lettere d) ed e) dichiarare di aver imbottigliato almeno 100.000 bottiglie/anno di vino, come media delle ultime due annate;

-    per la lettera f) dichiarare che i soggetti che partecipano in forma collettiva devono aver imbottigliato almeno 100.000 bottiglie/anno di vino, quale media ponderata delle ultime due annate;

-    che ai fini della griglia dei punteggi di valutazione da assegnare ai progetti per la definizione della graduatoria di merito verranno considerati i seguenti punteggi da attribuire sulla base della quota di export (fatturato e n. bottiglie vendute) e precisamente:

-    fatturato estero negli ultimi 2 esercizi finanziari:

punti 1 fino al 10%

punti 2 dal 10% al 20%;

punti 3 dal 20% al 30%;

punti 4 dal 30% al 50%;

punti 5 oltre 50% ;

-    numero bottiglie vendute all’estero negli ultimi 2 esercizi finanziari:

punti 1 fino al 10%;

punti 2 dal 10% al 20%;

punti 3 dal 20% al 30%;

punti 4 dal 30% al 50%;

punti 5 oltre 50% ;

-    che i parametri percentuali riferiti alla produzione e all’imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione ai soli fini dell’ammissione, mentre vengono assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale quelli relativi alla quota di export (fatturato e n. bottiglie vendute);

-    che i progetti collettivi, a parità di punteggio, abbiano priorità rispetto a quelli individuali e che i punteggi relativi alla quota di export (fatturato e n. bottiglie vendute) siano calcolati quale media ponderata;

-    che i progetti e le proposte, per accedere all’ulteriore contributo regionale, pari al 20% della spesa massima approvata ed ammessa a beneficio, debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente;

Dato atto che per tutto quanto non previsto dalla presente Deliberazione si applicheranno le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 3890 dell’08 maggio 2009 e nel Decreto Ministeriale n. 1992 del 29 luglio 2009 ed adottati contestualmente alle linee guida;

Ritenuto, necessario ed urgente consentire alle ditte interessate la presentazione dei progetti di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” da parte dei soggetti interessati della Regione Abruzzo al fine di beneficiare dei fondi disponibili per la Campagna vitivinicola 2009/2010;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

Vista la legge Regionale n. 77/1999 ;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1.   di prevedere che i progetti per l’accesso ai fondi di competenza regionale devono essere presentati entro il 30 ottobre 2009, in duplice originale al Servizio competente della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo ed all’ Organismo Pagatore AGEA ed in copia al Ministero;

2.   di stabilire in conformità all’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 3890/2009 che i soggetti beneficiari per accedere ai fondi regionali per la campagna 2009/2010 abbiano i seguenti requisiti:

-    per le lettere a) , b) e c) rappresentare almeno l’1,5% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione delle ultime due annate;

-    per le lettere d) ed e) dichiarare di aver imbottigliato almeno 100.000 bottiglie/anno di vino come media delle ultime due annate;

-    per la lettera f) dichiarare che i soggetti che partecipano in forma collettiva devono aver imbottigliato almeno 100.000 bottiglie/anno di vino, quale media ponderata delle ultime due annate;

3.   di stabilire che ai fini della griglia dei punteggi di valutazione da assegnare ai progetti per la definizione della graduatoria di merito verranno considerati i seguenti punteggi da attribuire sulla base della quota di export (fatturato e n. bottiglie vendute) e precisamente:

-    fatturato estero negli ultimi 2 esercizi finanziari:

punti 1 fino al 10%

punti 2 dal 10% al 20%;

punti 3 dal 20% al 30%;

punti 4 dal 30% al 50%;

punti 5 oltre 50% ;

-    numero bottiglie vendute all’estero negli ultimi 2 esercizi finanziari:

punti 1 fino al 10%;

punti 2 al 10% al 20%;

punti 3 dal 20 al 30%;

punti 4 dal 30% al 50%;

punti 5 oltre 50% ;

4.   di stabilire che le attività siano effettuate entro il 15 ottobre dell’anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto;

5.   di prevedere che i parametri percentuali riferiti alla produzione e all’imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione ai soli fini dell’ammissione, mentre vengono assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale quelli relativi alla quota di export (fatturato e n. bottiglie vendute);

6.   di stabilire che i progetti collettivi, a parità di punteggio, abbiano priorità rispetto a quelli individuali e che i punteggi relativi alla quota di export (fatturato e n. bottiglie vendute) siano calcolati quale media ponderata;

7.   di stabilire che per tutto quanto non previsto dalla presente Deliberazione si applicheranno le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 3890 dell’08 maggio 2009 e nel Decreto Ministeriale n. 1992 del 29 luglio 2009 ed adottati contestualmente alle linee guida;

8.   di provvedere alla comunicazione del provvedimento al Ministero e all’Organismo Pagatore AGEA;

9.   di incaricare la Direzione Agricoltura di curare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del programma con il Ministero e l’AGEA O.P.;

10. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dr. Gaetano Valente