LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alla organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) come recentemente modificato dal Reg. Ce 491/2009;

Visto in particolare l’allegato XV bis del suddetto regolamento (CE) 1234/2007 il quale stabilisce le condizioni e i limiti, applicabili dal 1° agosto 2009, entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti;

Visto il punto 6 dell’allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 il quale stabilisce che per i prodotti della zona viticola C2, nella quale ricade la Regione Abruzzo, le operazioni di arricchimento non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13% vol.;

Vista la deroga prevista al punto 7 dell’allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

Vista la definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli riportata nell’allegato allegato XI ter del regolamento (CE) 1234/2007 la quale prevede che il “vino” deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., mentre a titolo di deroga il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare il 15% vol. per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

Viste la nota pervenuta in data 17.09.2009, protocollo RA 101775, dell’Associazione Enologi ed Enotecnici Italiani – Sezione dell’Abruzzo e Molise e la nota pervenuta in data 22.09.2009, prot. RA 103311, del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo, con le quali è stata richiesta l’applicazione della deroga prevista al punto 7 dell’allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 per i vini a denominazione di origine della Regione Abruzzo;

Vista la circolare Mi.P.A.A.F. prot. n. 13647 di data 9 settembre 2009 avente per oggetto la “Deroga per la determinazione del titolo alcolometrico volumico totale per i vini a Denominazione di Origine arricchiti”;

Considerato che la normativa vinicola comunitaria e nazionale in vigore antecedentemente al 1 agosto 2009 non prevedeva alcuna limitazione al titolo alcolometrico volumico totale dei vini a denominazione di origine ottenuti con il ricorso alla pratica enologica dell’arricchimento;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate nei termini ed entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e che la loro effettuazione rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente rilasciata dalla Regione Abruzzo;

Considerato che per la campagna vitivinicola 2009/2010 l’autorizzazione all’effettuazione della pratica degli arricchimenti è stata rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DH4/151 del 05/08/09;

Vista la legge regionale n. 77/99;

Dato atto che, Direttore della Direzione Politiche Agricole, Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato, per quanto di propria competenza, la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1)   di consentire il superamento del 13% vol., previsto al punto 6 dell’allegato XV bis, fino al limite massimo del 15% vol., previsto nell’allegato XI ter del Regolamento (CE) 1234/2007 e s. m. i., del titolo alcolometrico volumico totale per i vini a denominazione di origine, la cui zona di produzione delle uve ricade in tutto o in parte nel territorio della Regione Abruzzo e che siano stati ottenuti ricorrendo alla pratica enologica dell’aumento del titolo alcolometrico naturale, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica;

2)   di consentire l’applicazione di tale deroga a decorrere dai prodotti ottenuti nel corso della corrente campagna vitivinicola e per le successive campagne viticole, nelle quali la Regione Abruzzo autorizza il ricorso alla pratica enologica dell’aumento del titolo alcolometrico naturale sul proprio territorio;

3)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato