LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234;

Visto il Decreto del MIPAAF n. 3890 dell’08 maggio 2009, con il quale, in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e per corrispondere gli aiuti previsti;

Visto il Decreto del MIPAAF n. 1992 del 29 luglio 2009, che apporta “Modifiche al Decreto del MIPAAF n. 3890 dell’08 maggio 2009, recante - Disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;

Visto il Decreto del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale per l’attuazione delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato ATPO II - n. 5992 del 12 agosto 2009, recante “Modifiche al Decreto del MIPAAF n. 3890 dell’08 maggio 2009, relativo alla “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”- Rimodulazione della dotazione finanziaria;

Preso atto che, a seguito della rimodulazione finanziaria adottata con il Decreto sopraccitato n. 5992/2009, alla Regione Abruzzo sono state assegnate risorse, per l’attuazione della misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna 2009/2010, pari ad euro 957.889;

Preso atto che l’articolo 1 del Decreto Direttoriale del MIPAAF n. 1992 del 29 luglio 2009, che modifica l’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 3890 dell’08 maggio 2009, prevede che l’importo dell’aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute e che le Regioni possono aumentare l’importo con fondi nazionali o regionali fino ad un massimo del 20% delle spese sostenute, riducendo il contributo della quota del beneficiario fino ad un minimo del 30%;

Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione, a livello regionale, alle disposizioni comunitarie previste nei predetti Regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, anche al fine di non perdere i finanziamenti assegnati alla Regione Abruzzo dal Programma Nazionale di Sostegno per la campagna 2009/2010;

Ritenuto che la promozione del settore vitivinicolo regionale nei Paesi terzi rappresenta una grande opportunità per favorire e rafforzare la conoscenza del territorio e delle tradizioni abruzzesi, nonché per qualificare ed incentivare la vendita delle produzioni enologiche delle cantine sociali e private di piccole e medie dimensioni, le quali hanno necessità di ampliare le proprie aree di commercializzazione e conquistare i nuovi mercati extraeuropei, data la forte sofferenza del mercato interno e le difficoltà economiche contingenti;

Considerata la necessità che le norme da emanare a livello regionale, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale, siano in linea con le disposizioni di carattere generale contenute nei precitati Decreti n. 3890 dell’08 maggio 2009 e n. 1992 del 29 luglio 2009 ed adottati contestualmente alle linee guida;

Ritenuto di precisare che, in ottemperanza al Decreto Direttoriale 29.7.2009, i progetti per l’accesso ai fondi di competenza regionale devono essere presentati entro il 30 ottobre 2009, salvo eventuali proroghe, in originale al Servizio competente della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo ed all’ Organismo Pagatore AGEA ed in copia al Ministero;

Ritenuto, inoltre, di assegnare al programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2009/2010:

-    tutti i fondi, destinati alla Regione Abruzzo con Decreto Direttoriale del MIPAAF n. 5992 del 12 agosto 2009, pari ad € 957.889,00 corrispondenti al 50% della spesa totale massima sostenibile da parte dei beneficiari per svolgere tutte le attività inerenti i progetti approvati;

-    i fondi regionali, integrativi del contributo comunitario, pari ad un impegno massimo di € 383.155,60 corrispondenti al 20% delle spese necessarie per svolgere le attività;

Considerato che per la quota di contribuzione regionale, quantificate in € 383.155,60, si utilizzeranno le disponibilità finanziarie iscritte nella U.P.B. 07.02.003 - Cap. n. 102489 del bilancio 2009;

Ritenuto, che i progetti e le proposte, per accedere all’ulteriore contributo regionale, pari al 20% della spesa massima approvata ed ammessa a beneficio, debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente;

Ritenuto, altresì, di rinviare a successivo provvedimento, da emanarsi da parte del Servizio competente della Direzione Politiche Agricole, le modalità di partecipazione per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente programma di “ Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la Campagna vitivinicola 2009/2010;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1.   di stabilire che la Regione Abruzzo intende assegnare al programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2009/2010:

-    tutti i fondi, destinati alla Regione Abruzzo con Decreto Direttoriale del MIPAAF n. 5992 del 12 agosto 2009, pari ad € 957.889,00 corrispondenti al 50% della spesa totale massima sostenibile da parte dei beneficiari per svolgere tutte le attività inerenti i progetti approvati;

-    i fondi regionali, integrativi del contributo comunitario, pari ad un impegno massimo di € 383.155,60 corrispondenti al 20% delle spese necessarie per svolgere le attività;

2.   di stabilire che per la quota di contribuzione regionale, quantificata in € 383.155,60, si utilizzeranno le disponibilità finanziarie iscritte nella U.P.B. U.P.B. 07.02.003 - Cap. n. 102489 del bilancio 2009;

3.   di stabilire che i progetti per l’accesso ai fondi di competenza regionale devono essere presentati entro il 30 ottobre 2009, salvo eventuali proroghe, in originale al Servizio competente della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo ed all’ Organismo Pagatore AGEA ed in copia al Ministero;

4.   di stabilire che le attività siano effettuate entro il 15 ottobre dell’anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto qualora i soggetti chiedano il pagamento in forma integralmente anticipato, attraverso costituzione di cauzione pari al 120%;

5.   di rinviare a successivo provvedimento, da emanarsi da parte del Servizio competente della Direzione Politiche Agricole, le modalità di partecipazione per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente programma di “ Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la Campagna vitivinicola 2009/2010;

6.   di provvedere alla comunicazione del provvedimento al Ministero e all’Organismo Pagatore AGEA;

7.   di incaricare la Direzione Agricoltura di curare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del programma con il Ministero e l’AGEA O.P.;

8.   di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo.